10.3031 · Postulato · 2010-03-03
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di indicare come e a quale livello normativo debba essere precisata la chiave del nuovo finanziamento delle cure, affinché i cantoni possano applicare la legge rispettando la volontà del legislatore, gli ospiti delle case di cura non debbano sopportare un carico finanziario superiore a quanto deciso dal Parlamento e in futuro ci si attenga alla protezione tariffale.
Begründung
L'11 febbraio 2010 la sorveglianza dei prezzi si è espressa in merito al finanziamento delle case di cura, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2011. Occorre evitare che i cantoni, in contraddizione con l'intento della nuova legge, disciplinino il finanziamento residuo addossando un ulteriore carico finanziario agli ospiti di queste strutture. Il legislatore federale ha limitato la partecipazione propria ai costi delle cure in modo tale che gli ospiti delle case di cura non debbano sopportare un onere superiore al 20 per cento del contributo massimo degli assicuratori malattie. Manifestamente vi sono cantoni che intendono disciplinare il finanziamento residuo oberando maggiormente gli ospiti di queste strutture, e ciò va impedito. Il Consiglio federale è incaricato di indicare le misure appropriate e di intervenire. Si tratta in particolare di chiarire i punti seguenti:
1. Il comitato direttivo della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità raccomanda ai cantoni di porre un limite al finanziamento residuo dei costi delle cure secondo l'AOMS, ciò che contraddice la volontà del legislatore federale. Riteniamo che il nuovo finanziamento delle cure debba essere precisato in modo tale che a) il limite di fr. 21.60 di partecipazione propria sia vincolante e non possa essere superato neanche dalle case di cura che applicano tariffe superiori alla media, e b) le partecipazioni proprie possano essere richieste solo per quelle categorie di cure per le quali i contributi delle casse già oggi non coprono i costi effettivi delle cure secondo l'AOMS.
2. Dallo studio commissionato dall'UFSP (Infras, 2007: "Pflegefinanzierung: Ermittlung der Pflegekosten") emerge che gli strumenti per il calcolo dei costi nel settore delle case di cura spesso non sono sufficienti a distinguere nettamente i costi delle cure secondo l'AOMS dai costi generali di assistenza e per le prestazioni alberghiere. Riteniamo che la disposizione generale dell'articolo 11 OCPre debba essere maggiormente precisata.
3. Secondo lo studio menzionato, a dipendenza della definizione dei costi delle cure secondo l'AOMS, il 50 a 80 per cento delle attività del personale di cura deve essere obbligatoriamente rimborsato dalla LAMal. Da questo margine di manovra delle case di cura può scaturire una differenza superiore a 100 franchi per ospite e giorno. Siamo convinti che i costi delle cure a carico dell'AOMS devono essere meglio definiti nella OPre, onde evitare situazioni di incertezza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 1° gennaio 2011 entrerà in vigore il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure del 13 giugno 2008. Tale ordinamento ha per oggetto le prestazioni di cura per le quali l'assicurazione malattie sarà in futuro tenuta a versare unicamente un contributo differenziato a seconda del bisogno terapeutico. Le prestazioni d'assistenza, come quelle alberghiere, non sono contemplate nell'ordinamento e anche in futuro non saranno considerate prestazioni obbligatorie ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).
Secondo il nuovo articolo 25a LAMal, le prestazioni di cura sono finanziate nel modo seguente: l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) eroga un contributo fisso, gli assicurati assumono solo un importo massimo corrispondente al 20 per cento del contributo alle cure massimo secondo l'AOMS, mentre il finanziamento residuo è disciplinato dai cantoni. La partecipazione finanziaria dell'AOMS e quella degli assicurati è quindi sancita in modo esplicito; quello che rimane è l'importo coperto dal finanziamento residuo dei cantoni. Sotto il profilo giuridico non è ammesso addossare ai pazienti ulteriori oneri relativi alle prestazioni di cura. Queste ultime sono elencate in modo dettagliato all'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31). Dato che il finanziamento è disciplinato in modo esauriente già a livello di legge e che l'attuazione del finanziamento residuo compete ai cantoni, il Consiglio federale non ha emanato ulteriori disposizioni in merito nel quadro delle modifiche d'ordinanza approvate il 24 giugno 2009.
In riferimento al calcolo dei costi delle prestazioni di cura, va precisato che il legislatore continua a esigere che le case di cura tengano una contabilità analitica (art. 49 LAMal in combinato disposto con art. 50 LAMal). Parallelamente continuano a vigere le disposizioni dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre; RS 832.104). Le case di cura devono tenere una contabilità che permetta di calcolare in modo trasparente i costi delle prestazioni LAMal. Spetta quindi in primo luogo ai cantoni provvedere e vigilare affinché, nell'ambito del disciplinamento del finanziamento residuo, le case di cura non pretendano per le prestazioni di cura remunerazioni che superano la partecipazione ai costi dei pazienti, prevista all'articolo 25a capoverso 5 LAMal. La Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità si è già espressa in merito per scritto, rilevando che i cantoni sono tenuti ad adottare le misure necessarie per far rispettare le prescrizioni di legge. Inoltre, il Consiglio federale si adopererà affinché la Confederazione inviti i cantoni ad attenersi alle disposizioni di legge relative al nuovo ordinamento del finanziamento delle cure e li richiami alle loro responsabilità.
In sintesi, il Consiglio federale ritiene che le disposizioni del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure siano sufficientemente precise e non vede, al momento, alcun motivo per intervenire ulteriormente.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.