10.3251 · Interpellanza · 2010-03-19
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a dire se può garantire che nei sistemi di voto elettronico attualmente in vigore o testati (a livello sia federale sia cantonale) i seguenti criteri sono effettivamente rispettati:1. è garantita una totale sicurezza, soprattutto per quanto concerne i rischi di pirateria informatica o di errore di sistema o di software;2. eventuali errori, tentativi di manipolazione o frodi possono essere scoperti in tempo in qualsiasi caso;3. è possibile un riconteggio affidabile;4. i cittadini senza conoscenze informatiche particolari sono in grado di sorvegliare effettivamente lo svolgimento di uno scrutinio, lo spoglio e l'eventuale riconteggio dei voti.
Begründung
Instaurazione e generalizzazione del voto elettronico sono all'ordine del giorno della nostra democrazia. Tuttavia, secondo le norme costituzionali e legali, uno scrutinio democratico deve rispettare i seguenti principi fondamentali, che garantiscono la credibilità del processo e al contempo anche quella delle istituzioni:- Ogni cittadino avente diritto di voto dispone di un voto soltanto.- Sono garantiti l'anonimato dei votanti e la confidenzialità delle loro schede.- Le schede di voto devono contenere l'espressione incontestabile della volontà dei votanti.- I votanti non devono poter cedere il loro diritto di voto a terzi.- Il contenuto della scheda non deve essere noto all'autorità che esegue lo spoglio prima della chiusura dello scrutinio.- L'urna o il contenitore sostitutivo deve contenere tutte le schede raccolte e soltanto queste schede.- Le schede devono poter essere ricontate in modo sicuro.- I reclami (prima della chiusura) e le contestazioni (dopo la chiusura) devono poter essere oggetto di una decisione non ambigua.- Tutto il processo di scrutinio deve poter essere sorvegliato in modo efficace.- Ogni tentativo di frode deve poter essere impedito o rilevato senza indugio.- I cittadini devono poter verificare (o far verificare da una persona di fiducia) la regolarità del processo.Siccome un sistema informatico non è mai completamente sicuro, ma è soggetto a errori (talvolta non rilevabili) ed è facilmente piratabile, è legittimo chiedersi se il voto elettronico rispetti i principi esposti sopra. In particolare, la centralizzazione dei dati e la difficoltà di assicurarne l'intangibilità e la tracciabilità (e al contempo l'anonimato!) costituiscono una sfida difficile. Inoltre, la dipendenza nei confronti dei prestatori e degli sviluppatori rende incerta l'osservazione dei principi di non ingerenza nel processo (di voto e di conteggio) e di verifica, perlomeno con software proprietari, il cui codice sorgente è per definizione inaccessibile allo Stato cliente.
Stellungnahme des Bundesrates
In diversi interventi il Parlamento ha chiesto al Consiglio federale di realizzare uno studio di fattibilità e lo ha incaricato di far avanzare i lavori per l'introduzione del voto elettronico in Svizzera (FF 2002 567 note a pré 1 e 3).Conformemente all'approccio formulato nei due rapporti di 2002 (FF 2002 567) e di 2006 (FF 2006 5015) iI Consiglio federale persegue la sua politica d'introduzione a tappe del voto elettronico che corrisponde ai mandati del Parlamento. Sono previste quattro tappe. Attualmente è in corso la prima fase della prima: il ricorso al voto elettronico è possibile per un'esigua parte dell'elettorato durante le votazioni. L'impegno attuale persegue l'estensione del voto elettronico prioritariamente agli svizzeri all'estero e alle persone ipovedenti. Il voto elettronico permette già a 25 000 svizzeri all'estero di non subire più la lentezza della consegna postale del materiale di voto. Permette infine alle persone non vedenti e ipovedenti di partecipare per la prima volta a uno scrutinio senza dover chiedere aiuto, sempre nel rispetto del segreto del voto.La prevedibilità dei rischi occupa un posto preponderante. Oltre a misure tecniche, strutturali e organizzative, valgono i seguenti limiti: il Consiglio federale provvede affinché il voto elettronico non concerna più del 10 per cento degli aventi diritto di voto a livello federale e, in caso di referendum obbligatorio in cui la maggioranza dei cantoni svolge anche un ruolo determinante, provvede affinché le prove simultanee non concernano più del 20 per cento degli elettori di ogni cantone (art. 27c cpv. 2 dell'ordinanza sui diritti politici, ODP; RS 161.11). Gli svizzeri all'estero non sono compresi in questo 20 per cento.All'ordine del giorno non è iscritta alcuna estensione che oltrepassi i limiti attuali. Un'eventuale futura estensione sarà vincolata ai risultati dei lavori delle tappe preliminari. Una proposta di generalizzazione dovrà essere oggetto di una proposta di modifica della legge sui diritti politici (LDP; RS 161.1) per offrire l'occasione di un dibattito, segnatamente in Parlamento. L'eventuale modifica legale sarà sottoposta a referendum facoltativo.Non sarà possibile dare una "garanzia" contro qualsiasi tentativo di frode per tutti i processi che si tratti di voto all'urna, voto per corrispondenza, voto per procura o voto di malati a casa. Anche in questo caso si tratta di realizzare tutta una serie di misure strutturali, tecniche e organizzative volte a ridurre al massimo i rischi di frode o di aumentare le possibilità di scoprirne una.Questo vale anche per il voto elettronico. Un sistema elettronico non è mai completamente al riparo da un tentativo di frode o di manipolazione. Per questo motivo, in materia di voto elettronico, è necessario combinare le soluzioni tecniche con misure organizzative e strutturali; proprio come hanno fatto così bene i cantoni pilota.Dieci anni fa i deputati federali ci avevano chiesto progressi più rapidi, ossia la realizzazione immediata del voto elettronico a cui, però, il Consiglio federale si è opposto per scegliere un approccio decisamente più prudente. Il Consiglio federale ha l'intenzione di proseguire su questa strada, a dispetto anche della nuova tendenza a interrompere il tutto. Occorre rendersi conto del fatto che venti anni fa i deputati federali hanno preteso all'unanimità e senza restrizioni la realizzazione completa del voto per corrispondenza (mozione Segmüller 87.364, trasmessa dal Consiglio nazionale il 19 giugno 1987 - Boll. Uff. 1987 N 993s. -, dal Consiglio degli Stati il 29 febbraio 1988 - Boll. Uff. 1988 S 6 - e mozione Rhinow 88.739, trasmessa dal Consiglio degli Stati il 15 dicembre 1988 - Boll. Uff. 1988 S 940s -, dal Consiglio nazionale il 7 marzo 1990 - Boll. Uff. 1990 N 284). Era imperativo eseguire questa volontà parlamentare. Questa regola liberale esiste ancora e ha conseguenze sul voto elettronico.La sicurezza e la tracciabilità non sono state però neglette. L'articolo 8a LDP prevede che il Consiglio federale possa autorizzare la sperimentazione del voto elettronico (cpv. 1) alle seguenti condizioni: il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti devono essere garantiti. Gli abusi devono essere esclusi (cpv. 2). Il Consiglio federale disciplina i dettagli (cpv. 4). Gli articoli 27a seguenti ODP, introdotti nel settembre 2002 (RU 2002 3200), indicano le condizioni che devono essere soddisfatte affinché il Consiglio federale possa autorizzare le prove per il voto elettronico. Per quanto riguarda la sicurezza, la Cancelleria federale collabora con l' Organo di strategia informatica della Confederazione, con il PFZ e la scuola universitaria professionale di Berna. La Cancelleria federale partecipa inoltre all'elaborazione di criteri di omologazione nell'ambito di organismi europei.