10.1098 · Interrogazione · 2010-10-01
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
È intenzione del Consiglio federale svolgere una ricerca scientifica utile a studiare il fenomeno della prostituzione nella sua globalità, in particolare per ottenere le informazioni indispensabili a legiferare sulla materia con cognizione di causa, tenendo conto dei vari aspetti che il fenomeno tocca (sicurezza, salute pubblica, economia, immigrazione, leggi sul lavoro) e per definire le risorse disponibili per risolverli (illegalità, sfruttamento, ecc.)?
Stellungnahme des Bundesrates
Per quanto riguarda la richiesta di svolgere una ricerca scientifica sul fenomeno della prostituzione, il Consiglio federale rinvia allo studio in tre parti sul mercato del sesso in Svizzera, eseguito nel 2009 dall'Università di Ginevra su incarico dell'Ufficio federale della sanità pubblica (cfr. www.sexworkinfo.ch). Lo studio descrive in modo approfondito tutti gli aspetti del fenomeno. La prima parte contiene una valutazione della bibliografia e dei progetti di portata internazionale concernenti la salute delle operatrici del sesso. La seconda parte dello studio elenca e analizza le norme e le leggi esistenti a livello federale, cantonale e, in misura più limitata, anche a livello comunale, che disciplinano il mercato della prostituzione in Svizzera. La terza parte contiene i risultati di un'inchiesta eseguita su un campione di circa 200 persone di diversi ambiti (polizia, servizi di migrazione, servizi sociali, operatrici del sesso). Fornisce inoltre una panoramica delle caratteristiche del mercato della prostituzione nei singoli cantoni, come pure delle misure di prevenzione sanitaria e di promozione della salute esistenti nel settore. Pertanto non è necessario commissionare un nuovo studio. La maggior parte della raccomandazioni formulate nello studio sono state realizzate e quindi non occorrono nemmeno nuove risorse per combattere i problemi correlati alla prostituzione.
In Svizzera non esiste una legge federale sulla prostituzione. I cantoni e persino i comuni hanno la facoltà di emanare regolamenti in materia di prostituzione. Le norme di legge sono molto diverse fra loro. Attualmente il Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) contiene due articoli che menzionano espressamente la prostituzione. Entrambi sono contenuti nel titolo che tratta i reati contro l'integrità sessuale. Il primo è l'articolo 195 CP che punisce il promovimento della prostituzione e il secondo è l'articolo 199 CP che disciplina l'esercizio illecito della prostituzione. Un'altra base legale è costituita dall'articolo 182 CP che punisce la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale.
Il Consiglio federale ha già spiegato nella risposta all'interpellanza Wäfler 06.3779, "Provvedimenti contro lo straripamento dell'industria erotica e della pornografia", del 19 dicembre 2006, che l'attuale diritto penale in materia sessuale si basa sul principio che l'esercizio indipendente della prostituzione sia un'attività legale. Gli abusi negli ambienti a luci rosse, tra cui rientra in particolare il fatto - vietato in Svizzera - di vincolare contrattualmente le persone dedite alla prostituzione, e le ripercussioni negative della prostituzione legale vengono combattuti con l'ausilio delle disposizioni penali vigenti e delle leggi cantonali.
Risposta del Consiglio federale.