10.3477 · Interpellanza · 2010-06-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande in riferimento alla sua risposta alla mia interpellanza 10.3140:
1. L'avamprogetto di ordinanza "sulle zone ambientali" (restrizioni del traffico automobilistico) che, nel corso del 2010, sarà oggetto di un'indagine conoscitiva, proporrà un nuovo segnale che indica un valore limite relativo al tasso d'emissione di gas di scarico dei veicoli basato sulle norme EURO (0-5/6)?
a. In caso affermativo, l'avamprogetto di ordinanza permetterà automaticamente ai veicoli che soddisfano le norme EURO 3, 4, 5 e 6 di circolare nelle cosiddette zone ambientali (consentendo in tal modo la libera circolazione dei veicoli immatricolati a partire dal 2000)?
b. In caso affermativo, l'avamprogetto di ordinanza permetterà al contrario alle autorità cantonali di vietare in larga misura il traffico automobilistico nelle cosiddette zone ambientali, imponendo restrizioni a tutti i veicoli che non soddisfano le norme EURO 3, 4, 5 e 6 o addirittura 5 e 6?
c. In caso contrario, su quale base sarà istituito il nuovo segnale, dato che solo una base uniforme e fondata consentirà di evitare un caos giuridico sotto forma di molteplici regolamentazioni locali (ritorno agli ostacoli al traffico presenti prima della creazione dello Stato federale moderno)?
2. Il Consiglio federale ha commissionato o intende commissionare studi relativi all'impatto che l'instaurazione delle cosiddette zone ambientali avrebbe sull'attività economica (volume d'affari delle attività commerciali)?
a. In caso affermativo, quali sono i risultati di questi studi o quando saranno pubblicati?
b. In caso contrario, il Consiglio federale prevede di imporre o perlomeno raccomandare ai cantoni tali studi d'impatto economico prima dell'instaurazione di zone ambientali, onde evitare un caos economico?
3. L'avamprogetto di ordinanza prevedrà una fase transitoria, affinché i proprietari di veicoli vecchi possano comprarne di nuovi che corrispondano alle esigenze attuali? Se sì, quali saranno le modalità? Se no, perché no, tenuto conto del rispetto del principio della buona fede di cui i consumatori devono poter beneficiare?
Begründung
La risposta del Consiglio federale alla mia interpellanza 10.3140 è incompleta.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente al diritto federale in materia ambientale, i cantoni sono tenuti ad allestire piani dei provvedimenti per la protezione dell'aria se è certo o probabile che il carico inquinante dell'aria supera i valori soglia stabiliti dal Consiglio federale (cfr. art. 44a della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01). La presenza di zone ambientali in un piano dei provvedimenti, comporta la creazioni delle basi legali al riguardo. Nel mese di aprile 2008 il Consiglio di Stato del cantone di Ginevra ha approvato un tale piano e presentato una domanda per la creazione delle basi legali necessarie a livello federale. Una richiesta analoga è stata formulata anche dal Consiglio di Stato ticinese. Tali basi legali dovrebbero fornire ai cantoni gli strumenti necessari per l'introduzione di zone ambientali attraverso le quali sarà possibile ridurre l'inquinamento causato dalle emissioni dovute al traffico stradale, in particolare dalle sostanze nocive presenti nell'aria.
Il Consiglio federale risponde alle domande poste nel modo seguente:
1. L'avamprogetto di modifica dell'ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21), sottoposto a indagine conoscitiva assieme all'avamprogetto di ordinanza sul contrassegno ambientale (OCAm), introduce un cartello sul quale vengono indicati quali veicoli possono circolare nella zona ambientale segnalata. L'OCAm prevede diversi contrassegni per le zone ambientali, suddivisi per categorie di emissione (ad es. EURO2, EURO3, EURO4). I cantoni incaricati dell'esecuzione decidono quali di queste categorie possono circolare in una zona ambientale, segnalandolo su un cartello supplementare in aggiunta al nuovo segnale "zona ambientale".
2. Come per tutte le ordinanze, anche le basi decisionali del Consiglio federale relative all'OCAm devono, all'occorrenza, illustrare le conseguenze sull'economia nazionale. In questo caso specifico si tratta di un compito complesso in quanto le conseguenze economiche dipendono da diversi fattori quali l'influenza esercitata dai commercianti nel perimetro interessato, l'estensione della zona ambientale o ancora la tipologia di veicoli banditi dalla zona in base alla categoria di emissione. Al momento, la Confederazione non prevede di effettuare studi approfonditi sul tema; eventuali studi da parte dei cantoni sull'istituzione di singole zone ambientali potrebbero pertanto essere sensati. Tuttavia, non è possibile imporre loro un obbligo al riguardo.
3. Gli avamprogetti di ordinanza non contemplano regimi transitori. Al contrario, prima della realizzazione di una zona ambientale, questa misura deve essere prevista nel piano dei provvedimenti di igiene dell'aria cantonale, conformemente all'articolo 31 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1). Nel piano vanno indicati i termini entro i quali ordinare ed eseguire i provvedimenti (art. 32 cpv. 1 lett. f OIAt). I cantoni possono stimare i termini in modo tale da consentire ai gruppi interessati di adattarsi per tempo alla nuova situazione.
Risposta del Consiglio federale.