Bilancio e futuro della limitazione dell'autorizzazione a esercitare per i medici
10.3210 · Interpellanza · 2010-03-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Dal 1° gennaio 2010 la limitazione dell'autorizzazione a esercitare per i medici è stata estesa al settore ospedaliero ambulatoriale ed è stata prorogata per i fornitori di prestazioni dipendenti e indipendenti (art. 55a LAMal). Prima ancora di questa modifica, i cantoni hanno cominciato ad allentare la loro legislazione.
In considerazione di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Su quale base intende proporre eventualmente un'ulteriore proroga della limitazione dell'autorizzazione a esercitare?
2. È stata fatta un'analisi dell'introduzione della limitazione e della sua proroga oltre il 2011 o si prevede di farla (art. 32 OAMal)?
3. È disponibile un confronto tra prima e dopo la limitazione (prima del 2009, 2009, 2010, dopo il 2010)?
4. Sono stati valutati i costi amministrativi per gli ospedali? Se sì, a quanto ammontano?
5. In che modo i cantoni hanno attuato la revisione della LAMal a inizio 2010?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il 12 giugno 2009 il Parlamento ha deciso di prorogare dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 la limitazione del numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la loro attività a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria. Attualmente non è prevista un'ulteriore proroga di tale limitazione. Tuttavia, il seguito dei lavori alla fine del 2011 dipenderà dal fatto di riuscire a trovare per tempo una soluzione di continuità definitiva, che tenga conto dell'aumento del numero delle prestazioni e dei costi nel settore ambulatoriale. A tale proposito, il Consiglio federale ha presentato diversi disegni di revisione, attualmente dibattuti in Parlamento.
2. Per il momento esiste unicamente lo studio "Wirkungsanalyse - Bedürfnisabhängige Zulassungsbeschränkung für neue Leistungserbringer (art. 55a KVG)", pubblicato nel 2004 dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nel quadro dell'analisi degli effetti della LAMal (rapporto n. 3/04). Da tale analisi è emerso che il periodo di osservazione è stato troppo breve per poter valutare, sulla base di dati affidabili, l'evoluzione dei parametri di influenza rilevanti. Inoltre, i cantoni erano occupati con la gestione dell'attuazione e non avevano ancora sviluppato una prassi decisionale agevole in materia di autorizzazioni. In considerazione del fatto che l'attuale proroga della limitazione delle autorizzazioni scade il 31 dicembre 2011 e nella speranza che nel frattempo si possa trovare un disciplinamento successivo, il Consiglio federale non ritiene opportuno commissionare un ulteriore studio.
3. Come già menzionato più sopra, non esiste uno studio con dati aggiornati sulla limitazione delle autorizzazioni. In un rapporto di ricerca pubblicato nel marzo 2010 dall'Osservatorio svizzero della salute (Sager, Rüefli, Wälti: "Schnittstellen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung") si afferma che finora non si dispone di dati rilevati sistematicamente sulle attività di pilotaggio dei cantoni nel settore ambulatoriale che possano servire da punto di partenza per un'analisi. Tuttavia, la statistica della Federazione dei medici svizzeri permette pur sempre di constatare tra il 1995 e il 2006 un aumento annuale, anche se degressivo, del numero dei medici indipendenti. Dal 2007 al 2008 è stata per la prima volta osservata una diminuzione. Le più recenti statistiche dei medici mostrano invece nuovamente un aumento nel 2009.
4. I cantoni devono garantire le cure sanitarie da prestare alla popolazione e sono responsabili della vigilanza, per mezzo di una polizia sanitaria, sui fornitori di prestazioni. Pertanto, finora non erano obbligati a dichiarare alla Confederazione o alla federazione delle casse malati svizzere Santésuisse i medici che esercitano negli ambulatori degli ospedali del loro territorio. Il Consiglio federale non dispone quindi di dati precisi in materia e di conseguenza ha rinunciato a stimare i costi amministrativi cagionati agli ospedali dalla limitazione delle autorizzazioni. A ciò va aggiunto che il governo ha delegato ai cantoni l'attuazione della limitazione delle autorizzazioni negli ambulatori degli ospedali. I cantoni possono applicare questa regola, ma non sono obbligati a farlo. Di conseguenza, soltanto quelli che hanno adottato tale misura nel settore ambulatoriale degli ospedali sono tenuti a comunicare il numero dei medici.
5. Come in passato, ogni cantone è libero di decidere il momento dell'entrata in vigore della limitazione delle autorizzazioni e la forma giuridica da adottare per la sua introduzione. Per tenere maggiormente conto delle differenze regionali in materia di assistenza sanitaria, nel quadro della sua ordinanza d'esecuzione il Consiglio federale ha affidato coscientemente ai cantoni il compito di valutare il fabbisogno sul loro territorio e di rilasciare di conseguenza le autorizzazioni eccezionali. Il Consiglio federale si attende differenze importanti tra le singole disposizioni cantonali. Fino ad oggi, soltanto i cantoni Zurigo, Grigioni e Glarona hanno comunicato alla Confederazione le loro norme d'attuazione.
Risposta del Consiglio federale.