10.3408 · Interpellanza · 2010-06-10
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Skyguide e il DDPS hanno previsto di installare sulla cima del Mont Tendre un'antenna alta 25 metri. Nel sottosuolo sono inoltre previsti la costruzione di locali per gli equipaggiamenti tecnici, per un'area complessiva di 500 metri cubi al di sotto dell'antenna, nonché scavi lungo 3 chilometri per la posa di cavi. Il progetto è stato comunicato pubblicamente soltanto una decina di giorni prima della data prevista per l'avvio dei lavori.
La cima del Mont Tendre è l'unica importante vetta del Massiccio del Giura in territorio vodese ancora priva di antenne e altre costruzioni. Inoltre il sito è iscritto nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP, n. 1022) ed è costituito da una zona di prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (n. PPS 6307). Si trova nei perimetri del Parco naturale regionale del Giura vodese e di una riserva naturale di Pro Natura istituita in virtù di una convenzione con il comune di Montricher.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale come spiega il fatto che non vi sia stato un deposito ufficiale dei piani e che per un progetto di un simile impatto non sia stata prevista alcuna possibilità di ricorso, benché un deposito ufficiale dei piani, consultazioni e possibilità di ricorso siano previsti dalla procedura militare?
2. In che misura, in questo caso preciso, un deposito ufficiale dei piani o una possibilità di ricorso sarebbero in contrasto con un'eventuale necessità di "tener conto dell'interesse a mantenere il segreto" ai sensi dell'articolo 128a della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare ("Protezione di impianti militari") o rappresenterebbero un pregiudizio per la difesa nazionale?
3. In che misura il DDPS ha, in questo caso preciso, tenuto debitamente conto della natura e del paesaggio conformemente agli obblighi che gli derivano dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio?
4. Il Consiglio federale è in grado di esporre le ragioni per le quali detta antenna è talmente indispensabile - esattamente nell'ubicazione indicata - da far sì che tutte le procedure abituali siano aggirate e che importanti disposizioni volte alla protezione del paesaggio siano ignorate?
5. In generale, il Consiglio federale è realmente intenzionato a far applicare, con tutta la serietà del caso, le misure di protezione previste per i siti iscritti nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale, anche in considerazione del fatto che tali paesaggi sono oggetto di crescenti pressioni e che nell'ambito della valutazione degli interessi si costata una certa difficoltà a tenere debitamente conto dell'importanza degli aspetti inerenti alla protezione del paesaggio?
Stellungnahme des Bundesrates
L'antenna radioricevente sarà utilizzata congiuntamente dall'esercito e dal servizio di gestione del traffico aereo Skyguide. Le esigenze inerenti al progetto sono documentate. Nel frattempo il DDPS ha annunciato che non darà avvio ai lavori di costruzione nel 2010 e che, assieme a Skyguide e alle autorità del cantone di Vaud, valuterà ulteriormente, cercando il dialogo, il margine di manovra progettuale.
Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:
1. I particolari relativi al fabbisogno militare, al sistema e all'impianto sottostanno alle prescrizioni in materia di protezione delle informazioni. Per il presente progetto il DDPS ha pertanto eseguito una procedura d'approvazione conformemente all'articolo 128a della legge militare (LM). Nell'ambito di questo genere di procedura il legislatore ha escluso il deposito ufficiale e la possibilità di ricorso.
2. Nell'ambito di una procedura pubblica dovrebbero essere ufficialmente depositati piani contenenti indicazioni classificate. Inoltre dovrebbero essere rese note indicazioni relative al fabbisogno militare e al sistema e pertanto sottostanti alle prescrizioni in materia di protezione delle informazioni. Soltanto in tal modo il pubblico potrebbe formarsi un'opinione in merito al progetto e al modo in cui si è tenuto conto, da un lato, degli interessi della protezione della natura e del paesaggio e, dall'altro, degli interessi dell'esercito.
3. Su base volontaria, nel corso della procedura conformemente all'articolo 128a LM il DDPS ha chiesto una perizia della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e ha consultato l'Ufficio federale dell'ambiente e il pertinente servizio specialistico del cantone di Vaud. Il dipartimento ha cercato intensamente, ma invano, ubicazioni alternative. La ponderazione degli interessi coinvolti è stata eseguita in collaborazione con il DATEC. Successivamente il progetto è stato ottimizzato per ridurre nella misura del possibile gli effetti sulla natura e sul paesaggio. Infine, sono definite in collaborazione con i servizi specializzati coinvolti le necessarie misure sostitutive. Il DDPS ha pertanto soddisfatto le esigenze della legge sulla protezione della natura e del paesaggio.
4. I particolari relativi al fabbisogno e ai requisiti dell'ubicazione sottostanno alle prescrizioni in materia di protezione delle informazioni. Il Consiglio federale non può pertanto fornire indicazioni più dettagliate al riguardo. Gli accertamenti relativi all'ubicazione sono stati verificati sotto il profilo tecnico dall'Ufficio federale delle comunicazioni.
5. Il Consiglio federale è consapevole di intervenire su un sito iscritto nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti d'importanza nazionale (IFP). Tuttavia ciò non implica alcun cambiamento di rotta per quanto concerne le sue intenzioni in merito alla concretizzazione degli obiettivi di protezione dell'IFP.
Risposta del Consiglio federale.