Lexipedia

10.3161 · Mozione · 2010-03-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto in modo che gli oggetti d'arte, i pezzi da collezione e le antichità non siano considerati beni usati. A tale scopo gli articoli 62 e seguenti devono essere riformulati come erano stati presentati anche alla CET-N nella sua seduta del 26/27 ottobre 2009 in occasione del progetto per la consultazione.

Begründung

Di regola gli oggetti d'arte aumentano di valore con il passare del tempo. Non da ultimo perché sono interessanti quali oggetti d'investimento. Essi non rappresentano quindi beni usati ordinari, il cui valore diminuisce nel tempo e, sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto, devono quindi essere trattati in modo differente. L'attuale normativa in vigore dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto provoca situazioni assurde e ingiuste dal punto di vista fiscale, come mostra il seguente esempio:

- acquisto al prezzo di 100 000 franchi di un quadro in Germania da parte di una fondazione A non assoggettata all'IVA, pagamento dell'imposta sull'importazione di 7600 franchi;

- il quadro è depositato per due anni in un magazzino;

- vendita del quadro alla galleria d'arte B di Zurigo assoggettata all'IVA per un valore di 500 000 franchi. Deduzione dell'imposta precedente fittizia da parte della galleria d'arte B di 35 316 franchi (7,6 per cento di 464 684 franchi);

- vendita del quadro per un valore di 550 000 franchi più IVA 41 800 franchi da parte della galleria d'arte B alla galleria d'arte associata C assoggettata all'IVA;

- esportazione del quadro da parte della galleria d'arte C a seguito di una vendita al collezionista francese D (che è anche cliente della galleria d'arte B); esportazione di merce esente da imposta;

Conclusione: in questo modo il fisco svizzero ha restituito 27 716 franchi in più di quello che ha incassato (35 316-7600)!

Questi casi urtanti possono essere evitati, se gli oggetti d'arte non fossero qualificati come beni usati e quindi non dessero diritto a deduzioni dell'imposta precedente fittizie. Si può senz'altro ipotizzare che il settore dell'arte sappia trarre il dovuto vantaggio dalla regolamentazione attualmente in vigore.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale sostiene la richiesta dall'autrice della mozione ed è disposto ad escludere dal campo di applicazione della deduzione fittizia dell'imposta precedente gli oggetti d'arte, i pezzi da collezione e le antichità. Esso ritiene però che il commercio di oggetti d'arte e antichità non debba essere penalizzato rispetto al commercio di beni usati e che sia dunque necessario procedere a una regolamentazione differenziata a livello legislativo. Pertanto, se la mozione sarà accolta, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento una modifica della LIVA che prevede di reintrodurre l'imposizione dei margini per il commercio di oggetti d'arte, pezzi da collezione e antichità. Gli altri settori non sono interessati dalla modifica e possono continuare ad applicare la deduzione fittizia dell'imposta precedente.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.