10.3001 · Mozione · 2010-01-11
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legislazione sull'approvvigionamento elettrico in modo tale che i cantoni e i comuni non possano più esigere dalle aziende elettriche di cui direttamente o indirettamente sono azionisti di maggioranza di versare loro i propri utili straordinari.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le tariffe dell'energia elettrica si compongono dei seguenti quattro elementi: costi dell'energia, tributi e prestazioni agli enti pubblici, costi di utilizzazione della rete elettrica e supplementi per le energie rinnovabili (rimunerazione a copertura dei costi). Il 25 novembre 2009 è stato pubblicato uno studio commissionato dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere e dall'Ufficio federale dell'energia, dal titolo "Finanzielle Belastung 2007 der Schweizer Elektrizität durch öffentliche Gemeinwesen" (http://www.strom.ch/uploads/media/BSG-Studie-11-2009-d.pdf). Da tale studio, che fa chiarezza sull'ammontare dei tributi e delle prestazioni agli enti pubblici, emerge che nel 2007, in Svizzera, gravavano sull'energia elettrica tributi e prestazioni per una somma complessiva di 2,2 miliardi di franchi. La quota dei tributi e delle prestazioni agli enti pubblici è dunque pari a circa un quarto (27 per cento) delle tariffe elettriche che deve pagare il consumatore finale. Nel 2007, tali tributi e prestazioni comprendevano tra l'altro, in ordine decrescente: l'IVA, i canoni idrici, le concessioni e tributi affini, accantonamenti con carattere di capitale proprio, imposte sul reddito e sull'utile, versamenti di utili a proprietari pubblici. Nel 2007, l'ammontare totale dei versamenti di utili da parte di imprese elettriche svizzere ai proprietari pubblici era pari a circa 160 milioni di franchi; tale valore corrisponde a una quota dell'8 per cento rispetto ai tributi e alle prestazioni totali agli enti pubblici. Lo studio rileva i versamenti di utili che superano l'importo di un dividendo del 6 per cento.
Si prevede ora di aggiornare lo studio con i dati 2008/09 relativi al carico finanziario del settore elettrico svizzero dovuto ai tributi agli enti pubblici e di completare la lista delle aziende elettriche interessate. Si sta inoltre esaminando la possibilità di procedere, in futuro, a un rilevamento regolare dell'ammontare e dell'evoluzione dei tributi e delle prestazioni. Ciò consentirà di ottenere una visione d'insieme dello sviluppo in atto sul fronte dei tributi (compresi i versamenti di utili) dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica.
Gli azionisti di un'impresa hanno la facoltà di determinare l'ammontare dei versamenti di utili richiesti. Nella fattispecie, si tratta del versamento dei dividendi. Ciò vale anche per quelle aziende elettriche di cui i cantoni e i comuni sono direttamente o indirettamente azionisti di maggioranza. Limitando questo diritto di cantoni e comuni, si tratterebbero in modo disuguale gli azionisti privati e pubblici. Sotto il profilo del diritto costituzionale, tale disparità di trattamento potrebbe rivelarsi problematica. Nei casi in cui le imprese elettriche sono di proprietà di cantoni o comuni, il versamento degli utili è per lo più retta dal diritto cantonale o comunale. Limitare il versamento degli utili per legge costituirebbe una misura politicamente delicata.
Per quanto riguarda invece la definizione delle tariffe da parte di cantoni e comuni, in virtù dell'articolo 22 LAEl l'Elcom dispone già oggi di ampie competenze. Nel caso dei clienti fissi essa infatti sorveglia non soltanto i corrispettivi per l'utilizzazione della rete ma anche le tariffe dell'energia. Rientra nei suoi compiti verificare d'ufficio i tariffari per l'utilizzazione della rete nonché le tariffe dell'energia elettrica e, se del caso, disporre una diminuzione (cfr. lett. b). Le tariffe elettriche devono basarsi "... sui prezzi di costo di una produzione efficiente ..." (art. 4 cpv. 1 OAEl). In caso di guadagni eccessivi, l'Elcom può disporre una riduzione. Nel caso delle tariffe di utilizzazione della rete è ammesso soltanto "... un utile d'esercizio adeguato". (art. 15 cpv. 1 LAEl). Esiste dunque uno strumento efficace, atto ad evitare che i cantoni e i comuni, attraverso la definizione delle tariffe, possano influenzare in maniera inammissibile i guadagni conseguiti dalle imprese elettriche di cui sono azionisti di maggioranza.
Il collegio provvede anche affinché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici, compresi i versamenti di utili, siano esaminati ogni anno e dichiarati in maniera trasparente. È così soddisfatta la richiesta espressa nel postulato Stähelin 08.3280, "Evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica", accolto il 1° ottobre dal Consiglio degli Stati, nel quale il Consiglio federale veniva incaricato di presentare un rapporto sull'evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica. Tale rapporto fungerà da base per una discussione generale sui tributi statali e le altre prestazioni in questo settore. Sulla scorta di tutti i dati disponibili, si potrà decidere se la Confederazione, i cantoni o i comuni dovranno adottare delle misure correttive.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. Poiché nel testo della mozione la questione della definizione delle tariffe non è menzionata esplicitamente, lasciando così aperto un certo margine d'interpretazione, nel caso la mozione venisse accolta dalla Camera prioritaria, il collegio proporrà alla seconda Camera di modificarne il testo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.