10.1057 · Interrogazione · 2010-06-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il 21 settembre 2010 entrerà presumibilmente in vigore una nuova versione dell'accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR; RS 0.822.725.22). Il contenuto del diritto UE - concretamente il regolamento (CE) numero 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada - sarà inoltre recepito nel diritto onusiano. Siccome la Svizzera ha sottoscritto l'AETR, il 21 settembre la modifica sarà direttamente applicabile anche ad essa, per cui a partire da tale data, per i trasporti internazionali si dovranno rispettare le nuove prescrizioni dell'AETR. Il diritto svizzero armonizzato con il diritto UE (ordinanza per gli autisti, OLR 1; RS 822.221) entrerà invece in vigore presumibilmente il 1° gennaio 2011. Data la concomitanza di norme giuridiche divergenti e il relativo bisogno di chiarimenti che ne risulteranno, rivolgo al Consiglio federale le domande seguenti:
1. Quando entrerà in vigore la revisione dell'OLR 1?
2. Come intende garantire che i conducenti interessati siano informati tempestivamente della modifica dell'AETR?
3. A partire dal 21 settembre 2010, a quali disposizioni saranno soggetti i conducenti che effettuano sia trasporti nazionali che internazionali?
4. Il Consiglio federale è disposto a ordinare misure adeguate per garantire un'esecuzione unitaria da parte delle autorità cantonali competenti?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La modifica dell'OLR 1 entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.
2. Durante i lavori di revisione dell'OLR 1, le associazioni professionali e di datori di lavoro interessate, nonché le autorità esecutive, sono state informate sul contenuto e sull'entità dell'adeguamento dell'OLR 1 all'AETR e al diritto UE. Da giugno 2010 è certa l'entrata in vigore della revisione dell'AETR (settembre 2010). Le associazioni professionali e di datori di lavoro interessate, e le autorità esecutive, saranno informate tempestivamente, ossia nell'estate 2010, dall'organo competente sul concreto contenuto delle modifiche dell'AETR. In seguito, le associazioni trasmetteranno tali informazioni ai propri membri.
3. Gli autisti che effettuano trasporti nazionali e internazionali saranno soggetti, come finora, per il traffico transfrontaliero all'AETR e per i tragitti nazionali all'OLR 1.
4. L'applicazione dell'AETR al traffico transfrontaliero e dell'OLR 1 al traffico nazionale fa già parte dei compiti quotidiani delle autorità esecutive. Poiché la revisione dell'AETR e dell'OLR 1 non ha influsso su tale organizzazione, non è necessario disporre misure specifiche.
Risposta del Consiglio federale.