10.3501 · Interpellanza · 2010-06-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Come procede la Confederazione contro le pubblicazioni religiose che incitano apertamente i loro credenti a commettere atti violenti?
2. La Confederazione ritiene opportuno introdurre disposizioni penali completive in materia? Se sì, quali?
3. Come procede la Confederazione se gli autori di atti violenti punibili qui descritti si appellano alla "libertà religiosa"?
Begründung
Anche in Svizzera circolano scritti, perlopiù di mano musulmana o islamista, che incitano direttamente alla violenza, per esempio a punire le mogli o le figlie disubbidienti o a uccidere le persone con un altro orientamento religioso oppure approvano o incitano a infliggere punizioni estremamente crudeli. Come noto, tali scritti non restano lettera morta. Ne risultano invece molteplici esortazioni alla violenza e possono sfociare anche in violenze concrete fino agli omicidi d'onore.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'ordinamento giuridico pone diversi limiti alla libertà d'espressione, tutelata dall'articolo 16 capoverso 2 della Costituzione federale, che protegge anche la diffusione di opinioni scomode, divergenti e provocatorie.
Da un lato, l'articolo 259 del Codice penale (CP) e l'articolo 171a del Codice penale militare puniscono la pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, mentre nell'ambito di un corrispondente procedimento penale è anche possibile confiscare le pubblicazioni incitanti alla violenza che compromettono l'ordine pubblico (art. 69 CP). Dall'altro, le esortazioni illustrate nell'interpellanza possono, in determinate circostanze, costituire un'istigazione a commettere un reato, che è punita con la medesima pena applicata agli autori (art. 24 CP).
Inoltre, l'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) statuisce che le autorità di polizia e doganali mettono al sicuro "il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente a utilizzare la violenza contro persone o cose". L'Ufficio federale di polizia (Fedpol) decide, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), in merito alla confisca di tale materiale. In caso di sospetto di reato, l'autorità che ha messo al sicuro il materiale lo trasmette alla competente autorità penale (art. 13a cpv. 4 LMSI). Inoltre, in caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda, fedpol può, previa consultazione del SIC, ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di propaganda si trova su un server svizzero o raccomandare il blocco ai provider svizzeri, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero (art. 13a cpv. 5 LMSI).
Le autorità dispongono dunque degli strumenti necessari per sequestrare gli scritti religiosi che incitano alla violenza e punire i loro autori. Le misure illustrate non competono interamente alla Confederazione; i cantoni sono prioritariamente responsabili delle questioni di diritto penale. Il sequestro del materiale di propaganda secondo la LMSI incombe sia alle autorità federali che a quelle cantonali.
2. Il Consiglio federale non ritiene necessario introdurre disposizioni penali completive.
3. Non spetta al Consiglio federale bensì alle autorità cantonali competenti giudicare l'esistenza di un motivo giustificativo. Si può tuttavia ribadire che il fatto di appellarsi alla libertà religiosa non può costituire motivo di impunità.
Risposta del Consiglio federale.