10.3143 · Mozione · 2010-03-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di
- firmare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali;
- adottare le misure legislative necessarie per rendere punibile il ricorso alla prostituzione minorile.
Begründung
In Svizzera il limite d'età per rapporti sessuali è fissato a 16 anni e riguarda anche le esperienze sessuali in ambito commerciale, se tali attività sono "volontarie". Ciò significa che i giovani a partire da 16 anni possono offrirsi per rappresentazioni pornografiche e fornire prestazioni sessuali dietro remunerazione. Ne consegue che il ricorso alla prostituzione di minorenni dai 16 anni in su non è punibile. L'offerta a fini commerciali di prestazioni sessuali pregiudica lo sviluppo dell'integrità sessuale danneggiandola. Schengen ha acuito tale problematica. Negli ultimi tempi la prostituzione di giovani dai 16 ai 18 anni è aumentata sensibilmente, soprattutto nel quadro della migrazione dall'Ungheria. Non è escluso un effetto di emulazione.
La polizia è di principio favorevole ad aumentare a 18 anni l'età limite per la prostituzione e anche i cantoni approvano la firma della convenzione summenzionata, che contribuisce a migliorare la lotta contro la prostituzione minorile.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.