10.1045 · Interrogazione · 2010-05-31
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
A quanto risulta, nell'ambito dell'inchiesta legata agli affari delle grandi opere tuttora in corso in Italia, le violazioni da parte italiana della sovranità territoriale elvetica si sono susseguite a più riprese.
Oltre alla presenza - nel periodo dello scudo fiscale - di individui sospetti occupati a riprendere con foto o videocamere gli ingressi di istituti di credito (certamente per meglio apprezzarne le qualità architettoniche ...) secondo il quotidiano "Libero" dell'11 maggio 2010 (lancio in prima pagina e approfondimento a pagina 12), le autorità italiane dal 19 febbraio al 6 marzo ultimo scosso avrebbero intercettato tutte le telefonate in uscita ed in entrata riconducibili al centralino della Banca Julius Baer.
Qualora ciò risultasse confermato, ci troveremmo davanti ad una nuova violazione da parte italiana della sovranità territoriale elvetica, comportamento peraltro in linea con le esternazioni del ministro italiano Tremonti nei confronti del nostro Paese e rimaste, incomprensibilmente, senza una risposta adeguata dalla controparte, risposta che avrebbe dovuto essere accompagnata da provvedimenti concreti.
Si chiede pertanto al Consiglio federale:
1. È confermato che le autorità italiane avrebbero intercettato dal 19 febbraio al 6 marzo tutte le telefonate in uscita ed in entrata della Banca Julius Bär?
2. Se sì, su quale base legale?
3. Se sì, le intercettazioni erano state concordate con l'autorità giudiziaria svizzera?
4. Nel caso l'intercettazione risultasse confermata, quali provvedimenti prenderà il Dipartimento federale di giustizia e polizia a tutela della sovranità territoriale svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
Se l'intercettazione di tutte le chiamate in entrata e in uscita della Banca Julius Bär da parte delle autorità italiane fosse un fatto accertato, sarebbe un delitto contro la sfera segreta o privata oppure un delitto contro lo Stato (art. 179, 271 e 273 CP). Tali reati hanno carattere politico secondo l'articolo 105 della legge federale sulla procedura penale. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) decide in merito al perseguimento giudiziario di reati politici e, in casi concernenti le relazioni con l'estero, decide previa consultazione del Dipartimento federale degli affari esteri; può sottoporre al Consiglio federale casi di particolare importanza (art. 3 lett. a Org-DFGP).
Né il Consiglio federale né il DFGP dispongono di indizi secondo cui una tale intercettazione telefonica sarebbe avvenuta sul suolo svizzero. Consultato in merito, il Ministero pubblico della Confederazione ha dichiarato di non avere sospetti sufficienti che permetterebbero di presumere la commissione di un tale reato.
Risposta del Consiglio federale.