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10.3247 · Interpellanza · 2010-03-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Non potendo dedurre dall'imposta alla fonte tutte le sue spese di trasporto per recarsi al lavoro, un frontaliere ginevrino si è rivolto al Tribunale federale. In una sentenza, il Tribunale federale ha messo direttamente in discussione la deduzione delle spese di trasporto nella forma sinora praticata.

Oggi, questa limitazione per le persone tassate alla fonte ha origine nel diritto federale e nella legislazione in materia di imposizione alla fonte.

Nella sentenza del Tribunale federale non si specifica se solo i frontalieri oppure tutte le persone assoggettate all'imposta alla fonte, come ad esempio le persone in possesso del permesso B, dovrebbero beneficiare in futuro di deduzioni fiscali più importanti a titolo di trasporto.

1. Gli Accordi sulla libera circolazione delle persone tra l'UE e la Svizzera hanno rivestito un ruolo nella sentenza del Tribunale federale?

2. Quali saranno le ripercussioni finanziarie di questa sentenza sul gettito fiscale di Confederazione e cantoni?

3. Tutte le persone assoggettate all'imposta alla fonte sono toccate da questa sentenza?

Stellungnahme des Bundesrates

Le spese dei contribuenti tassati alla fonte sono prese in considerazione nel tariffario dell'imposta attraverso le deduzioni forfettarie. Ne risulta che il contribuente tassato alla fonte non può far valere l'insieme delle deduzioni accordate ai contribuenti assoggettati all'imposta ordinaria, in particolare per quanto concerne le spese effettive di trasporto, anche se le autorità fiscali effettuano frequentemente correzioni di tariffa nei limiti del diritto federale e cantonale.

1. Il Tribunale federale è stato incaricato di esaminare se il rifiuto di concedere deduzioni supplementari ai non residenti tassati alla fonte, rispetto alle deduzioni forfettarie previste nel tariffario basato sulla legge federale sull'imposta federale diretta e sul diritto cantonale, costituisce una violazione del divieto di discriminazione previsto dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone come pure dall'articolo 8 della Costituzione federale. Il Tribunale federale ha valutato che un frontaliere di nazionalità svizzera che risiede in Francia e percepisce in Svizzera quasi tutti i redditi dei coniugi (più del 90 per cento) si trova in una situazione paragonabile a quella di un residente. Di conseguenza, il rifiuto di concedere le stesse deduzioni di quelle accordate ai residenti, in particolare per le spese effettive di trasporto, è stato giudicato discriminatorio in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Finora il Consiglio federale e l'amministrazione federale sono partiti dal principio che l'Accordo sulla libera circolazione delle persone non è applicabile all'imposizione alla fonte in virtù dell'articolo 21 capoverso 3 dell'accordo. Peraltro il Tribunale federale non mette in discussione il principio stesso dell'imposta alla fonte, ma unicamente il sistema delle deduzioni accordate nel quadro di questa imposta.

2. Non è ancora possibile pronunciarsi sulle ripercussioni finanziarie che potrà avere questa sentenza sul gettito fiscale di Confederazione e cantoni, in particolare a causa del numero molto variabile dei contribuenti tassati alla fonte, a seconda dei cantoni e delle peculiarità legislative cantonali dell'imposizione alla fonte. Inoltre, non è possibile prevedere attualmente il numero di contribuenti che faranno valere la giurisprudenza del Tribunale federale presso le autorità fiscali.

3. I contribuenti assoggettati all'imposta alla fonte sono o lavoratori che esercitano un'attività lucrativa dipendente in Svizzera per brevi periodi, durante la settimana o in qualità di frontalieri, oppure lavoratori stranieri residenti o soggiornanti in Svizzera senza permesso di domicilio. Il caso trattato dal Tribunale federale riguardava esclusivamente la situazione di un lavoratore frontaliere di nazionalità svizzera residente in uno Stato membro dell'UE. Esso concerne pure i lavoratori frontalieri cittadini di uno Stato membro dell'UE/AELS che risiedono in uno degli Stati membri. La sentenza del Tribunale federale non considera invece né direttamente né nel senso di un obiter dictum la situazione dei lavoratori stranieri residenti o soggiornanti in Svizzera senza permesso di domicilio. Attualmente l'Amministrazione federale delle contribuzioni sta valutando, in collaborazione con i cantoni, se la decisione del Tribunale federale possa avere ripercussioni indirette su altre categorie di assoggettati all'imposta alla fonte. Ulteriori misure saranno proposte alla luce dei risultati di questa verifica.

Risposta del Consiglio federale.