10.3274 · Interpellanza · 2010-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In numerose città svizzere, soprattutto di frontiera, si osserva il fenomeno dei mendicanti organizzati in banda provenienti dall'altro lato del confine.
Un rapporto indica addirittura che a Losanna alcune vetture depositano i mendicanti la mattina in diversi luoghi della città e li recuperano alla sera in maniera organizzata.
Pertanto pongo le domande seguenti:
1. Dal punto di vista del diritto in materia di stranieri qual è lo statuto di un mendicante, Rom o no, che attraversa il confine tutti i giorni per venire a mendicare in Svizzera?
2. Le convenzioni bilaterali con l'UE permetterebbero alla Confederazione, se lo volesse, di vietare l'entrata in Svizzera alle persone che vengono nel nostro Paese unicamente per mendicare?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le disposizioni legali in materia di stranieri non disciplinano lo statuto di mendicante di per sé. Se è cittadino dell'Unione europea, uno straniero può far valere l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), che gli consente di entrare in Svizzera semplicemente presentando una carta d'identità o un passaporto in corso di validità. Il diritto di soggiorno in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa gli è garantito. Invece, se intende soggiornare in Svizzera più di tre mesi senza esercitare un'attività lucrativa, deve dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti e contrarre un'assicurazione malattia (art. 24 allegato I ALC). I cittadini dell'UE sono inoltre autorizzati a soggiornare in Svizzera per percepirvi prestazioni di servizi, per esempio nel turismo (art. 5 ALC). Se la durata del soggiorno è inferiore a tre mesi, non hanno bisogno di un permesso di soggiorno (art. 23 allegato I ALC). In virtù della Convenzione dell'AELS (RS 0.632.31), tali disposizioni si applicano anche ai cittadini degli Stati membri dell'AELS.
In Svizzera l'accattonaggio non è considerato un'attività lucrativa. Peraltro, si può supporre che il mendicante non disponga di mezzi finanziari sufficienti e che non possa essere qualificato come destinatario di servizi. Di conseguenza, ogni cittadino di uno Stato membro dell'UE e dell'AELS che entra in Svizzera per mendicare non può far valere un diritto di soggiorno in virtù dell'ALC. Se il mendicante è cittadino di un Paese terzo, deve soddisfare cumulativamente le condizioni d'entrata previste dagli accordi di associazione a Schengen (art. 5 LStr).
2. Secondo l'articolo 5 paragrafo 1 dell'allegato I ALC, i diritti conferiti dalle disposizioni dell'accordo possono essere limitati da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. Le misure di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottate esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale esse sono applicate (art. 5 par. 2 allegato I ALC e art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Non possono essere giustificate da motivi di prevenzione generale non correlati al caso individuale.
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, è possibile limitare la libera circolazione delle persone per motivi di ordine e sicurezza pubblici soltanto se è turbato l'ordine pubblico, se esiste una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave e se tale minaccia riguarda un interesse fondamentale della società. La giurisprudenza europea e il Tribunale federale ammettono tuttavia che, a seconda della circostanze, il comportamento passato possa, di per sé, costituire una tale minaccia (DTF 131 II 352, consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.2; 2C_691/2007 del 10 marzo 2008, consid. 3.2). Sempre secondo tale giurisprudenza, anche ripetute violazioni dell'ordine pubblico permettono di accertare l'esistenza di una minaccia reale e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici nella misura in cui indicano che la persona in questione non vuole o non può adeguarsi all'ordine stabilito.
Se l'accattonaggio è vietato da una legge o un regolamento comunale o cantonale, spetta alle competenti autorità comunali o cantonali sanzionarlo penalmente. Per i cittadini europei, i casi di recidiva comprovati possono essere sanzionati con misure amministrative fondate sulla legge federale sugli stranieri, quali l'ammonimento o il divieto di entrata.
Risposta del Consiglio federale.