Lexipedia

10.3143 · Mozione · 2010-03-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di

- firmare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali;

- adottare le misure legislative necessarie per rendere punibile il ricorso alla prostituzione minorile.

Begründung

In Svizzera il limite d'età per rapporti sessuali è fissato a 16 anni e riguarda anche le esperienze sessuali in ambito commerciale, se tali attività sono "volontarie". Ciò significa che i giovani a partire da 16 anni possono offrirsi per rappresentazioni pornografiche e fornire prestazioni sessuali dietro remunerazione. Ne consegue che il ricorso alla prostituzione di minorenni dai 16 anni in su non è punibile. L'offerta a fini commerciali di prestazioni sessuali pregiudica lo sviluppo dell'integrità sessuale danneggiandola. Schengen ha acuito tale problematica. Negli ultimi tempi la prostituzione di giovani dai 16 ai 18 anni è aumentata sensibilmente, soprattutto nel quadro della migrazione dall'Ungheria. Non è escluso un effetto di emulazione.

La polizia è di principio favorevole ad aumentare a 18 anni l'età limite per la prostituzione e anche i cantoni approvano la firma della convenzione summenzionata, che contribuisce a migliorare la lotta contro la prostituzione minorile.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Porre un freno alla prostituzione minorile | Lexipedia | Lexipedia