10.3174 · Mozione · 2010-03-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali per eseguire i "casi Dublino" direttamente dai centri di registrazione e di procedura o dal centro di transito della Confederazione.
Begründung
Il 50-60 per cento dei richiedenti l'asilo con hit Eurodac continua a essere trasferito dal centro di registrazione ai cantoni. Successivamente molte di queste persone non sono oggetto di una procedura d'asilo, bensì ricevono una decisione di non entrata nel merito da parte del competente ufficio federale e sono quindi riconsegnate allo Stato Dublino competente. Pertanto non ha senso ripartire queste persone tra i cantoni. Tale suddivisione rallenta la procedura necessaria e aumenta l'attrattiva della Svizzera quale Paese di destinazione.
In futuro le persone con hit Eurodac che presentano una seconda domanda d'asilo in Svizzera dovrebbero essere trattenute nei centri della Confederazione fino a quando non sia chiaro che ricevono una decisione di non entrata nel merito in virtù della competenza di un altro Stato Dublino o sono oggetto di una procedura d'asilo. Le persone andrebbero ripartite tra i cantoni soltanto dopo l'avvio definitivo di una procedura d'asilo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le basi legali consentono già oggi di eseguire l'allontanamento dei casi Dublino direttamente dai centri di registrazione e di procedura (CRP) o dal centro di transito (CT) della Confederazione (art. 27 cpv. 4 lett. c legge sull'asilo, LAsi). Conformemente all'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 della legge sugli stranieri, è possibile disporre una carcerazione massima di 20 giorni in un CRP se una decisione di non entrata nel merito è stata notificata in tale sede e se l'allontanamento potrà essere presumibilmente eseguito. Negli altri casi il richiedente l'asilo è assegnato a un cantone in vista dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 27 cpv. 3 LAsi).
Tuttavia, nella maggior parte dei casi Dublino di non entrata in merito la durata massima di 60 giorni che i richiedenti l'asilo possono trascorrere nei CRP/CT, stabilita all'articolo 16 capoverso 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo, non è sufficiente per sbrigare tutte le formalità procedurali fino al trasferimento nello Stato Dublino competente. Pertanto il DFGP sta attualmente esaminando una proroga della durata massima di permanenza in tali centri.
Per di più, in seguito alla decisione di principio (D-5841/2009) del Tribunale amministrativo federale del 2 febbraio 2010, le decisioni Dublino di non entrata nel merito non possono più essere eseguite immediatamente dopo la notifica. Il corrispondente adeguamento della prassi ha prolungato ulteriormente il soggiorno dei richiedenti l'asilo. Inoltre, viste le limitate capacità di accoglienza dei CRP/CT, soltanto una minoranza dei richiedenti l'asilo con una procedura Dublino può rimanere nei CRP/CT fino al momento del trasferimento. La loro ripartizione sui cantoni resta dunque indispensabile. Accogliendo la richiesta dell'autore della mozione, occorrerebbe incrementare sensibilmente la capacità di alloggio dei CRP/CT. Alla luce della situazione nei cantoni in cui hanno sede i centri, il Consiglio federale reputa attualmente poco realistica una tale soluzione.
Nell'ambito della riorganizzazione dell'UFM il DFGP sta attualmente valutando, oltre alla proroga della durata di permanenza, anche altre misure tese ad accelerare le procedure e ad aumentare il numero degli allontanamenti eseguiti direttamente dai CRP/CT.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.