Dibattiti organizzati. Motivazione orale di mozioni e postulati
10.3243 · Postulato · 2010-03-19
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
L'Ufficio del Consiglio nazionale è incaricato di esaminare in che modo in futuro gli autori delle mozioni e dei postulati possano nuovamente esercitare il loro diritto a presentare la motivazione oralmente anche nei dibattiti organizzati (forma di discussione II), conformemente all'articolo 46 capoverso 4 RCN, o in che modo occorra modificare il regolamento affinché la Camera non continui a contravvenire alle disposizioni dello stesso.
Begründung
Negli ultimi anni è cresciuto il numero delle sessioni straordinarie introdotte nell'ambito delle sessioni del Consiglio nazionale. Generalmente trattano un tema centrale che in quel momento riveste particolare importanza per la società. Nell'ordine del giorno di queste sessioni straordinarie sono iscritti anche numerosi interventi parlamentari più o meno strettamente connessi con il tema principale. Ogni volta le deliberazioni sono condotte nella forma di discussione II (dibatitto organizzato), al termine della quale vengono prese le decisioni su tutti gli interventi.Nella forma di discussione II i gruppi parlamentari dispongono di un tempo di parola complessivo di 90 minuti. Quando occorre discutere in così breve tempo 60, 80 o 100 interventi, è escluso che prima della decisione della Camera gli autori di una mozione, di un'iniziativa o di un postulato abbiano il tempo di presentare le loro motivazioni oralmente.Questo modo di procedere contravviene pertanto all'articolo 46 capoverso 4 primo periodo RCN, secondo il quale "indipendentemente dalla forma della discussione, le iniziative parlamentari, le mozioni e i postulati possono essere motivati oralmente dai rispettivi autori". Il trattamento in massa degli interventi nella forma di discussione II nega questo diritto a ogni parlamentare.È comprensibile che l'Ufficio cerchi soluzioni che gli permettano di far fronte al grande afflusso di interventi. Ritengo che decidere su un intervento - anche se questo non è stato motivato oralmente - sia sempre meglio che non trattare del tutto gli interventi e stralciarli semplicemente dopo due anni. Queste soluzioni però non devono essere tacitamente introdotte e contro la garanzia esplicita della motivazione orale prevista dall'articolo 46 RCN. A giusta ragione, il popolo si aspetta dal legislatore che osservi la legge in modo esemplare e quindi che rispetti anche il suo regolamento procedurale.
Stellungnahme des Bundesrates
Le modalità del dibattito organizzato (forma di discussione II) sono definite nell'articolo 47 del regolamento del Consiglio nazionale (RCN). Nella pratica questa forma di dibattito, che prevede la limitazione del tempo di parola complessivo, viene applicata anche alle discussioni su interventi parlamentari che si svolgono durante le sessioni straordinarie. La ripartizione del tempo di parola tra i gruppi è effettuata in proporzione al numero dei loro membri (cfr. la ripartizione attuale secondo la decisione dell'Ufficio del 20 agosto 2009).L'Ufficio è del parere che, nell'ambito di un dibattito organizzato, la trattazione congiunta di più interventi parlamentari che vertono sullo stesso argomento si possa giustificare anche sulla base dell'articolo 46 capoverso 4 RCN. Gli autori hanno infatti la possibilità di motivare oralmente i loro interventi parlamentari nel tempo di parola a disposizione del proprio gruppo. I gruppi, a loro volta, dovrebbero riservare il tempo di parola in primo luogo per quei membri che hanno presentato un intervento all'ordine del giorno. Occorre tuttavia convenire che, quando gli interventi all'ordine del giorno sono molto numerosi, non è possibile accordare un tempo di parola a tutti gli autori né trattare in modo specifico ogni mozione o ogni postulato. Nel caso in cui una mozione venga accolta, può quindi accadere che il Consiglio degli Stati e la sua commissione preparatoria debbano esaminarla senza conoscere le ragioni specifiche per cui è stata accolta dal Consiglio nazionale. Se le mozioni accolte sono poi numerose, il carico di lavoro del Consiglio degli Stati aumenta considerevolmente. L'Ufficio intende tener conto di questo aspetto e mettere a punto una pratica che consenta di non superare un numero massimo di interventi per dibattito organizzato o che impedisca che il tempo di parola medio teorico a disposizione di ogni autore scenda sotto una certa soglia. Come fa anche l'autore del postulato, occorre tuttavia sottolineare che la pratica attuale permette di trattare numerosi interventi che altrimenti verrebbero semplicemente stralciati dopo due anni.