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10.3598 · Interpellanza · 2010-06-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

1. Corrisponde al vero che nel 1991, durante il dibattito sul trattato d'estrazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti (RS 0.353.933), il legislatore ha previsto linee guida mai soppresse o modificate da nessuna autorità equivalente, per cui continuano a essere determinanti, senza restrizioni, per il Consiglio federale e l'amministrazione?

2. Corrisponde al vero che ogni estradizione di persone è qualificata come atto di sovranità, che il Consiglio federale assicura essere a discrezione del governo nazionale e che non può essere preteso dallo Stato richiedente? Anche se il Consiglio federale o il Tribunale federale ha dichiarato l'estradizione ammissibile in linea di massima, il Consiglio federale - e in precedenza il dipartimento - può rifiutare un'estradizione per interessi nazionali superiori?

3. Corrisponde al vero che: al momento dell'arresto di Polanski il dipartimento si è fondato su condizioni penali rilevanti a suo carico diverse da quelle contenute nella successiva domanda di estradizione? Se avesse saputo sin dall'inizio che, indipendentemente da possibili attenuanti, era ipotizzabile una pena massima di appena due anni, che verrebbe poi sensibilmente ridotta visto il periodo di detenzione scontato, avrebbe proceduto nella stessa maniera anche solo per motivi di proporzionalità? Infine, il dipartimento non ha forse agito su inganno delle competenti autorità statunitensi, provocando quindi una situazione delicata per la Svizzera, dato che Polanski era pur sempre un ospite invitato, perlomeno indirettamente, da un ufficio federale al festival del film di Zurigo?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Come tutti i trattati d'estradizione conclusi dalla Svizzera con altri Paesi, anche il Trattato di estradizione del 14 novembre 1990 tra la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America (TEstrSU, RS 0.353.933.6) prevede un obbligo vincolante di cooperazione ed elenca in modo esaustivo i possibili motivi di rifiuto, a cui si aggiungono motivi che risultano dall'obbligo di rispettare il diritto internazionale cogente, ovvero l'ordine pubblico internazionale, e sono generalmente riconosciuti (p. es. divieto della tortura o di altri trattamenti inumani). La Svizzera non ha tuttavia concluso alcun trattato di estradizione che preveda il rifiuto dell'estradizione per pregiudizio della sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico o di altri interessi nazionali essenziali. Ciò contraddirebbe infatti il principio fondamentale dell'obbligo reciproco di estradizione e della relativa cooperazione. In tal modo ci si attiene alla giurisprudenza consolidata del Tribunale federale (cfr. DTF 1A.215/2000 del 16 ottobre 2000, consid.7; DTF 1A.233/2006 del 7 dicembre 2006, consid. 4.2), a cui ha aderito anche il Consiglio federale nella sua decisione del 23 giugno 2004 (GAAC 68.124). Tale prassi è condivisa anche dalla dottrina dominante (vedere Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ed., Berna 2009, pag. 226).

3. Le affermazioni secondo cui le autorità americane avrebbero ingannato la Svizzera o Polanski sarebbe stato invitato dalle autorità elvetiche non corrispondono al vero.

Polanski è stato invitato a Zurigo dagli organizzatori del Festival del film, una manifestazione del tutto privata. Né la Confederazione né l'Ufficio federale della cultura decidono il programma del Festival o le persone da invitare.

Per poter ordinare la detenzione in vista d'estradizione occorre che per il reato di cui è accusata la persona in questione sia comminata una pena detentiva di almeno un anno. Siccome in occasione dell'arresto di Polanski le autorità svizzere, fondandosi sulla domanda americana, sono partite dal presupposto di una pena detentiva molto più elevata, tale condizione era adempiuta. Secondo la richiesta d'estradizione presentata successivamente, a Polanski, dopo la sua parziale ammissione di colpa, può essere inflitta una pena detentiva fino a due anni. Siccome la documentazione trasmessa dagli Stati Uniti non ha permesso di chiarire definitivamente se una pena concreta sia stata inflitta e già scontata, il 12 luglio 2010 il Dipartimento di giustizia e polizia ha respinto la domanda d'estradizione presentata dagli Stati Uniti.

Risposta del Consiglio federale.