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10.3486 · Mozione · 2010-06-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre in tale accordo la denominazione "De Champagne suisse" per bicotti e flûte conformemente a quanto previsto dall'articolo 12.

Begründung

L'Accordo firmato tra il Consiglio federale della Confederazione svizzera e il governo della Federazione di Russia concernente la protezione delle indicazioni di provenienza geografica e le denominazioni d'origine non menziona il marchio "De Champagne suisse" per bicotti e flûte. Tale lacuna è pregiudizievole per un'industria regionale vodese riconosciuta dall'Istituto federale della proprietà intellettuale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 29 aprile 2010 a Berna è stato concluso un accordo bilaterale tra la Russia e la Svizzera teso a proteggere le indicazioni di provenienza geografica e le denominazioni d'origine. Da parte svizzera, questo accordo negoziato e firmato deve essere ancora approvato dal Parlamento prima di entrare in vigore.

L'accordo si propone di tutelare le indicazioni di provenienza geografica e le denominazioni d'origine di entrambe le parti. SulIa base della reciprocità si intende impedire che nell'altro Stato contraente vengano utilizzate indicazioni di provenienza geografica e denominazioni d'origine fasulle.

L'accordo con la Russia si iscrive nella strategia svizzera, che il Consiglio federale ha presentato al Parlamento il 15 marzo 2010 (cfr. il rapporto sulla politica economica esterna 2009 del 13 gennaio 2010; FF 2010 393 segg., vedere in particolare pagg. 468 e 470 in alto), secondo cui il nostro Paese si impegna, sul piano internazionale, a favore di una migliore protezione delle indicazioni di provenienza geografica, affinché i produttori svizzeri possano utilizzarle in modo proficuo per i prodotti svizzeri di qualità in un commercio mondiale liberalizzato e proteggerle più efficacemente dagli abusi da parte di terzi.

L'accordo con la Russia riveste una grande importanza economica, poiché costituisce il primo accordo esaustivo che disciplina l'importante settore della protezione reciproca delle indicazioni di provenienza geografica e le denominazioni d'origine.

Come menzionato dall'autore della mozione, la denominazione "De Champagne suisse" è registrata come marchio presso l'Istituto federale della proprietà intellettuale per vari prodotti, tra cui anche i prodotti da forno (marchio n. 572 791 "De Champagne suisse, fig."; detentrice: Spécialités de Champagne Cornu S. A.). I marchi sono diritti di protezione individuale, di cui il titolare può richiedere la protezione anche in Paesi terzi sulla base del marchio nazionale svizzero. Tuttavia, i marchi non sono retti dall'accordo bilaterale per la protezione delle indicazioni di provenienza geografica. Lo stesso vale anche per i marchi che contengono, quale componente, un'indicazione di provenienza geografica o una denominazione di origine. L'elenco svizzero allegato all'accordo con la Russia, che include numerose indicazioni di provenienza geografica e denominazioni di origine svizzere importanti nelle relazioni commerciali tra i due Paesi come, ad esempio, la denominazione "Svizzera", "cioccolata svizzera", "orologi ginevrini", "Gruyère" ed "Emmental", si fonda su un inventario, allestito nell'ambito di un sondaggio effettuato alla fine del 2003 presso le cerchie interessate e tutti i cantoni. In tale occasione nessuno, quindi né il cantone di Vaud né l'associazione di categoria Biscosuisse, ha proposto di includere anche la denominazione "De Champagne suisse" per biscotti e flûte.

L'accordo migliora la protezione delle indicazioni di provenienza geografica registrate e non registrate. L'articolo 12 permette di modificare l'accordo previa intesa reciproca. È quindi possibile includere nell'elenco allegato nuove indicazioni di provenienza anche dopo l'entrata in vigore dell'accordo. L'elenco svizzero viene modificato o integrato secondo una procedura simile a quella svolta in occasione del suo allestimento.

Come già illustrato, la denominazione "De Champagne suisse" per biscotti e flûte non è un'indicazione di provenienza geografica ai sensi dell'accordo bilaterale, bensì un marchio. Siccome i marchi non sono oggetto di tale accordo, non è possibile intavolare una trattativa a posteriori con la Russia. Tuttavia, la titolare del marchio svizzero "De Champagne suisse" può estendere la protezione di questo marchio, ricorrendo alla registrazione internazionale secondo il cosiddetto sistema di Madrid, anche ad altri Stati, come è già riuscita a fare, per esempio, per i Paesi del Benelux, la Francia, la Grecia, l'ltalia e l'Austria. La registrazione internazionale conferisce nei rispettivi Paesi la stessa protezione di un marchio iscritto direttamente presso l'autorità nazionale locale. Pertanto, la titolare Cornu S. A. può senz'altro estendere la protezione del marchio anche alla Russia.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.