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10.3372 · Mozione · 2010-06-03

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Alla legge sull'energia nucleare è aggiunto un passaggio in cui si vieta l'importazione di scorie radioattive in Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La vigente legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu, RS 732.1) stabilisce, all'articolo 34 capoverso 2, che eccezionalmente, e a severe condizioni, può essere rilasciata una licenza per l'importazione di scorie radioattive non prodotte in Svizzera, ma da smaltire in Svizzera. Parimenti, una licenza per l'esportazione di scorie radioattive a fini di smaltimento può essere rilasciata solo eccezionalmente e a severe condizioni.

Nel corso delle deliberazioni parlamentari sulla LENu sono state respinte proposte che contenevano un divieto generale di importazione o di esportazione. Le Camere sono state a maggioranza favorevoli al mantenimento dell'opzione di una collaborazione internazionale nella questione dello smaltimento delle scorie radioattive. Ciò corrispondeva anche alla concezione espressa dal Consiglio federale nel suo messaggio relativo alla LENu e contenuta nel progetto di legge.

La concezione giuridica secondo cui le importazioni e le esportazioni vengono autorizzate solo eccezionalmente comporta, per la Svizzera, la ricerca di una soluzione sul proprio territorio per lo smaltimento delle scorie radioattive. Il 2 aprile 2008, il Consiglio federale ha fissato nel piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi le regole della procedura di selezione dei siti. L'obiettivo è trovare in Svizzera, attraverso una procedura trasparente, siti sicuri e accettati dalla popolazione per la realizzazione di depositi in strati geologici profondi.

Per queste ragioni, una revisione della LENu non è necessaria.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.