10.3175 · Mozione · 2010-03-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di provvedere a ridurre l'immigrazione da Paesi terzi, esaminando in particolare le misure seguenti:
- il ricongiungimento famigliare va ridotto al minimo previsto dal diritto internazionale;
- alle persone cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni va rilasciato un permesso di dimora annuale, ma non un permesso di domicilio (art. 60 cpv. 2 LAsi);
- le condizioni materiali che devono soddisfare le persone titolari di un permesso di domicilio che vogliono ricongiungersi con la loro famiglia vanno adeguate a quelle previste per le persone titolari di un permesso di dimora annuale.
Begründung
L'immigrazione da Paesi terzi permane elevata anche dopo l'introduzione della libera circolazione delle persone. Nel 2009 l'immigrazione netta dall'UE è diminuita del 34 per cento rispetto all'anno precedente, mentre quella da Paesi terzi è calata soltanto del 9 per cento. È chiaro che soprattutto nel caso del ricongiungimento famigliare sussistono diritti che limitano considerevolmente le possibilità di ridurre l'immigrazione dai Paesi terzi. Ciononostante occorre verificare in generale qual è il margine di manovra ancora disponibile per ridurre quantitativamente l'immigrazione dai Paesi terzi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel 2009 l'immigrazione da Paesi terzi ha fatto registrare soltanto un leggero aumento rispetto al 2008 (più 0,3 per cento). La politica restrittiva del Consiglio federale e l'attuazione della nuova legge sugli stranieri (LStr) si riflettono in tale tendenza, che si è confermata anche a febbraio 2010.
Le attuali disposizioni della LStr applicabili ai cittadini di Paesi terzi tengono conto dei principi sanciti dal diritto internazionale e delle disposizioni minime vincolanti nell'ambito dei diritti umani. In materia di ricongiungimento familiare, l'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare (messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3356). Pur non essendo assoluto, questo diritto può essere limitato soltanto se la restrizione è prevista dalla legge ed è necessaria, in una società democratica, per tutelare un interesse pubblico preponderante (art. 8 par. 2 CEDU).
Inoltre, di norma tale diritto è limitato alla famiglia in senso stretto, ossia al coniuge e ai figli minorenni. La relazione familiare deve essere effettiva e intatta. Dalla disposizione convenzionale non è possibile dedurre nessun diritto di entrare o di soggiornare sul territorio di un determinato Stato (DTF 130 II 281). Di conseguenza, lo straniero che ha deciso di vivere in un altro Paese, separato dalla sua famiglia, o che non può giustificare un interesse familiare preponderante o motivi validi, non può beneficiare del ricongiungimento familiare (DTF 125 II 585). Tali limitazioni sono state riprese nella LStr e le sue ordinanze d'applicazione (in particolare l'ordinanza sul soggiorno, l'ammissione e l'attività lucrativa, OASA), che prevedono inoltre termini per chiedere il ricongiungimento familiare (art. 47 LStr), l'obbligo della comunione domestica (art. 42-44 LStr) e misure contro gli abusi (art. 51 LStr). Pertanto, il disciplinamento della LStr non prevale sugli obblighi di diritto internazionale.
In materia d'asilo, l'articolo 51 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) dispone che i coniugi o i partner registrati di rifugiati e i loro figli minorenni siano riconosciuti come rifugiati e ottengano l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari. Il rilascio di un permesso di dimora al posto di un permesso di domicilio cinque anni dopo l'ottenimento dello statuto di rifugiato (art. 60 cpv. 2 LAsi) non inciderebbe sul diritto al ricongiungimento familiare, che è conferito con la concessione dell'asilo. Analogamente, non permetterebbe di ridurre la portata dell'articolo 51 LAsi, che conferisce un diritto al ricongiungimento familiare dopo la concessione dell'asilo. Pertanto, una tale misura non permetterebbe di raggiungere l'obiettivo perseguito.
Tra le condizioni materiali per il ricongiungimento familiare degli stranieri titolari di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora annuale, disciplinate dagli articoli 43 e 44 LStr, è prevista la vita comune. Secondo la giurisprudenza lo straniero domiciliato deve disporre di un alloggio adeguato.
Infine, la legge prevede motivi di estinzione del diritto al ricongiungimento familiare del titolare di un permesso di domicilio o di dimora, tra cui in particolare la presenza di un abuso di diritto o di motivi di revoca del permesso (art. 51 LStr). Di conseguenza, le disposizioni attuali includono già strumenti per limitare il diritto al ricongiungimento familiare.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.