10.3250 · Interpellanza · 2010-03-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il progetto di un gruppo di lavoro dell'OCSE, il Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI), prevede che in futuro i reati fiscali di ogni tipo, e quindi anche la sottrazione d'imposta, dovranno essere qualificati come "antefatti del riciclaggio di denaro". Anche se si tratta solo di un avamprogetto, ritengo sia opportuno approfondire questo tema in maniera attiva e critica, poiché non chiunque commette una sottrazione d'imposta ricicla denaro.
Pongo quindi le seguenti domande al Consiglio federale:
- Quali sarebbero le conseguenze di una tale dichiarazione per la legislazione e la prassi giuridica svizzera?
- Come partecipano a questa discussione i rappresentanti della delegazione svizzera presso l'OCSE?
- La Svizzera tenta di costituire a questo proposito delle alleanze proattive con Paesi come la Cina, il Giappone, il Belgio e l'Austria, i quali hanno pure assunto posizioni critiche riguardo a una simile regolamentazione?
Stellungnahme des Bundesrates
Al fine di evitare qualsiasi confusione, il Consiglio federale precisa innanzitutto che sebbene il segretariato del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI) dipenda a livello amministrativo dalla sede dell'OCSE a Parigi, esso non è un gruppo di lavoro dell'OCSE. Il GAFI, fondato nel luglio 1989 su iniziativa dei Paesi del G7, è istituzionalmente indipendente da questa organizzazione; i suoi 35 membri infatti non coincidono totalmente con i 30 membri dell'OCSE e viceversa.
Il GAFI sta procedendo a una revisione parziale dei suoi standard di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in vista del 4° ciclo di valutazioni reciproche tra Paesi membri. Uno dei temi concerne la considerazione dei crimini fiscali quali reati a monte del riciclaggio di denaro. In effetti i lavori al riguardo sono già conclusi ed è emerso che è ferma intenzione del GAFI aggiungere i crimini fiscali (tax crimes) al catalogo dei reati che devono essere obbligatoriamente considerati un reato a monte del riciclaggio di denaro nel diritto interno. Al momento però non è stata ancora presa da parte del GAFI alcuna decisione formale. Tale elemento farà parte della revisione parziale che sarà adottata dall'organo decisionale del GAFI - l'assemblea plenaria - sotto forma di pacchetto globale a fine 2011.
È ancora troppo presto per pronunciarsi sulle conseguenze concrete che avrà l'introduzione dei reati fiscali gravi in quanto reati a monte del riciclaggio di denaro sulla legislazione e sulla prassi giuridica svizzera. Ciò comporterà comunque delle conseguenze riguardo all'obbligo di comunicazione in caso di sospetto (art. 9 LRD) come pure a livello di cooperazione internazionale in materia di riciclaggio di denaro. L'estensione dei reati a monte del riciclaggio di denaro ai reati fiscali gravi potrebbe pure rendere necessario un aumento notevole delle risorse di personale delle autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei cantoni, come pure dell'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Questo aumento non è tuttavia ancora quantificabile. La portata di tali conseguenze dipenderà molto dalla maniera in cui questa nuova categoria di reato a monte sarà introdotta nel diritto svizzero, ovvero principalmente dal contenuto che avrà. A riguardo il GAFI ha rinunciato con cognizione di causa a definire in modo più preciso questa categoria, fatta salva la condizione che essa debba considerare sia le imposte dirette che indirette. Per quanto riguarda l'introduzione di questo nuovo standard spetterà ad ogni Paese, in conformità con il proprio diritto interno, decidere come intenderà definire questi reati fiscali, come pure la natura di tutti gli elementi che portano a identificare questi reati come reati gravi. Non è quindi esatto affermare, come si è potuto leggere su alcuni giornali, che la sottrazione d'imposta dovrà essere obbligatoriamente considerata un reato a monte del riciclaggio di denaro nel diritto interno.
La delegazione svizzera presso il GAFI si è opposta all'introduzione dei crimini fiscali in quanto reati a monte del riciclaggio di denaro nel corso delle discussioni in seno ai gruppi d'esperti incaricati dei lavori. Essa è pronta ad entrare in materia solo nel quadro del pacchetto globale di revisione e a condizione che lo standard lasci ai singoli Paesi la flessibilità necessaria, tra cui la possibilità di limitazione ai reati fiscali gravi, così come è scaturito dai lavori del gruppo di esperti. In generale, la delegazione svizzera cerca attivamente di allearsi con i Paesi che condividono gli stessi interessi. Tuttavia, per quel che concerne la considerazione dei crimini fiscali in quanto reati a monte del riciclaggio di denaro, nessun Paese è più disposto ad allearsi con la Svizzera e ad opporvisi. Con la crisi finanziaria, la posizione di molti Paesi è cambiata rispetto al 2003, quando la questione dell'introduzione dei crimini fiscali in quanto reati a monte del riciclaggio di denaro all'interno degli standard del GAFI era già stata posta e aveva portato al compromesso volto a introdurre la fattispecie del contrabbando (doganale). Oggi Paesi come gli Stati Uniti e il Canada, che non prevedono ancora il reato a monte di natura fiscale nel loro diritto interno, si sono chiaramente pronunciati a favore della sua inclusione negli standard del GAFI. Lo stesso vale per la Cina che, come il Belgio, prevede già numerosi reati a monte di natura fiscale nel proprio diritto interno.
Risposta del Consiglio federale.