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10.3514 · Mozione · 2010-06-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare il Diritto delle obbligazioni (CO) affinché le donne che allattano usufruiscano di una protezione dal licenziamento nelle 24 settimane (6 mesi) dopo il parto.

Begründung

L'articolo 336c del Diritto delle obbligazioni statuisce che le donne sono protette dal licenziamento durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto. Tale protezione supera di due settimane il congedo maternità federale.

Non è raro che le lavoratrici che partoriscono prolunghino il periodo di congedo maternità con giorni di vacanza o compensando le ore supplementari oppure, se non ne hanno a disposizione, con un congedo non pagato. Inoltre, le donne che ricominciano a lavorare già dopo sedici settimane non sono protette dal licenziamento. La prassi insegna che una donna che incontra una qualsiasi resistenza o difficoltà sul posto di lavoro in riferimento al suo allattamento rinuncia a nutrire lei stessa il suo bambino o vi pone fine precocemente per evitare problemi.

Non occorre più dimostrare i benefici dell'allattamento materno. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda un periodo di allattamento esclusivo di almeno sei mesi affinché il bambino goda della migliore protezione sanitaria possibile, in particolare per evitare o ridurre al minimo il rischio di allergie; un rischio che d'altronde negli ultimi anni è in costante aumento. La SECO condivide tale parere nel suo commento alla legislazione sul lavoro, in cui invita a prendere tutte le misure necessarie per incoraggiare la lavoratrice ad allattare il suo bambino anche oltre il periodo di congedo maternità:

"L'allattamento ha infatti un notevole influsso sullo stato di salute e sullo sviluppo del lattante per ragioni sia immunobiologiche che alimentari nonché per il ruolo che riveste nel rapporto madre-figlio. È noto che una sostituzione precoce del latte materno con il biberon aumenta il rischio di malattie infantili nel bambino e dunque la probabilità di assenze della madre dal posto di lavoro. Per questi motivi, occorre adottare tutte le misure necessarie per incoraggiare le donne che esercitano una professione ad allattare anche dopo il congedo maternità."

Un'estensione della protezione dal licenziamento a sei mesi dopo il parto permetterebbe alle lavoratrici del nostro Paese di affrontare serenamente questo periodo importante, per il bene del bambino, della madre e anche dell'impresa in cui lavora.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli articoli 35 e 35a della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL; RS 822.11) garantiscono la protezione sul luogo di lavoro alle madri che allattano. L'articolo 35a capoversi 1 e 2 LL e l'articolo 60 capoverso 2 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1; RS 822.111) danno loro la possibilità di prendersi, nell'orario di lavoro, il tempo necessario all'allattamento. Tali disposizioni liberano le madri che allattano dall'obbligo di lavorare che incombe loro in base al contratto di lavoro. Pertanto, non si può rimproverare loro il mancato rispetto degli obblighi contrattuali e non potranno essere licenziate per questo motivo. Anzi, un tale licenziamento potrebbe essere abusivo ai sensi dell'articolo 336 capoverso 1 lettera d del Codice delle obbligazioni (CO). I diritti riconosciuti dalla LL figurano, infatti, tra le pretese giuridiche risultanti dal contratto di lavoro ai sensi di tale disposizione. Il licenziamento abusivo è sanzionato con un'indennità il cui importo è stabilito dal giudice, ma non può superare l'equivalente di sei mesi di salario (art. 336a cpv. 1 e 2 CO). Inoltre, l'articolo 3 della legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1) prevede un divieto di discriminazione fondata sul sesso, che si applica in particolare al licenziamento (art. 3 cpv. 2 LPar). Il licenziamento discriminatorio è sanzionato con un'indennità che non può eccedere sei mesi di salario (art. 5 cpv. 2 e 4 LPar). La lavoratrice licenziata, se segnala una discriminazione all'interno dell'impresa o avvia una procedura di conciliazione o giudiziaria, può far annullare la disdetta (art. 10 cpv. 1 LPar).

A parere del Consiglio federale, la dispensa dal lavoro istituita nella LL e la protezione attuale contro il licenziamento tutelano a sufficienza le lavoratrici che desiderano allattare oltre il termine di protezione di 16 settimane accordato alle lavoratrici che hanno partorito dall'articolo 336c capoverso 1 lettera c CO. Inoltre, l'articolo 336c CO intende proteggere il lavoratore nelle situazioni in cui è poco probabile che trovi un posto di lavoro al termine del congedo (vedere DTF 128 III 212, consid. 2c). Il semplice fatto di allattare non sembra costituire un tale ostacolo per la lavoratrice, contrariamente alla gravidanza e al periodo successivo al parto.

Infine, segnaliamo che le due Commissioni della sicurezza sociale e della sanità (CSSS-E e CSSS-N) hanno deciso di dare seguito all'iniziativa parlamentare 07.455, "Ratifica della Convenzione n. 183 dell'ILO sulla tutela della maternità". Tale convenzione accorda una protezione alle madri che allattano. L'articolo 8 prevede una tutela contro il licenziamento. Secondo il paragrafo 1 di tale disposizione, è vietato licenziare una donna durante la gravidanza o durante un periodo successivo al suo ritorno dal congedo. L'allattamento è espressamente citato come motivo di licenziamento non valido. Il licenziamento per motivi che esulano dalla gravidanza, dalla nascita del bambino e dalle sue conseguenze o dall'allattamento è permesso.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.