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10.3305 · Postulato · 2010-03-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di riferire periodicamente in merito alla prevista dichiarazione con cui l'OCSE intende qualificare i reati fiscali come antefatti del riciclaggio di denaro. Prego in particolare il governo di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali sarebbero le conseguenze di una tale dichiarazione per la legislazione, la prassi e i contribuenti svizzeri?

2. Quali misure ha preso il nostro Paese, segnatamente per il tramite della delegazione presso l'OCSE, per impedire l'emanazione di questa dichiarazione?

3. Quali misure ha preso la Svizzera per concludere alleanze con Paesi con interessi simili, segnatamente l'Austria, il Lussemburgo, il Belgio, il Giappone e la Cina?

Begründung

Il gruppo di lavoro dell'OCSE per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo intende d'ora innanzi qualificare i reati fiscali come antefatti punibili del riciclaggio di denaro. Dal profilo oggettivo, la relazione tra reati fiscali e riciclaggio di denaro è estremamente problematica. Per riciclaggio di denaro si intende l'attività consistente nell'occultare l'origine criminale del denaro (per esempio proveniente dal traffico di droga) per introdurlo di soppiatto nel circuito economico legale. In Svizzera, sono considerati antefatti del riciclaggio di denaro tutti i crimini, ovvero i reati per i quali è comminata una pena detentiva superiore a tre anni (per esempio la corruzione, l'estorsione, la tratta di esseri umani). I reati fiscali, in particolare la sottrazione d'imposta, dal profilo della gravità del reato penale non sono invece comparabili con il riciclaggio di denaro. Infatti, il denaro sottratto al fisco non è provento di un crimine e non ha quindi nulla da spartire con il riciclaggio di denaro.

Considerare d'ora innanzi tutti i reati fiscali come antefatti punibili del riciclaggio di denaro avrebbe severe conseguenze in un Paese come la Svizzera dove i cittadini compilano personalmente le loro dichiarazioni fiscali. In sintesi, secondo l'approccio dell'OCSE chi è coinvolto in un reato fiscale risulterebbe automaticamente punibile anche per riciclaggio di denaro. Per i cittadini, gli istituti finanziari, i consulenti fiscali, i fiduciari e gli avvocati attivi in Svizzera una tale situazione sarebbe difficilmente tollerabile. Chi oserebbe ancora compilare da sé la propria dichiarazione fiscale o prestare la propria consulenza a tal fine sapendo che anche un minimo errore farebbe di lui un criminale?

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Al fine di evitare qualsiasi confusione, il Consiglio federale precisa innanzitutto che sebbene il segretariato del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI) dipenda a livello amministrativo dalla sede dell'OCSE a Parigi, esso non è un gruppo di lavoro dell'OCSE. Il GAFI, fondato nel luglio 1989 su iniziativa dei Paesi del G7, è istituzionalmente indipendente da questa organizzazione; i suoi 35 membri infatti non coincidono totalmente con i 30 membri dell'OCSE e viceversa.

Nel quadro del rapporto annuale sulla politica economica estera, il Consiglio federale informa regolarmente il Parlamento degli sviluppi e dei lavori in seno al GAFI nell'anno trascorso. Il rapporto 2010 presenterà lo stato di avanzamento dei lavori in corso presso il GAFI; il gruppo sta procedendo alla revisione parziale dei propri standard in vista del quarto ciclo di valutazioni reciproche che dovrebbe avere inizio attorno al 2013. I lavori relativi alla questione della considerazione dei reati fiscali come reati a monte del riciclaggio di denaro, uno dei temi della revisione, sono già terminati. È emerso che è ferma intenzione del GAFI aggiungere i crimini fiscali (tax crimes) al catalogo dei reati che devono essere obbligatoriamente considerati un reato a monte del riciclaggio di denaro nel diritto interno. Al momento però non è stata ancora presa da parte del GAFI alcuna decisione formale. Tale elemento farà parte della revisione parziale che sarà adottata dall'organo decisionale del GAFI - l'assemblea plenaria - sotto forma di pacchetto globale a fine 2011. Il Consiglio federale non mancherà di informare il Parlamento dell'esito della decisione nel quadro del rapporto sulla politica economica estera o in un altro contesto appropriato.

1. È ancora troppo presto per pronunciarsi sulle conseguenze concrete che avrà la considerazione dei reati fiscali gravi in quanto reati a monte del riciclaggio di denaro sulla legislazione e sulla prassi giuridica svizzera. Ciò comporterà comunque delle conseguenze riguardo all'obbligo di comunicazione in caso di sospetto (art. 9 LRD), come pure a livello di cooperazione internazionale in materia di riciclaggio di denaro. L'estensione dei reati a monte del riciclaggio di denaro ai reati fiscali gravi potrebbe pure rendere necessario un aumento notevole delle risorse di personale delle autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei cantoni, come pure dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Questo aumento non è tuttavia ancora quantificabile. La portata di tali conseguenze dipenderà molto dalle modalità con cui questa nuova categoria di reato a monte sarà introdotta nel diritto svizzero, ovvero principalmente dal contenuto che avrà. A riguardo il GAFI ha rinunciato con cognizione di causa a definire in modo più preciso questa categoria, fatta salva la condizione che essa debba considerare sia le imposte dirette che indirette. Per quanto riguarda l'introduzione di questo nuovo standard spetterà ad ogni Paese, in conformità con il proprio diritto interno, decidere come intenderà definire questi reati fiscali, come pure le caratteristiche dei loro singoli elementi, in modo tale da poter identificare questi reati come reati gravi. In tal modo, non tutti i reati fiscali dovranno essere considerati reati a monte del riciclaggio di denaro secondo il diritto interno, ma soltanto quelli che conformemente alla legislazione dello Stato interessato rivelano una certa gravità. Non è quindi esatto affermare, come si è potuto leggere su alcuni giornali, che la sottrazione d'imposta dovrà essere obbligatoriamente considerata un reato a monte del riciclaggio di denaro nel diritto interno.

2./3. La delegazione svizzera presso il GAFI si è opposta all'introduzione dei reati fiscali in quanto reati a monte del riciclaggio di denaro nel corso delle discussioni in seno al gruppo d'esperti incaricato dei lavori. La Svizzera è pronta ad entrare in materia solo nel quadro del pacchetto globale di revisione e a condizione che lo standard lasci ai singoli Paesi la flessibilità necessaria, tra cui la possibilità di limitazione ai reati fiscali gravi, così come è scaturito dai lavori del gruppo di esperti. In generale, la delegazione svizzera cerca attivamente di allearsi con i Paesi che condividono gli stessi interessi. Tuttavia, per quel che concerne la considerazione dei reati fiscali in quanto reati a monte del riciclaggio di denaro, nessun Paese è più disposto ad allearsi con la Svizzera e ad opporvisi. Con la crisi finanziaria, la posizione di molti Paesi è cambiata rispetto al 2003, quando la questione dell'introduzione dei reati fiscali in quanto reati a monte del riciclaggio di denaro all'interno degli standard del GAFI era già stata posta e aveva portato al compromesso volto a introdurre la fattispecie del contrabbando (doganale). Oggi Paesi come gli Stati Uniti e il Canada, che non prevedono ancora il reato a monte di natura fiscale nel loro diritto interno, si sono chiaramente pronunciati a favore della sua inclusione negli standard del GAFI. Lo stesso vale per la Cina che, come il Belgio, nel proprio diritto interno prevede già numerosi reati fiscali considerati reati a monte.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.