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10.3146 · Interpellanza · 2010-03-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

L'importazione di carne condita alla voce di tariffa 1602 pone un crescente numero di problemi e ha ripercussioni negative sul mercato svizzero del bestiame da macello e della carne. A questo proposito il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è stata l'evoluzione dei quantitativi di carne importata alla voce di tariffa 1602?

2. Quali conseguenze hanno le importazioni sul mercato svizzero del bestiame da macello e della carne e quali ripercussioni potranno avere in futuro?

3. La carne condita viene classificata sistematicamente nel capitolo 2 della tariffa doganale se il condimento non è nettamente percettibile al gusto?

4. Le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione ed etichettatura (giusta l'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale e l'ordinanza sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari) vengono applicate sistematicamente e in modo chiaramente riconoscibile anche per la carne condita?

5. Mediante quali provvedimenti si potrebbero evitare in maniera efficace le importazioni ovvero le conseguenze negative dell'importazione di carne condita alla voce di tariffa 1602 sui prezzi svizzeri del bestiame da macello?

Begründung

La carne condita viene importata utilizzando la voce di tariffa 1602 a un'aliquota di dazio fuori contingente ridotta, pari a fr. 6.38/chilo, mentre l'aliquota di dazio fuori contingente per la carne importata nell'ambito del capitolo 2 è decisamente più alta. L'aliquota di dazio con cui viene attualmente importata la carne condita è addirittura inferiore a quella del contingente doganale per l'importazione di carne nell'ambito del capitolo 2. Per tale motivo sul mercato svizzero della carne si generano distorsioni che si ripercuotono negativamente sul fronte dei prezzi. Le importazioni di merce condita, inoltre, minano l'applicabilità dei provvedimenti di politica agricola quali le azioni temporanee di immagazzinamento in caso di eccedenze stagionali, o comunque temporanee, sul mercato della carne previste dalla legge sull'agricoltura.

Le crescenti importazioni di carne condita hanno conseguenze negative sia per i produttori di bestiame da macello sia per i macelli e le aziende di trasformazione, che si trovano a dover far fronte a difficoltà di smercio. Questa situazione affligge tutti i rami della filiera della carne svizzera che attuano ingenti investimenti in Svizzera, garantiscono occupazione e si impegnano per il futuro della piazza produttiva svizzera.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il volume delle importazioni alla voce di tariffa 1602.5099 (numero convenzionale di statistica 914) è stato di 738 tonnellate nel 2007, di 518 tonnellate nel 2008 e di 1037 tonnellate nel 2009. La quota dei tagli di carne di vitello e manzo condita rispetto a queste importazioni è ammontata a 573 tonnellate nel 2007, 400 tonnellate nel 2008 e 376 tonnellate nel 2009. Dal 1° gennaio al 31 marzo 2010 le importazioni di carne condita hanno raggiunto 266 tonnellate.

2. Le importazioni degli ultimi tre anni e anche le estrapolazioni relative alle importazioni dell'anno in corso (circa 1100 t) di carne di vitello e manzo condita rappresentano un volume esiguo paragonato al consumo annuo di circa 112 000 tonnellate di carne di vitello e di manzo pronta alla vendita. Se si considerano i dati estrapolati per il 2010, il volume d'importazione non ha pressoché alcuna ripercussione negativa sui prezzi svizzeri alla produzione del bestiame grosso (vacche, torelli, buoi e manze). Non sono da escludere ripercussioni sui prezzi dei vitelli: questo mercato è infatti molto sensibile in termini di prezzi e l'offerta indigena primaverile, nella maggior parte dei casi, è così elevata che la carne di vitello deve essere immagazzinata fino all'autunno. Da anni l'80-90 per cento della carne di manzo consumata è prodotta in Svizzera; per la carne di vitello questa percentuale sale al 97 per cento circa. Considerate queste cifre, i macelli e le aziende di trasformazione non dovrebbero incontrare alcun problema evidente per quanto concerne lo smercio di carne svizzera di vitello e di manzo.

3. Conformemente alle spiegazioni della tariffa doganale pubblicate dall'Amministrazione delle dogane, nel capitolo 2 rientrano anche alcuni prodotti cui sono aggiunte, durante la loro fabbricazione, sostanze di insaporimento, purché ciò non modifichi la loro caratteristica di prodotti di tale capitolo (p. es. carne secca dei Grigioni). Da questo capitolo sono tuttavia escluse le carni il cui insaporimento viene effettuato sulla totalità della superficie del prodotto e il cui condimento è percettibile a occhio nudo. In questo frangente non è rilevante che il condimento sia percettibile al gusto e nel caso della carne cruda sarebbe quasi impossibile appurarlo.

4. Le autorità cantonali incaricate dell'esecuzione della legislazione in materia di derrate alimentari controllano la caratterizzazione della carne condita nel corso delle ispezioni svolte nelle aziende alimentari e nel settore delle vendite. Se constatano una violazione delle norme vigenti in materia di dichiarazione ed etichettatura, pronunciano contestazioni e dispongono i relativi provvedimenti esecutivi. Se le autorità doganali hanno il sospetto che le norme di etichettatura non siano rispettate, collaborano con l'UFSP e gli organi esecutivi cantonali per poter procedere ai necessari accertamenti e adottare le misure del caso.

5. Con effetto al 3 maggio 2010, inoltre, l'Amministrazione delle dogane ha integrato le esistenti spiegazioni svizzere del capitolo 2 della tariffa doganale. Anche la carne insaporita unicamente con grani di pepe interi sarà dunque classificata in questo capitolo. Pertanto essa non sarà considerata "preparata" ai sensi della voce di tariffa 1602. Soltanto attraverso un aumento sostanziale e permanente del dazio è possibile contenere le importazioni di carne condita in modo efficace e a lungo termine. Ciò comporterebbe una procedura di deconsolidamento nel quadro dell'OMC e una riduzione dei dazi su altre voci di tariffa e/o un aumento più sensibile del contingente doganale di carne di vitello e di manzo.

Risposta del Consiglio federale.