Lexipedia

10.1100 · Interrogazione · 2010-10-01

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nella risposta ai postulati Perrinjaquet 10.3507 e Frick 10.3622, e cui autori chiedono di eliminare gli "svantaggi per l'industria svizzera della tecnica di difesa e di sicurezza" risultanti dall'ordinanza concernente il materiale bellico (OMB), il Consiglio federale si dichiara disposto a verificare se i criteri previsti dall'articolo 5 OMB comportino delle differenze rispetto alla prassi europea. Ciò fa supporre che intende valutare la possibilità di rivedere nuovamente l'OMB. Si pongono quindi le seguenti domande:

1. Il Consiglio federale prevede di rivedere nuovamente l'OMB? Ne deriverebbe una revoca dei criteri di esclusione introdotti appena due anni fa?

2. I criteri di esclusione dell'articolo 5 OMB sono serviti al Consiglio federale come argomento contro l'iniziativa "per il divieto di esportare materiale bellico". Questi criteri sono stati introdotti esclusivamente a tale scopo?

3. Nei postulati citati i criteri di esclusione sono descritti come disposizioni draconiane. Quali e quante richieste di esportazione sono state respinte in base a tali criteri? Il Consiglio federale condivide questa visione dei criteri di esclusione?

4. Gli autori dei postulati citati chiedono che venga effettuato un confronto con le norme dell'Unione europea. In questo confronto si tiene conto del fatto che la Svizzera, contrariamente a tutti gli altri Paesi europei, opera una distinzione artificiosa tra "materiale bellico" e "beni militari speciali"? Il Consiglio federale intende confrontare anche la prassi svizzera per l'autorizzazione di esportazioni di beni militari speciali con la prassi vigente in altri Paesi europei?

5. Quali prassi e legislazioni nazionali in materia di esportazioni prevede di includere nel confronto? Saranno considerati anche Paesi come la Danimarca, che di fatto non esportano materiale d'armamento?

6. Il Consiglio federale ritiene che la neutralità richieda già di per sé una politica più restrittiva in materia di esportazioni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Per il momento non si pone la domanda dell'adeguamento dell'ordinanza concernente il materiale bellico (RS 514.511). Il Consiglio federale ritiene invece che, a ben due anni dall'emanazione dell'ordinanza concernente il materiale bellico riveduta, i postulati Perrinjaquet 10.3507 e Frick 10.3622 offrano un'opportunità propizia per analizzare gli effetti dei criteri di esclusione introdotti nel 2008. Una tale analisi deve dimostrare, tra le altre cose, che i presunti svantaggi per l'industria svizzera della tecnica di difesa e di sicurezza, di cui fanno menzione i suddetti postulati, sono reali. Al momento non è possibile valutare se ne risulteranno dei provvedimenti e - in caso affermativo - di che genere essi saranno.

2. Ad originare la revisione dei criteri di autorizzazione formulati nell'ordinanza sul materiale bellico è stata la raccomandazione della CdG-N, contenuta nel suo rapporto del 7 novembre 2006 (rapporto della CdG-N del 7 novembre 2006, Esecuzione della legislazione sul materiale bellico: decisioni del Consiglio federale del 29 giugno 2005 e riesportazione di obici blindati verso il Marocco) all'attenzione del Consiglio federale, di specificare i criteri per la concessione delle autorizzazioni di esportazione.

3. Il rapporto che il Consiglio federale trasmetterà alle Camere federali in adempimento dei due suddetti postulati mostrerà quali sono le ripercussioni dei criteri di esclusione introdotti nell'ordinanza sul materiale bellico.

4./5. Il raffronto dei criteri di autorizzazione formulati nell'ordinanza sul materiale bellico e della prassi di autorizzazione in Svizzera con l'estero verrà effettuato su ampia base, in modo oggettivo e comprensibile.

6. L'articolo 22 della legge federale sul materiale bellico (RS 514.51) impone al Consiglio federale e alle autorità preposte all'esecuzione della legislazione sul materiale bellico di rispettare, nella loro prassi decisionale, gli impegni internazionali della Svizzera derivanti dal diritto della neutralità e di ispirarsi ai principi della politica di neutralità, che costituiscono una parte dei fondamenti di politica estera del nostro Paese. La politica di esportazione di materiale bellico è in sintonia con tali prescrizioni.

Risposta del Consiglio federale.