Personale di volo svizzero impiegato da compagnie aeree tedesche. Come proseguire?
10.1113 · Interrogazione · 2010-12-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il protocollo di revisione della CDI firmato il 27 ottobre 2010 a livello ministeriale prevede all'articolo 5 paragrafo 2 anche una regolamentazione sull'imposizione degli stipendi del personale di volo svizzero occupato presso imprese tedesche.
Alla luce dell'utile di decine di miliardi a favore del fisco tedesco comunicato dalla stampa, il risultato dei negoziati è deludente. Si è giunti solamente a una soluzione temporanea che discrimina inoltre parte degli interessati a causa di una data di riferimento fissata arbitrariamente.
In Svizzera, i membri del personale di volo provenienti dall'estero potranno continuare ad avvalersi di uno statuto fiscale che tiene conto delle condizioni familiari, mentre che per i residenti in Svizzera impiegati quali personale di volo in Germania dal 2016 si applicherà di nuovo la vecchia regolamentazione discriminatoria.
Presso il competente ufficio delle finanze per le stabili organizzazioni ("Betriebstättenfinanzamt") della Lufthansa di Amburgo si comunica che la Germania prevede una sovranità fiscale principale degli stipendi del personale di bordo in Germania, anche nel caso in cui si tratti di una filiale estera come ad esempio Swiss. Questa decisione è motivata con il dominio completo di queste compagnie aeree da parte del gruppo con sede in Germania e da questo fatto si discende un possibile futuro diritto d'imposizione. Anche per questi motivi sistematici sarebbe opportuno mirare a una soluzione duratura orientata al principio dell'imposizione nello Stato di residenza.
Le persone interessate sono chiaramente del parere che le richieste avanzate nella mozione Lombardi 06.3540 non siano adempiute e che la situazione attuale non rispecchi il risultato del voto inequivocabile in seno alla CET e al Parlamento.
1. Il DFF e l'AFC riconoscono queste circostanze?
2. Il DFF e l'AFC sono disposti a impegnarsi per l'attuazione della mozione Lombardi in occasione delle prossime trattative?
3. Come interpretano il DFF e l'AFC le asserzioni del "Betriebstättenfinanzamt" secondo cui le filiali estere come la Swiss potranno sottostare in futuro alla sovranità fiscale tedesca (ciò che oggi non è il caso)?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il protocollo che modifica la Convenzione tra Svizzera e Germania per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio del 27 ottobre 2010 (di seguito "protocollo di modifica" e "CDI-G") contiene all'articolo 5 numero 2 una diposizione concernente l'imposizione dei membri del personale di volo residenti in Svizzera che lavorano per una compagnia aerea tedesca. Fino all'anno fiscale 2016 la Germania rinuncia a far valere il suo diritto d'imposizione sul reddito di tali persone in virtù dell'articolo 15 paragrafo 3 CDI-G. Tale soluzione differisce, favorendo la Svizzera, dalle soluzioni tradizionali in ambito internazionale secondo cui i salari percepiti dal personale di volo devono essere tassati nel luogo in cui ha sede la compagnia aerea. Per la Svizzera ciò costituisce un ragguardevole successo negoziale. Considerata la posizione negoziale della Germania, insistere per una regolamentazione più severa sarebbe stato irrealistico.
Tale provvedimento è in relazione con l'introduzione in Germania della base legale per l'imposizione dei redditi di tali persone a decorrere dal 1° gennaio 2007. Prima di tale data la Germania usufruiva solo parzialmente del diritto d'imposizione accordatole dalla CDI-G. La nuova disposizione offre alle persone interessate la possibilità di prepararsi al cambiamento della situazione giuridica, ed è pertanto limitata a coloro le cui aspettative non sono state corrisposte dalla modifica di legge tedesca e specialmente a coloro i quali prima del 1° gennaio 2007 erano impiegati presso una compagnia aerea tedesca e residenti in Svizzera e lo sono rimasti ininterrottamente. Questo provvedimento non trova alcuna applicazione per il personale di volo che ha iniziato un rapporto lavorativo con una compagnia aerea tedesca dopo la data sopra citata, in quanto costoro hanno assunto il nuovo impiego consci della nuova situazione giuridica. Lo stesso dicasi per coloro che hanno cambiato datore di lavoro dopo il 1° gennaio 2007.
La regolamentazione sancita dall'articolo 5 numero 2 del protocollo di modifica ha un limite temporale. Nel protocollo dei negoziati sottoscritto dalle due Parti, le delegazioni di Svizzera e Germania hanno pattuito di avviare i negoziati relativi alla revisione generale della CDI-G entro due anni dalla firma del protocollo di modifica. L'AFC si propone di includere nuovamente il problema della tassazione del personale di volo durante i futuri negoziati e di giungere ad una soluzione definitiva senza mettere a repentaglio i risultati complessivi delle trattative.
3. La regolamentazione prevista all'articolo 15 paragrafo 3 CDI-G si basa sulla considerazione individuale di ogni impresa. Criterio decisivo è il luogo in cui è situata la direzione della singola impresa, ovvero il luogo in cui opera quotidianamente. I rapporti relativi al controllo dell'impresa e la sede della direzione del gruppo aziendale non sono determinanti.
La direzione di Swiss International Air Lines SA (Swiss) è indubbiamente situata in Svizzera e - finché l'impresa sussisterà su territorio elvetico - verrà probabilmente mantenuta nel nostro Paese. Di conseguenza in base alla regolamentazione dell'attuale CDI-G il diritto d'imposizione sui redditi del personale di volo di Swiss compete alla Svizzera. Una modifica potrebbe intervenire se la sede della compagnia venisse trasferita all'estero oppure, ad esempio, venisse inglobata da un gruppo estero tramite fusione.
Risposta del Consiglio federale.