10.1097 · Interrogazione · 2010-10-01
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Visto quanto appare costantemente sui media svizzeri (in particolare ticinesi e romandi), la problematica dei mendicanti - particolare di etnia rom ma non solo - fa sorgere la problematica di un vuoto giuridico. Infatti, ai sensi della legislazione attuale, l'attività del mendicare non è né reato né attività lucrativa, benché lo sia. Non ritiene il Consiglio federale che il mendicare sia un'attività lucrativa con la relativa conseguenza basilare sul permesso di soggiorno dei mendicanti?
Stellungnahme des Bundesrates
I cittadini di uno Stato membro dell'UE possono far valere l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), che consente loro di entrare in Svizzera presentando una carta d'identità o un passaporto in corso di validità. Se la permanenza è inferiore a tre mesi, non necessitano di un permesso di soggiorno. Per contro, per soggiornare in Svizzera per più di tre mesi devono rientrare in una delle varie situazioni di libera circolazione previste dall'accordo (lavoratore salariato, indipendente, inattivo, ecc.). Se intendono trattenersi in Svizzera senza esercitare un'attività lucrativa per più di tre mesi, devono dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti e contrarre un'assicurazione malattia (art. 24 allegato I ALC).
I cittadini dell'UE sono inoltre autorizzati a soggiornare in Svizzera per percepirvi prestazioni di servizi, per esempio in quanto turisti (art. 5 cpv. 3 ALC). Se la durata della permanenza è inferiore a tre mesi, non hanno bisogno di un permesso di soggiorno (art. 23 allegato I ALC) e possono entrare in Svizzera senza formalità.
In virtù della Convenzione AELS (RS 0.632.31), tali disposizioni si applicano anche ai cittadini degli Stati membri dell'AELS.
In Svizzera l'accattonaggio non è considerato un'attività lucrativa (DTF 134 I 214, consid. 3). Inoltre, è molto probabile che un mendicante non disponga di mezzi finanziari sufficienti e che non possa nemmeno essere considerato un destinatario di servizi. Di conseguenza, un cittadino di uno Stato membro dell'UE/AELS dedito all'accattonaggio in Svizzera può far valere un diritto di soggiorno in virtù dell'ALC o della Convenzione AELS soltanto se può dimostrare di disporre dei mezzi finanziari sufficienti (e di un'assicurazione malattia completa) previsti all'articolo 24 dell'allegato I ALC o di trovarsi in Svizzera come destinatario di servizi (p. es. come turista).
Il diritto federale non punisce l'accattonaggio, che può invece essere vietato da una legge o ordinanza cantonale o comunale. In tal caso, la sanzione penale spetta alle competenti autorità comunali o cantonali. Per i cittadini di uno Stato membro dell'UE/AELS, i casi di recidiva comprovati possono essere sanzionati con misure amministrative fondate sulla legge federale sugli stranieri, quali l'ammonimento o il divieto di entrata in base all'articolo 5 dell'allegato I ALC, nel rispetto del principio della proporzionalità (DTF 130 II 176, consid. 3.4.1 e 3.4. 2).
Risposta del Consiglio federale.