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10.3131 · Mozione · 2010-03-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare quanto prima una modifica di legge tesa a inasprire il diritto penale minorile incentrata sui punti seguenti:

1. in caso di crimini gravi vanno generalmente inflitte pene senza la condizionale;

2. se è ordinata una misura (collocamento in un istituto) e il giovane reo non coopera, deve essere possibile eseguire la pena anche in una prigione;

3. la privazione massima di libertà, attualmente fissata a quattro anni, va aumentata sensibilmente;

4. in caso di reati particolarmente gravi, i giovani devono poter essere giudicati secondo il diritto penale degli adulti.

Begründung

Ultimamente sono in aumento i reati gravi commessi da giovani, talvolta "per noia" o "per divertimento". Sempre più spesso è esercitata una violenza che rivela un'allarmante energia criminale dei giovani autori. In questi casi il diritto penale minorile deve intervenire in modo credibile, anche in vista di un effetto preventivo.

Il nostro diritto penale minorile non soddisfa tali requisiti. Sebbene sia in vigore appena dal 2007, necessita urgentemente di una revisione e risalta negativamente rispetto a quello applicato nei Paesi limitrofi. Distingue rigidamente tra rei con più o meno di 18 anni, senza considerare la gravità del reato e l'energia criminale impiegata. La privazione massima di libertà è pari a quattro anni, a fronte dei dieci anni in Germania. Inoltre, secondo la prassi corrente, talvolta sono inflitte pene con la condizionale, addirittura ridicole, anche in caso di reati violenti. Se tuttavia viene disposta la pena massima di quattro anni, di norma il giovane è rilasciato dopo aver scontato metà della pena.

Se è ordinato il collocamento in un istituto d'esecuzione, i giovani sono generalmente rilasciati molto prima di aver compiuto 22 anni, anche se secondo la legge potrebbero essere trattenuti fino a tale scadenza. I casi particolarmente gravi che fuggono dall'istituto e non si adeguano alla sua "strategia terapeutica" costituiscono problemi irrisolvibili per le autorità. In tali casi dovrà in futuro essere possibile eseguire la pena anche in una prigione. Inoltre bisogna smettere di infliggere insensatamente pene con la condizionale per i crimini più gravi.

In complesso, occorre inasprire il diritto penale minorile, fortemente incentrato sull'aspetto terapeutico della pena. L'aspetto educativo della pena non è più giustificato tenendo conto dell'allarmante energia criminale manifestata dai rei sempre più giovani, soprattutto da quelli provenienti da un contesto migratorio.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il nuovo diritto penale minorile (DPMin; RS 311.1) è valutato in esecuzione del postulato Amherd 08.3377, "Valutazione del diritto penale minorile". In tale ambito si stanno esaminando anche l'efficacia del sistema sanzionatorio e gli eventuali inasprimenti necessari. Sarebbe pertanto prematuro adottare già ora la soluzione proposta nella mozione, avviando una relativa revisione di legge. Anche la Società svizzera di diritto penale minorile, l'associazione rappresentativa delle persone operanti nel settore del diritto penale minorile, ha sottoposto all'Ufficio federale di giustizia proposte tese ad adeguare il DPMin, che andranno anch'esse esaminate. Verrà poi redatto un rapporto intermedio, la cui pubblicazione è prevista per l'autunno 2010 e sul quale il Consiglio federale si fonderà per determinare le misure da adottare.

È lecito dubitare che il DPMin debba orientarsi al diritto penale minorile dei nostri Paesi limitrofi - in particolare al diritto penale minorile tedesco (JGG). Infatti, il JGG ha ad esempio un campo d'applicazione più ristretto rispetto al DPMin, che è applicabile ai minori di 10 a 17 anni, mentre in Germania i minori devono rispondere dinanzi al giudice dei minorenni soltanto dai 14 ai 20 anni. Sulla scorta di raffronti tra diverse prassi sanzionatorie, in Germania si è inoltre giunti alla conclusione che le pene più severe non sono più efficaci nel prevenire le recidive rispetto alle sanzioni più miti (secondo rapporto periodico in materia di sicurezza stilato dal governo tedesco nel 2006, pag. 640 seg.). Negli ultimi anni in Germania tale riscontro ha favorito uno sviluppo della politica criminale teso a sostituire le sanzioni più incisive con quelle meno incisive. Inoltre, in Germania ultimamente si sta cercando - soprattutto nel caso di giovani difficili - di ricorrere maggiormente non al diritto penale, bensì all'aiuto alla gioventù, incentrato sull'educazione.

In altri termini, ciò significa che attualmente la procedura penale minorile tedesca si sta orientando secondo i principi del sistema svizzero. Confrontando i dati di diversi Paesi europei relativi al tasso di recidiva in caso di pene detentive inflitte a minorenni si constata che la Svizzera figura in buona posizione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.