10.1078 · Interrogazione · 2010-09-13
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Rispondendo alla mia interrogazione 10.1050, "Recuperabilità delle scorie radioattive", il Consiglio federale scrive: "Le scorie radioattive possono essere recuperate da un deposito in strati geologici profondi anche dopo la chiusura di quest'ultimo. Ciò comporta tuttavia un notevole onere finanziario."
Nella sua risposta all'interpellanza Müller Geri 10.3587, "Esplosione dei costi per la gestione delle scorie radioattive in Inghilterra", il Consiglio federale scrive: "I costi di smaltimento includono anche i costi relativi alla fase di osservazione ... ma non quelli di un eventuale recupero delle scorie."
Chiedo al Consiglio federale:
1. A quanto potrebbe ammontare, in franchi, il "notevole onere finanziario" di un eventuale recupero?
2. Chi dovrebbe farsi carico di questi costi, visto che non sono inclusi nei costi di smaltimento e quindi non dovrebbero essere sostenuti dagli esercenti degli impianti?
3. Perché non annovera i costi di un eventuale recupero fra i costi di smaltimento, sebbene da tempo si sia passati dal modello del deposito finale a quello del deposito in strati geologici profondi con opzione recuperabilità?
Stellungnahme des Bundesrates
Nella sua risposta all'interrogazione 10.1050, "Recuperabilità delle scorie radioattive", del 25 agosto 2010, il Consiglio federale ha descritto il modello dello stoccaggio in strati geologici profondi e rilevato che la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente deve essere assicurata a lungo termine tramite barriere passive. Se al termine della fase di osservazione (oggi si ipotizza una fase di osservazione della durata di cinquant'anni) esisteranno prove sufficienti che le barriere naturali e tecniche del deposito garantiscono la sicurezza a lungo termine, il Consiglio federale disporrà l'inizio dei lavori di chiusura. Dopo la chiusura, il Consiglio federale potrà inoltre ordinare un ulteriore periodo limitato di sorveglianza. Dopo la regolare chiusura, esso dichiarerà, in una decisione d'accertamento, che il deposito non sottostà più alla legislazione in materia di energia nucleare. A partire da quel momento, la responsabilità del deposito e delle eventuali misure supplementari di sorveglianza sarà della Confederazione.
In merito alle singole domande, il Consiglio federale risponde come segue:
1. Non esistono stime dei costi di recupero delle scorie da un deposito in strati geologici profondi. Durante le fasi di esercizio e di osservazione, il recupero delle scorie radioattive è possibile senza grandi oneri. Per quanto riguarda il recupero di tutte le scorie da un deposito completamente chiuso, ci si può orientare ai costi complessivi di realizzazione dei depositi in strati geologici profondi (inclusi i costi accumulati finora) che, secondo lo studio sui costi realizzato nel 2006, ammontano a 2,5 miliardi di franchi per il deposito per scorie debolmente e mediamente radioattive e a 5,1 miliardi di franchi per le scorie altamente radioattive (incluso l'imballaggio degli elementi di combustibile esausti e delle scorie altamente radioattive). Di questi, un miliardo e, rispettivamente, 2,5 miliardi di franchi sono costi di costruzione e di stoccaggio. I costi per il recupero integrale delle scorie radioattive da un deposito chiuso dovrebbero aggirarsi intorno a questo ordine di grandezza.
2. Fino alla chiusura di deposito in strati geologici profondi vale il principio di causalità. Per quanto riguarda il finanziamento, si applicano gli articoli 79 (prestazioni dei fondi) e 80 (obbligo di versamento supplementare) della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1 - cfr. a questo riguardo la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Rechsteiner-Basel 09.3269, Lacune nel finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive). Se, al momento della dichiarazione che il deposito non sottostà più alla legislazione in materia di energia nucleare, dovessero rendersi necessarie ulteriori misure, i costi sarebbero a carico della Confederazione. Se il recupero dovesse essere finalizzato allo sfruttamento di risorse (per es. gli elementi di combustibile esausti), il finanziamento dovrebbe essere a carico dei beneficiari.
3. Ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 LENu, l'obbligo di smaltimento è adempiuto quando le scorie sono state trasportate in un deposito in strati geologici profondi e i mezzi finanziari richiesti per la fase di osservazione e per l'eventuale chiusura sono assicurati. La recuperabilità è parte del modello dei depositi in strati geologici profondi, ma il recupero dopo la chiusura non è previsto e non deve quindi essere prefinanziato da chi causa le scorie.
Risposta del Consiglio federale.