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10.3382 · Mozione · 2010-06-08

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali in materia di acquisti pubblici in modo che i consorzi di offerenti e le ditte subappaltatrici non possano essere esclusi dalla procedura del bando pubblico. Oltre a ciò, la legge deve prevedere che il consorzio di offerenti nel suo insieme e non ogni singola ditta debba adempire i criteri del bando.

Begründung

Per molte PMI la costituzione di consorzi di offerenti o lo scorporo di determinati lavori a ditte subappaltatrici rappresenta l'unica possibilità di partecipare a un bando pubblico ai sensi della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub). Questi consorzi promuovono la professionalità di piccole aziende e provvedono a una concorrenza sana per l'economia nazionale e al trasferimento di conoscenze. Grazie a questa concorrenza tra diverse imprese e consorzi di offerenti anche le prestazioni di servizi offerte agli enti pubblici sono migliori e più a buon mercato.

Attualmente, la prassi svizzera è segnata da una discriminazione sistematica nei confronti delle PMI. La maggior parte dei bandi esclude consorzi di offerenti e ditte subappaltatrici, nonostante in base al diritto vigente ciò sia possibile solo in casi eccezionali. L'eccezione è diventata la regola, per cui le PMI non hanno più accesso a commesse degli enti pubblici.

Poiché non possono neppure presentare un'offerta, esse non possono nemmeno far valere i loro diritti dinanzi a un tribunale, dato che non godono della facoltà di essere parte in giudizio.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 21 dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11) prevede che i consorzi di offerenti siano in linea di principio ammessi. In singoli casi fondati il committente può limitare o escludere questa possibilità nel bando. Secondo un rilevamento a livello federale i consorzi di offerenti vengono ammessi nella maggior parte dei casi, anche se spesso viene posta la condizione che si nomini una persona che assuma la responsabilità (referente).

Nell'autorizzazione dei consorzi di offerenti, al singolo committente spetta di diritto un certo margine di valutazione. Un'esclusione o una limitazione dei consorzi di offerenti deve essere materialmente giustificata nei singoli casi e si devono tenere in considerazione gli obblighi di parità di trattamento e di proporzionalità. Una limitazione può essere appropriata per mandati che richiedono prestazioni di garanzia particolari o più lunghe. La gestione di consorzi di offerenti nella forma di una società semplice comporta maggiori oneri per il committente: egli deve rispettare la regolamentazione inerente alla garanzia delle possibili pretese nel periodo di garanzia e in caso di fallimento dei singoli soci. Senza queste norme il committente rischia di rimanere improvvisamente senza contraenti. Una limitazione può essere giustificata se altrimenti sussiste il pericolo che gli offerenti di un determinato settore si raggruppino ostacolando di fatto la gara d'appalto. Queste considerazioni si applicano per analogia anche alla tematica dei subappaltatori.

In pratica i committenti della Confederazione considerano un consorzio di offerenti nel suo insieme. Essi esaminano l'idoneità di ogni membro di tale consorzio per quanto concerne la sua funzione all'interno dello stesso. Mentre ogni membro deve soddisfare determinati criteri d'idoneità (ad es. prova della capacità finanziaria mediante estratto del registro di commercio) questo non è il caso per altri criteri (ad es. è sufficiente se lo specialista di un consorzio di offerenti presenta una prova d'idoneità per il suo know-how speciale). Se invece gli offerenti si raggruppano in un consorzio di offerenti per ragioni di capacità (ad es. per costruire un tratto di strada nazionale, di cui ogni membro realizzerà una parte), ognuno di loro deve adempiere a tutti i criteri d'idoneità per la sua prestazione parziale.

L'indirizzo della mozione sull'esame d'idoneità dei consorzi di offerenti corrisponde già oggi alla prassi diffusa dei committenti della Confederazione. Il Consiglio federale ritiene pertanto inadeguata una revisione della legge a livello federale e incarica la Commissione degli acquisti della Confederazione (CA) di elaborare i relativi strumenti, ad esempio un promemoria con le raccomandazioni per i committenti pubblici. In questo contesto si deve tenere debitamente conto anche della tematica dell'esame d'idoneità. Gli strumenti devono essere elaborati in collaborazione con la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.