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10.3542 · Interpellanza · 2010-06-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nell'anno internazionale della biodiversità, in pieno svolgimento, alcune ONG hanno denunciato un caso di biopirateria che vede coinvolta la ditta Nestlé. Cinque domande di brevetto relative all'utilizzo di rooibos e honeybush per produrre complementi alimentari e cosmetici, depositate dalla multinazionale svizzera, contravvengono sia alla Convenzione sulla diversità biologica sia alla legislazione della Repubblica del Sudafrica, il Paese dal quale provengono le risorse genetiche utilizzate nelle ricerche. Per studiare queste piante endemiche, le cui virtù medicinali sono sfruttate da lungo tempo dalle popolazioni locali, la Nestec SA, la filiale della Nestlé implicata nella faccenda, avrebbe dovuto ottenere un'autorizzazione preventiva dal governo sudafricano. Inoltre, avrebbe dovuto negoziare un accordo sulla ripartizione dei benefici derivanti dai risultati delle ricerche.

In Svizzera come altrove, la biodiversità è un bene prezioso. È indispensabile proteggerla, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, per sottrarla alla cupidigia di aziende senza scrupoli pronte a saccheggiare le risorse naturali.

1. Il Consiglio federale ritiene che Nestlé, nel caso specifico, e tutte le altre aziende svizzere, in generale, dovrebbero preventivamente chiedere il consenso del Paese d'origine (Prior Informed Consent) e concludere con questo un accordo equo sulla ripartizione dei vantaggi (benefit sharing), se intendono intraprendere ricerche sulle risorse genetiche e depositare dei brevetti?

2. Quali misure intende adottare il Consiglio federale per obbligare Nestlé, in questo caso specifico di biopirateria, ma anche tutte le altre aziende svizzere o commercialmente attive in Svizzera, a rispettare le disposizioni della Convenzione sulla diversità biologica oltre che le legislazioni dei Paesi dai quali provengono le risorse genetiche utilizzate per le ricerche sulla cui base vengono poi depositati dei brevetti?

3. Il Consiglio federale è pronto a impegnarsi a favore di una revisione della Convenzione sul brevetto europeo, affinché anche a tale livello sia richiesta l'identificazione dell'origine delle risorse genetiche al momento del deposito di brevetti?

4. La futura strategia svizzera in materia di biodiversità includerà obiettivi e misure per lottare contro la biopirateria?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (Convention on Biological Diversity, CBD; RS 0.451.43) contiene indicazioni generali sull'accesso alle risorse genetiche e sull'equa ripartizione dei benefici (Access and Benefit Sharing, ABS). Tali indicazioni sono destinate ai Paesi membri, i quali devono attuarle nella loro legislazione nazionale. Non sono quindi applicabili direttamente a singole persone o aziende. Se l'accesso alle risorse da parte di un utilizzatore debba essere subordinato al consenso preventivo (Prior Informed Consent, PIC) del fornitore delle risorse sulla base della conoscenza della fattispecie e se vantaggi derivanti dall'utilizzo di tali risorse debbano essere ponderati e ripartiti in modo equo dipende quindi dai termini e dai tempi in cui la legislazione nazionale ha disciplinato tali questioni.

Poiché non è di sua competenza, il Consiglio federale non prende posizione in merito al fatto che singole persone o aziende possano avere violato le norme relative all'ABS di altri Paesi. Spetta alle autorità del Paese interessato verificare se un'azienda svizzera all'estero, nell'esempio concreto Nestlé in Sudafrica, ha rispettato le disposizioni della legislazione estera.

Il Consiglio federale fa tuttavia notare che attualmente sono in corso dei negoziati a livello internazionale sull'adozione di norme relative all'ABS, i quali dovrebbero presumibilmente concludersi durante la prossima Conferenza delle parti alla CBD (COP 10, ottobre 2010, Nagoya, Giappone) con l'approvazione di un protocollo ABS. Il Consiglio federale sostiene questi lavori affinché venga rafforzata la sicurezza giuridica nell'ambito degli ABS e quindi garantita una più equa ponderazione e ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e del relativo sapere tradizionale.

2. La Svizzera ha già adottato misure volte a garantire il rispetto delle disposizioni relative all'ABS elaborate dalla CBD. L'articolo 49a della legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (LBI; RS 232.14) prevede che la domanda di brevetto debba dichiarare l'origine delle risorse genetiche e del sapere tradizionale. Tale misura rende più trasparente la gestione delle risorse genetiche e del sapere tradizionale. Sono inoltre stati elaborati dei "good practice tools" che consentono agli utilizzatori di risorse genetiche in Svizzera di essere informati sugli ABS e di attenersi alle disposizioni che disciplinano all'estero l'accesso a tali risorse. La Svizzera, in accordo con gli sviluppi internazionali, verificherà l'opportunità di adottare misure supplementari.

3. Per quanto riguarda la dichiarazione dell'origine nelle domande di brevetto, la Svizzera è attiva anche a livello internazionale: ha infatti inoltrato all'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) delle proposte di modifica del trattato di cooperazione in materia di brevetti. Inoltre, la Svizzera, assieme ad altri 107 Paesi membri, sostiene gli sforzi compiuti nel quadro dell'OMC di prevedere, nell'ambito della serie di negoziati denominati Doha Round, l'adozione di un mandato negoziale sulla dichiarazione dell'origine nelle domande di brevetto.

Il Consiglio federale approva quindi l'adozione a livello internazionale di obblighi di dichiarazione al momento del deposito di un brevetto analoghi a quelli previsti dalla legislazione svizzera. Questa posizione non giustifica in sé l'avvio di una complessa procedura di revisione della Convenzione sul brevetto europeo (CBE). Il Consiglio federale è comunque disposto a sollevare la questione in occasione della prossima revisione della CBE, che probabilmente sarà necessaria al fine di integrare nell'Organizzazione europea dei brevetti il brevetto europeo in corso di elaborazione.

4. La strategia sulla biodiversità è attualmente in fase di elaborazione. Il Consiglio federale deciderà probabilmente nel corso del 2011 su obiettivi e misure volte a conservare e a promuovere la biodiversità. Nel quadro del primo incontro dedicato alla Strategia biodiversità Svizzera, il Consiglio federale ha deciso il 1° luglio 2009 i punti salienti per l'elaborazione di tale strategia, fra cui anche una maggiore responsabilità della Svizzera nell'ambito della biodiversità globale. In un simile contesto sono previste anche misure concernenti l'ABS che deriva dall'utilizzo di risorse genetiche provenienti dall'estero.

Risposta del Consiglio federale.