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10.306 · Iniziativa cantonale · 2010-01-14

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone Basilea Campagna presenta la seguente iniziativa:

L'Assemblea federale è invitata a istituire le basi legali che garantiscano una morte dignitosa ai malati terminali e tutelino i potenziali suicidi dalle organizzazioni di aiuto al suicidio che agiscono a scopo di lucro.

In particolare:

- l'articolo 115 del Codice penale dev'essere inasprito in modo tale che l'aiuto al suicidio sia esente da pena soltanto se la persona o l'organizzazione che lo presta non riceve dall'interessato o dai suoi familiari prestazioni finanziarie eccedenti un rimborso spese né altri vantaggi pecuniari. In tali vantaggi pecuniari non rientrano le prestazioni mediche (consulenze, esami, ecc.) fornite in vista dell'aiuto al suicidio e conteggiate in base alla tariffa Tarmed;

- le organizzazioni che offrono prestazioni di aiuto al suicidio devono essere assoggettate a una forma di vigilanza statale. La normativa legale deve tener conto delle raccomandazioni della Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (Criteri di diligenza nell'ambito dell'assistenza al suicidio).