10.3583 · Postulato · 2010-06-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto in che modo sia possibile garantire che le autorità fiscali svizzere dispongano degli stessi diritti delle autorità di altri Stati in materia di riscossione delle imposte su reddito, sostanza, utile e capitale. Occorre in particolare instaurare una parità di trattamento con le autorità fiscali estere la cui procedura di assistenza amministrativa è stata disciplinata in una nuova convenzione contro le doppie imposizioni conclusa dopo la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009. Il rapporto deve inoltre indicare eventuali necessarie modifiche legali o procedurali.
Begründung
Con l'adozione dello standard dell'OCSE nelle convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) concluse dalla Svizzera cambiano le possibilità di accesso delle autorità fiscali estere ai dati dei loro contribuenti nel nostro Paese. Mentre sinora l'accesso era limitato ai casi di frode fiscale e di violazioni analoghe, in futuro l'assistenza amministrativa sarà possibile per tutti gli scopi fiscali, quindi anche in caso di sospetto di sottrazione d'imposta e ai fini della tassazione. Chi sottrae imposte non sarà quindi più protetto dal segreto bancario o da altri segreti professionali. Questo diritto di indagine è tuttavia precluso alle autorità fiscali cantonali. In Svizzera, il segreto bancario può essere levato solo se esiste il sospetto di sottrazione d'imposta in ambito di imposta sul valore aggiunto, imposta preventiva e tasse di bollo. Si tratta di tre eccezioni in cui il principio della protezione in ambito fiscale non è applicato sul piano procedurale. Per quanto riguarda le imposte dirette, per contro, tutti coloro che sottraggono imposte possono continuare a nascondersi dietro l'assoluta protezione data dal segreto bancario. Questa discriminazione riguardante la possibilità di indagare rispetto alle autorità fiscali estere suscita l'incomprensione dei direttori cantonali delle finanze e dei vertici delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Il Consiglio federale è pertanto invitato a illustrare in un rapporto in che modo sia possibile garantire che le autorità fiscali svizzere ed estere possano godere delle stesse condizioni nel rilevamento delle imposte.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Come constata correttamente l'autrice del postulato, con l'adozione dello standard dell'OCSE nelle convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) stipulate dalla Svizzera si modificano le possibilità a disposizione delle autorità fiscali estere di accedere ai dati. Spiegazioni dettagliate in merito sono contenute nella risposta alla mozione 09.3897. È vero che secondo la disposizione ampliata sull'assistenza amministrativa a favore delle autorità fiscali straniere quelle svizzere hanno delle possibilità che nell'applicazione del diritto fiscale nazionale non sono a loro disposizione per tutti i casi. Secondo quanto esposto anche nella risposta alla mozione 09.3897, alla luce delle peculiarità svizzere, questa distinzione è ampiamente giustificata.
La necessità di introdurre la citata equiparazione nel diritto fiscale svizzero deve essere esaminata nell'ambito di un'ampia revisione del diritto penale fiscale. Nelle sue risposte alle mozioni 10.3452 e 10.3493 il Consiglio federale si è già dichiarato disposto ad effettuare tale verifica. Questi lavori dovranno anche esaminare se ed eventualmente in che misura e con quali provvedimenti si devono modificare le possibilità delle autorità fiscali svizzere di accedere ai dati dei suoi contribuenti in Svizzera. Con questi lavori è possibile seguire l'indirizzo del postulato. Il Consiglio federale ritiene tuttavia inopportuno redigere un rapporto separato sull'equiparazione richiesta senza avere una visione d'insieme del diritto penale fiscale.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.