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Autorizzazioni speciali per il transito attraverso gallerie stradali con merci pericolose

10.3050 · Interpellanza · 2010-03-04

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Secondo le nuove disposizioni dell'appendice 2 dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR), alcuni tratti stradali (nazionali e cantonali) con gallerie sono oggetto di limitazioni supplementari. Conformemente all'articolo 13 capoverso 2bis SDR, i permessi speciali possono essere rilasciati a condizioni molto rigide.

a. Come giustifica il Consiglio federale la prevista regolamentazione in materia di autorizzazioni speciali secondo cui le autorità cantonali sono tenute a ottenere l'avallo dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) per richieste concernenti le strade cantonali benché queste istanze conoscano meglio le condizioni locali, i pericoli potenziali e le ripercussioni che un'eventuale restrizione potrebbe comportare?

b. In quali casi e a che condizioni la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni può essere demandata ai cantoni?

Begründung

La nuova regolamentazione complica l'approvvigionamento delle valli remote nelle regioni di montagna e cagiona costi aggiuntivi, nuovi pericoli e ulteriori ripercussioni ambientali. In molti casi le quantità di merci pericolose trasportate sono relativamente esigue e il loro trasporto avviene ormai da decenni senza incidenti. Tenuto conto inoltre del progressivo miglioramento dell'equipaggiamento dei mezzi di trasporto e della formazione dei conducenti, tali fattori giustificano una semplificazione della regolamentazione delle eccezioni. Il tratto Thusis-Tiefencastel fotografa perfettamente la situazione. Qui le limitazioni del traffico hanno comportato, per l'intera valle dell'Albula, vaste deviazioni attraverso i villaggi della regione turistica di Lenzerheide situati più a monte. Attraverso misure di questo genere, si creano inevitabilmente nuovi pericoli, costi aggiuntivi nonché flussi di traffico e immissioni ambientali accresciuti che non possono essere giustificati se si considera che su tale tratto il trasporto di merci pericolose non causa incidenti da decenni.

Stellungnahme des Bundesrates

a. Dal 1° gennaio 2010, le limitazioni concernenti il trasporto di merci pericolose attraverso le gallerie stradali devono essere segnalate in base a un sistema unitario internazionale. Per adempiere a questo obbligo, tutte le gallerie già soggette a limitazioni sono state classificate nella categoria E, la più restrittiva, essendo quella che rispecchia maggiormente le limitazioni applicate finora. Per le strade nazionali le autorizzazioni speciali per i trasporti di merci pericolose sono rilasciate dall'Ufficio federale delle strade (USTRA), per le altre strade dall'autorità cantonale d'intesa con l'USTRA.

Attualmente è difficile stimare il bisogno di autorizzazioni speciali. Per chiarire questo punto e garantire una prassi unitaria e coerente tra la Confederazione e i cantoni (e tra i cantoni stessi), è stato stabilito che questi ultimi possono rilasciare autorizzazioni speciali solo d'intesa con l'USTRA.

b. La competenza esclusiva in materia di autorizzazioni potrebbe essere delegata ai cantoni se i criteri e le condizioni quadro per il loro rilascio fossero stabiliti nell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621), limitando l'ampio margine di apprezzamento attuale (cfr. in proposito anche la mozione Cassis 09.4072).

Bisogna tuttavia tener presente che l'attuale sistema di classificazione delle limitazioni per il trasporto di merci pericolose attraverso le gallerie stradali è in vigore solo dall'inizio dell'anno ed è di carattere provvisorio. La classificazione definitiva delle gallerie stradali dovrà essere stabilita in base alle conoscenze scientifiche più recenti. I lavori necessari a tal fine sono ampi e richiedono tempo. La classificazione definitiva delle gallerie stradali potrà essere introdotta presumibilmente nel 2015. Nell'ambito della modifica legislativa corrispondente si verificherà anche se, in base alle esperienze fatte fino a quel momento, sarà possibile concretizzare le condizioni per il rilascio di autorizzazioni e rinunciare ad ottenere l'avallo della Confederazione.

Risposta del Consiglio federale.