Lexipedia

10.3614 · Mozione · 2010-06-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Sta suscitando interesse un caso di competenza del pubblico ministero di San Gallo riguardante persone che hanno cercato di introdurre di soppiatto oggetti pirotecnici in uno stadio. Il giudice unico competente ha interpretato la legge sugli esplosivi in modo diverso dal pubblico ministero, che ha addotto argomenti pratici. A vantaggio della certezza giuridica e della praticabilità, occorre pertanto formulare le disposizioni penali contenute nella legge sugli esplosivi in maniera più dettagliata, se la sentenza passerà in giudicato.

Begründung

Sei persone punite dall'ufficio cantonale dei giudici istruttori perché avevano cercato di introdurre di soppiatto oggetti pirotecnici nell'AFG Arena in occasione di una partita di calcio sono state assolte dal giudice unico. Questi non ha ravvisato né un uso né un tentativo d'uso. In precedenza, il pubblico ministero aveva giudicato il caso diversamente. Era dell'opinione che gli oggetti pirotecnici sono utilizzati ai sensi della legge già quando una persona li porta con sé per accenderli.

Per motivare la sua decisione, il pubblico ministero aveva addotto ragioni di ordine pratico. Intervenire soltanto quando viene dato fuoco agli oggetti pirotecnici renderebbe praticamente impossibile il perseguimento penale, poiché di norma non è possibile identificare i responsabili, che agiscono a volto coperto, e poiché un intervento delle forze di sicurezza quando gli oggetti bruciano nel settore sarebbe troppo pericoloso.

La certezza del diritto è un bene prezioso. Il presente caso illustra le lacune presenti nella legge sugli esplosivi, che devono essere esaminate e colmate in modo adeguato. Chi introduce di soppiatto oggetti pirotecnici in uno stadio ha intenzione di dar loro fuoco. Pertanto, nel caso illustrato dovrebbe essere possibile condannare le persone in questione per tentato uso di oggetti pirotecnici. Una riformulazione più dettagliata delle disposizioni penali garantirebbe inoltre un'esecuzione praticabile, a vantaggio della sicurezza dei tifosi di calcio nello stadio e dell'immagine delle manifestazioni sportive, che devono essere accessibili anche alle famiglie con bambini. Visto il pericolo che rappresentano gli oggetti pirotecnici, urgerebbe un adeguamento della legge.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 15 della legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl; RS 941.41) verte sul commercio vietato e al capoverso 5 primo periodo stabilisce che: "È vietato l'uso al fine di spettacolo di esplosivi e pezzi pirotecnici destinati ad altri scopi."

Il Consiglio federale è consapevole del problema costituito dall'uso abusivo di pezzi pirotecnici e della necessità di seguire gli sviluppi in questo settore. Osserverà pertanto il modo in cui i tribunali a livello cantonale ed eventualmente federale interpreteranno l'articolo 15 capoverso 5 LEspl.

Il Consiglio federale ritiene che al momento la soluzione a tale problema debba essere trovata applicando altre norme già esistenti. Gli articoli 24a e seguenti della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RS 120) prevedono misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Il possesso di pezzi pirotecnici professionali non accesi nel corso di manifestazioni sportive rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 4 dicembre 2009 sulle misure di polizia amministrativa e i sistemi d'informazione dell'Ufficio federale di polizia (RS 120.52) e del concordato del 15 novembre 2007 sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Entrambe le normative sono entrate in vigore il 1° gennaio 2010. In virtù dell'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza e dell'articolo 2 capoverso 2 del concordato, è considerato comportamento violento minacciare la sicurezza pubblica trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità o nel viaggio di andata e ritorno verso e da impianti sportivi.

È vero, per impedire il porto di pezzi pirotecnici gli atti normativi succitati prevedono misure repressive quali il divieto di accedere a stadi, l'interdizione di accedere a un'area, l'obbligo di presentarsi alla polizia e il fermo preventivo di polizia, ma non contemplano sanzioni penali. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che tali misure svolgano un ruolo dissuasivo importante e che occorra dapprima acquisire esperienza con gli strumenti esistenti, soprattutto alla luce della loro recente entrata in vigore.

Qualora gli sviluppi della giurisprudenza in materia di LEspl e le basi legali succitate non fossero sufficienti ad arginare la violenza in occasione di manifestazioni sportive, il Consiglio federale proporrà l'adozione di una misura appropriata.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.