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10.3292 · Interpellanza · 2010-03-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Conformemente alla revisione della LAMal, il nuovo finanziamento ospedaliero dovrà essere attuato in tutta la Svizzera entro il 1° gennaio 2012. Con questo cambiamento di sistema, il legislatore federale mira a introdurre una concorrenza regolata mediante l'adozione di alcuni valori di riferimento (tra cui i DRG, la libera scelta dell'ospedale, la parità di trattamento per gli ospedali che figurano nel relativo elenco cantonale ecc.).

Per permettere le comparazioni tra ospedali dal punto di vista dell'economicità dopo l'introduzione dei DRG e della qualità dopo l'introduzione di un sistema di misurazione unitario, ai cantoni è stato concesso un periodo di transizione triennale, ossia fino al 2015, per allestire gli elenchi degli ospedali. Con l'avanzare dei lavori nei cantoni, sempre più persone si chiedono se l'attuazione della nuova pianificazione così come si prospetta sarà conforme al diritto federale. Il Consiglio federale è quindi invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Elenchi degli ospedali: visto l'aumento sistemico dei costi a loro carico, molti cantoni intendono stilare il proprio elenco degli ospedali già all'inizio del 2012. Di conseguenza, la disposizione di diritto federale che impone lo svolgimento di comparazioni tra ospedali sulla base dei DRG e con riferimento a indicatori di qualità e di economicità non potrà essere rispettata. Vi è quindi il timore che gli elenchi citati vengano allestiti non tanto sulla scorta di criteri di concorrenza o di qualità, bensì politici. Il Consiglio federale è preoccupato per questo sviluppo? In tal caso, che cosa intende fare per garantire il rispetto delle prescrizioni di diritto federale?

2. Bandi di concorso per l'allestimento degli elenchi degli ospedali: l'acquisto di prestazioni ospedaliere deve passare per una definizione chiara delle specifiche relative alle prestazioni di cui il cantone necessita: partendo dal bisogno, occorre dapprima applicare i criteri dell'economicità e della qualità e successivamente quelli della sicurezza della fornitura e dell'accessibilità delle prestazioni. Durante tutte le fasi della procedura di aggiudicazione, i fornitori di prestazioni devono essere trattati allo stesso modo e i fattori che distorcono la concorrenza devono essere nel limite del possibile eliminati.

Il Consiglio federale ritiene che l'attuazione del nuovo finanziamento ospedaliero così come si prospetta soddisferà queste condizioni? Come valuta la tesi del professor Poledna, secondo cui le prestazioni ospedaliere devono essere tassativamente oggetto di bandi di concorso pubblici? (Lo studio scientifico Poledna/do Canto giunge alla conclusione che queste prestazioni soggiacciono al concordato intercantonale sugli appalti pubblici e, di conseguenza, esigono la pubblicazione di bandi di concorso pubblici.)

Stellungnahme des Bundesrates

1. In base alla nuova regolamentazione del finanziamento ospedaliero, i cantoni hanno tempo fino alla fine del 2014 per rielaborare la pianificazione ospedaliera e adeguare l'elenco degli ospedali. A tal fine, dovranno coordinare le rispettive pianificazioni e rispettare i relativi criteri uniformi emanati dal Consiglio federale in base ai principi di qualità e economicità. È vero che il completo adempimento delle prescrizioni di legge relative alla qualità e all'economicità sarà possibile solo quando i dati necessari saranno disponibili in tutta la Svizzera su una base armonizzata. A tale scopo, le indicazioni inerenti ai costi e alla qualità dovranno essere rilevate sulla scorta di criteri uniformi. I dati che soddisfano questi requisiti saranno disponibili in modo generalizzato solo dopo l'introduzione degli importi forfettari che si rifanno alle prestazioni. La pianificazione ospedaliera, per contro, è un processo continuo nel quale i cantoni possono e devono fare riferimento alle basi di volta in volta disponibili. Di conseguenza, fintanto che mancheranno le basi necessarie per l'adempimento del mandato legale, i cantoni saranno tenuti ad avvalersi dei dati disponibili al momento a livello federale e cantonale per la loro pianificazione ospedaliera. A questo proposito, già qualche tempo fa l'Ufficio federale della sanità pubblica ha pubblicato le cifre chiave degli ospedali svizzeri ("Kennzahlen der Schweizer Spitäler", solo d/f) e gli indicatori di qualità degli ospedali acuti svizzeri ("Qualitätsindikatoren der Schweizer Akutspitäler", solo d/f). Inoltre, le raccomandazioni del 21 dicembre 2007 della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità offrono spunti per la valutazione dell'economicità.

Nel processo di rielaborazione della loro pianificazione, i cantoni devono sempre tenere presente la volontà del legislatore. Da un lato, va assicurato che per gli ospedali pubblici e quelli privati valgano le stesse condizioni quadro legali. Dall'altro, occorre creare i presupposti per migliorare la concorrenza tra gli ospedali grazie a una maggiore trasparenza e una più ampia possibilità di scelta degli assicurati. Se uno o più cantoni allestiscono il proprio elenco degli ospedali in base a criteri politici, non prestando verosimilmente attenzione alle prescrizioni di legge, vi è la possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo federale che emetterà una decisione definitiva.

2. La pianificazione ospedaliera ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) è un compito che i cantoni sono tenuti a svolgere attenendosi ai criteri citati nell'articolo 58a e seguenti dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (RS 832.102). Tra questi figurano anche le condizioni quadro per l'attribuzione dei mandati di prestazioni. Secondo l'attuale giurisprudenza sui ricorsi in materia di pianificazione ospedaliera, la LAMal non stabilisce tuttavia la procedura che i cantoni devono seguire per attuare tale pianificazione. Pertanto, la procedura per l'attribuzione dei mandati di prestazioni è retta dal diritto cantonale e i cantoni sono in larga misura liberi di decidere come organizzarla. In questo contesto, può certamente entrare in linea di conto il ricorso (facoltativo) a una procedura analoga a quella per l'aggiudicazione di commesse pubbliche ai sensi della legge federale sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1). La questione deve quindi essere chiarita a livello cantonale. I cantoni, in conclusione, dispongono di un notevole margine di manovra sia nell'elaborazione della pianificazione ospedaliera sia nella selezione degli ospedali. Poiché le autorità cantonali conoscono meglio di chiunque altro non solo il fabbisogno della loro popolazione ma anche la struttura cantonale delle cure, è opportuno che la facoltà di decidere come organizzare l'attribuzione dei mandati di prestazioni rimanga fondamentalmente di loro competenza. Anche in questo ambito, i cantoni devono attenersi ai principi di economicità e qualità delle prestazioni sanciti a livello di legge e di ordinanza.

Risposta del Consiglio federale.

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