10.3063 · Interpellanza · 2010-03-09
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Attualmente le autorità giudiziarie non puniscono praticamente più il furto con scasso. Tuttavia, spesso le ripercussioni psichiche per le vittime di tale reato restano gravose per diversi anni; anche il danno economico è sovente enorme. Sorprende constatare che il furto con scasso non è nemmeno una specifica fattispecie penale.
1. Il furto con scasso non andrebbe elencato nel Codice penale come fattispecie a sé stante?
2. Non occorrerebbe innalzare la pena minima prevista per contrastare il problema?
3. Quali provvedimenti intende adottare il Consiglio federale a tale proposito (visto che questo reato tocca da vicino la popolazione)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il furto con scasso è un reato composito, che include le fattispecie seguenti: furto, violazione di domicilio e perlopiù anche danneggiamento. Da un lato, il furto e il danneggiamento prevedono fattispecie semplici e qualificate. Dall'altro, il furto è perseguibile d'ufficio, mentre il danneggiamento e la violazione di domicilio sono perseguibili su querela di parte; tuttavia il danneggiamento aggravato costituisce anch'esso un reato perseguibile d'ufficio.
Una fattispecie a sé stante dovrebbe anzitutto includere le numerose varianti di fattispecie previste dal diritto vigente. Ne risulterebbe una disposizione lunga e di difficile lettura. La fattispecie andrebbe inoltre concepita come reato perseguibile d'ufficio, per cui la violazione di domicilio e il danneggiamento semplice diverrebbero perseguibili d'ufficio se correlati a un furto con scasso, mentre nei restanti casi rimarrebbero perseguibili su querela di parte. Tale disciplinamento differenziato non è giustificato. Infine, occorrerebbe anche distinguere tra furto con scasso e furto con introduzione clandestina.
Nella prassi i giudici non riscontrano problemi nel giudicare i furti con scasso, e la creazione di una fattispecie a sé stante non migliorerebbe la situazione giuridica vigente.
2. Il diritto vigente prevede diverse pene in caso di furto. Per il furto semplice è comminata una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria (art. 139 n. 1 CP). L'autore che agisce per mestiere è punito con una pena detentiva fino a 10 anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere (art. 139 n. 2 CP). Se ha perpetrato il furto munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa oppure in una banda costituita per commettere furti o rapine, è punito con una pena detentiva fino a 10 anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere (art. 139 n. 3 CP).
In caso di violazione di domicilio (art. 186 CP) o di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) è comminata una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. Se il reo ha cagionato un danno considerevole, il giudice può infliggere una pena detentiva da uno a cinque anni (art. 144 cpv. 3 CP).
Tra furto, violazione di domicilio e danneggiamento sussiste un concorso ideale di reati. In questo caso, il reo è condannato alla pena prevista per il reato più grave, aumentata in misura adeguata. Il giudice non può tuttavia aumentarla di oltre la metà del massimo della pena comminata (art. 49 cpv. 1 CP). Questo inasprimento, in combinazione con le pene minime menzionate, comporta pene generalmente più severe. Si dubita che pene minime ancora più elevate consentano di impedire i furti con scasso, poiché i potenziali autori non sono tanto dissuasi dalla severità delle pene comminate, bensì piuttosto dalla probabilità di essere perseguiti e condannati per i reati commessi.
Nella prassi sono inflitte pene detentive soprattutto nei casi di furti con scasso commessi per mestiere o in banda. Non è pertanto vero che la giustizia punisca appena il furto con scasso.
3. Nel messaggio del 23 gennaio 2008 sul programma di legislatura 2007-2011, il Consiglio federale ha annunciato di voler verificare la coerenza delle disposizioni penali del diritto penale per conseguire l'obiettivo 5 "prevenire e combattere il ricorso alla violenza e la criminalità". Durante la legislatura in corso, il Consiglio federale intende licenziare un messaggio sulla modifica del Codice penale, del Codice penale militare e delle disposizioni penali che figurano in altre leggi federali (armonizzazione del quadro penale e abrogazione delle disposizioni obsolete; FF 2008 665). Nell'ambito di tale progetto verranno esaminate anche le pene minimi previste in caso di furto aggravato.
Risposta del Consiglio federale.