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10.3179 · Postulato · 2010-03-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto sulle conseguenze finanziarie del divieto di esportazione delle rendite straordinarie in caso d'invalidità precoce.

Begründung

L'esportazione delle rendite straordinarie in caso d'invalidità precoce è esclusa dalla legge. Di conseguenza, coloro che ne beneficiano devono rimanere in Svizzera, se non vogliono perdere il diritto a queste prestazioni per loro indispensabili. Molte di queste persone vorrebbero tornare nel loro Paese di origine, ma non possono farlo senza la rendita. Se rimangono in Svizzera, in molti casi oltre alla rendita straordinaria l'ente pubblico deve versare loro prestazioni complementari ed eventualmente sostenere costi per soggiorni in istituto. Bisogna dunque chiedersi se da un punto di vista prettamente finanziario sia davvero sensato vietare il versamento all'estero delle rendite straordinarie. Per rispondere a questa domanda si dovrebbe eseguire un'analisi approfondita dei casi concreti e verificare quali sarebbero le conseguenze finanziarie per l'AI, le prestazioni complementari e i cantoni se le rendite in questione fossero esportate.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Le rendite straordinarie dell'AI, che per definizione sono prestazioni di carattere non contributivo, non vengono per principio esportate. In base all'allegato II dell'Accordo tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone (ALC), il diritto vigente (regolamento, CEE, n. 1408/71; RS 0.831.109.268.1) prevede tuttavia che le rendite straordinarie corrisposte a cittadini svizzeri o dell'UE che hanno versato contributi all'AVS/AI senza raggiungere il periodo contributivo minimo di tre anni siano esportate nei Paesi dell'UE. Per chi invece non ha mai versato contributi all'AVS/AI, al momento non sussiste alcun obbligo di esportazione.

Nel nuovo regolamento (CE) n. 883/2004 (GU L 166 del 30 aprile 2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento, CE, numero 988/2009 del 16 settembre 2009, GU 284 del 30 ottobre 2009, pag. 43), che abroga il Regolamento n. 1408/71 e che vige nell'UE dal 1° maggio 2010 il campo d'applicazione riguardo alle persone è esteso anche a chi non esercita un'attività lucrativa. Poiché il nuovo regolamento sarà con ogni probabilità integrato nell'allegato II dell'ALC, le rendite straordinarie corrisposte ai cittadini svizzeri o dell'UE (compresi quelli che non hanno mai esercitato un'attività lucrativa) che hanno acquisito il relativo diritto nella Confederazione dovranno quindi essere esportate. Per scongiurare questo scenario, la Svizzera si avvale della facoltà di escludere le rendite straordinarie dall'obbligo di esportazione in quanto "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 e di introdurle nel relativo allegato X.

Senza questa restrizione all'esportazione, i cittadini dell'UE che non hanno mai esercitato un'attività lucrativa (ad es. invalidi dalla nascita) ma soddisfano i requisiti richiesti potrebbero acquisire il diritto a una rendita straordinaria semplicemente recandosi in Svizzera e, al momento in cui lasciano la Confederazione, tali rendite dovrebbero essere esportate nel Paese dell'UE in cui risiedono. Il Consiglio federale ritiene pertanto opportuno escludere le rendite straordinarie dalle prestazioni soggette all'obbligo di esportazione. Ciò deve essere inteso come una misura volta a prevenire un eventuale "turismo delle rendite" indesiderato, la cui portata effettiva è di difficile quantificazione.

Per i motivi suesposti, il Consiglio federale è del parere che occorra mantenere il divieto di esportazione delle rendite straordinarie e considera superflua l'elaborazione di un rapporto sulle relative conseguenze finanziarie. A prescindere dalla stesura di tale rapporto, è estremamente difficile stimare l'entità degli eventuali risparmi per la Svizzera se fosse autorizzata l'esportazione delle rendite straordinarie dell'AI, in quanto è impossibile prevedere se le persone in questione lasceranno o meno la Confederazione. Anche eventuali studi più approfonditi potranno basarsi unicamente su ipotesi e non forniranno risultati significativi.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.