10.3078 · Interpellanza · 2010-03-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Qual è l'opinione del Consiglio federale in merito al fatto che su siti svizzeri i biglietti di concerti e manifestazioni sportive che registrano il tutto esaurito vengano offerti a prezzi più volte superiori a quelli regolari, in parte persino prima dell'inizio della prevendita ufficiale?
2. È lecito rivendere biglietti di concerti senza versare l'IVA e i compensi per il diritto d'autore sulla differenza tra il prezzo di rivendita e quello regolare?
3. La clausola contenuta nelle condizioni generali di Ticketcorner che vieta la rivendita dei biglietti costituisce un mezzo per lottare contro il mercato grigio oppure viola il diritto vigente?
4. Come valuta il Consiglio federale i provvedimenti da discutere, quali l'introduzione di biglietti nominativi o la determinazione di un sovrapprezzo massimo a cui è possibile rivendere i biglietti?
5. Il Consiglio federale è disposto ad adottare provvedimenti contro il mercato grigio?
Begründung
Spesso i grandi eventi in ambito culturale e sportivo registrano rapidamente il tutto esaurito. A gennaio 2010 la prevendita per due concerti è durata meno di 20 minuti. È pertanto ancora più urtante che appena pochi minuti dopo la fine della prevendita, su piattaforme di aste on line quali eBay e Ricardo o su borse virtuali per la compravendita di biglietti come Alltickets, compaiano le prime offerte di biglietti a un prezzo fino a cinque volte superiore a quello regolare. Raramente si tratta di biglietti singoli. Spesso un venditore offre una considerevole quantità di biglietti. Inoltre alcuni venditori offrono biglietti su Internet già prima dell'inizio della prevendita ufficiale.
La rivendita di biglietti ("mercato grigio") favorisce gli abusi nella distribuzione di biglietti, come avvenuto a gennaio 2010 in alcuni uffici postali. I biglietti non sono stati venduti ai veri appassionati, bensì sono finiti nelle mani di speculatori. Gli appassionati sono costretti a spendere somme esorbitanti e gli utili non sono incassati dagli artisti, ma da intermediari.
A tale proposito la fondazione per la protezione dei consumatori si è rivolta agli organizzatori di eventi, ai distributori di biglietti e alle piattaforme di aste on line, che però non vogliono o non possono risolvere il problema, per diversi motivi. In particolare rinviano alla situazione giuridica insufficiente. Va pertanto chiarito se occorra un intervento legislativo.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è consapevole che su siti svizzeri vengono offerti biglietti di concerti e manifestazioni sportive che hanno già registrato il tutto esaurito e che vengono richiesti (e pagati) anche prezzi superiori a quelli ufficiali. Per il Consiglio federale ciò non pone un problema finché i soggetti coinvolti si attengono al diritto in vigore, in particolare alla legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza e alla legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl). Tuttavia, è inaccettabile che una persona acquisti biglietti presso un organizzatore celando la propria intenzione di rivenderli. Analogamente, è problematico che un soggetto offra biglietti o dia al cliente l'impressione errata che il prezzo richiesto corrisponda a quello della prevendita ufficiale (art. 3 lett. b LCSI).
2. Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto: la vendita di biglietti da parte dell'organizzatore è esclusa dal regime IVA (art. 21 cpv. 2 n. 14 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto; LIVA), l'organizzatore può assoggettare volontariamente il fatturato a un'aliquota ridotta (art. 22 in combinazione con l'art. 25 cpv. 2 lett. c LIVA). Questa esclusione dall'imposta non vale per la vendita di biglietti da parte di terzi. Se il fatturato dalla rivendita di biglietti supera i 100 000 franchi all'anno, secondo l'articolo 10 LIVA i rivenditori sono obbligatoriamente assoggettati all'IVA e devono versare tale imposta all'aliquota normale sul prezzo di rivendita. I punti di vendita ufficiali hanno la possibilità di vendere i biglietti in nome e per conto dell'organizzatore senza imporre l'IVA oppure assoggettandoli volontariamente a un'aliquota ridotta (rappresentanza) e riscuotendo l'IVA all'aliquota normale solo sulla loro provvigione per la vendita. La rappresentanza è esclusa nel caso di rivendita non autorizzata di biglietti.
Per quanto riguarda i compensi per il diritto d'autore: l'organizzatore che fa rappresentare o inscenare opere o arte popolare necessita dell'autorizzazione del titolare dei diritti, che di norma la rilascia solo dietro compenso. L'ammontare di tale compenso può dipendere dagli introiti registrati dalla rappresentazione (e quindi indirettamente dal prezzo dei biglietti). La rivendita di un biglietto a un prezzo maggiorato non implica dunque per forza un danno per il titolare del diritto d'autore. Per esempio, i compensi per il diritto d'autore secondo la tariffa comune per concerti delle società di gestione si basano sugli introiti lordi dalla vendita di biglietti. A tali introiti si sommano ovviamente anche gli introiti conseguiti da un intermediario o un rivenditore. Tenere conto di tali introiti ha tuttavia un senso solo quando il compenso aggiuntivo dovuto per i diritti d'autore è superiore al dispendio per il controllo necessario. Tra l'altro anche in questo caso il debitore dell'imposta sui diritti d'autore è l'organizzatore.
3. L'organizzatore dispone di diverse possibilità tecniche e legali per impedire, o per lo meno limitare, la vendita di biglietti sul mercato grigio, tra cui il divieto per contratto della rivendita oppure l'assoggettamento a determinate direttive concernenti il prezzo. Tali divieti o condizioni, che possono anche essere parte delle condizioni generali di contratto, non risultano problematici nella misura in cui l'organizzatore li adotta per salvaguardare il cliente da abusi nell'acquisto di biglietti. Alla luce della situazione si impongono anche deroghe. Per esempio, il cliente dovrebbe avere il diritto di cedere il proprio biglietto a un'altra persona quando è impossibilitato a partecipare alla manifestazione a causa di un incidente o di una malattia.
4. L'introduzione di biglietti nominativi è senza dubbio uno strumento molto efficace per impedire il mercato grigio. Tuttavia non bisogna dimenticare altre esigenze, come per esempio il desiderio di anonimità del cliente, che è tanto più comprensibile se si considera che di norma questi non conosce l'organizzatore e quindi non sa cosa succede con i dati. Il fatto che l'organizzatore debba rispettare la protezione della personalità del cliente (art. 28 CC) e la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati non esclude possibili abusi. Il Consiglio federale ritiene dunque che i biglietti nominativi debbano essere utilizzati solo in determinate condizioni particolari e non in generale, come per esempio quando si tratta di impedire l'accesso allo stadio a determinate persone note come violente.
5. Attualmente il Consiglio federale non ha alcun motivo di adottare misure contro il mercato grigio. Fa affidamento sul fatto che l'organizzatore (così come il rivenditore di biglietti) si attenga al diritto in vigore. Il mercato grigio non solo scoraggia potenziali clienti, ma significa anche che una parte del ricavo della vendita di biglietti finisce in tasche diverse da quelle dell'offerente. Nessun organizzatore che agisce in modo razionale può volere una cosa simile. Tuttavia anche i clienti hanno delle responsabilità. Non hanno certo diritto a biglietti scontati, ma ancor meno sono obbligati ad andare a un determinato concerto o a una determinata manifestazione sportiva pagando prezzi da capogiro.
Risposta del Consiglio federale.