10.3719 · Interpellanza · 2010-09-29
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Finalmente il Consiglio federale ha posto in consultazione una revisione del Codice penale che prevede vari inasprimenti in caso di reati contro la vita o l'integrità personale. Tuttavia, il Consiglio federale rinuncia, purtroppo, a inasprire le pene comminate in caso di violenza carnale e di altri reati sessuali. Un'omissione incomprensibile, dato che si tratta dei reati peggiori. Le vittime ne portano infatti le conseguenze per tutta la vita. È inaccettabile che oggi per un reato sessuale vengano inflitte pene pecuniarie e spesso anche detentive sospese con la condizionale. Occorre inasprire il diritto penale in caso di reati sessuali.
In tale contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Nella primavera 2009 si è appreso che il nuovo diritto penale punisce meno severamente gli autori di violenza carnale. Un quarto di tali rei non deve nemmeno andare in prigione (condizionale) mentre un terzo deve restarvi solo per breve tempo (condizionale parziale). Come sono cambiate le sentenze pronunciate per reati sessuali (art. 187-193 CP) dopo l'entrata in vigore del Codice penale riveduto?
2. Per permettere il confronto tra prima e dopo la revisione: quali sono state, in dettaglio, le sentenze pronunciate per tali reati negli ultimi dieci anni (pene pecuniarie con e senza la condizionale, pene detentive con e senza la condizionale nonché con la condizionale parziale)?
3. Quante sentenze riguardanti gli articoli 187-193 CP sono state pronunciate nei confronti di recidivi?
4. Perché il Consiglio federale non vuole inasprire proprio le pene comminate in caso di reati sessuali? Non è anch'esso dell'avviso che di principio non debbano essere previste pene con la condizionale in caso di abuso di minori o di violenza carnale?
5. Perché si rifiuta di introdurre una fattispecie qualificata o di inasprire le pene previste in caso di recidiva grave nell'ambito dell'articolo 187 CP (atti sessuali con fanciulli)? Come può giustificare che proprio riguardo all'articolo 187 CP agli autori venga inflitta una pena con la condizionale anche in caso di recidiva?
6. Il Consiglio federale è disposto a rivedere la situazione e a inasprire a posteriori le pene previste in caso di reati sessuali?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo l'Ufficio federale di statistica (stato del casellario giudiziale al 30 giugno 2010), nel periodo 2005-2008 è stato pronunciato il seguente numero di condanne per reati previsti agli articoli 187-193 CP:
Tabella
2. Nella tabella seguente sono indicate le sentenze in cui un reato sessuale (art. 187-193 CP) rappresenta il reato principale. Ciò significa che il reo può essere stato condannato per vari reati, ma il reato sessuale costituisce la fattispecie penale per la quale sono comminate le pene minime e massime più severe. Pertanto, tale statistica non include, ad esempio, una condanna per assassinio e violenza carnale, poiché per l'assassinio (art. 112 CP) è prevista una pena minima superiore a quella comminata in caso di violenza carnale (art. 190 CP).
Tabella
Analizzando le pene comminate e la statistica menzionata dall'autrice dell'interpellanza nella prima domanda, occorre considerare che vi sono incluse anche le sentenze nelle quali l'autore è stato condannato per tentativo di reato o gli era ad esempio stata riconosciuta una scemata imputabilità. Queste due situazioni comportano una pena più mite.
L'Ufficio federale di statistica dispone di ulteriori dati più dettagliati, ad esempio relativi alla combinazione di pene sospese con la condizionale e multe.
3. Nella tabella seguente sono indicate le condanne in cui un reato sessuale (art. 187-193 CP) costituisce il reato principale. E indicato, da un lato, il numero complessivo di sentenze, dall'altro, il numero delle condanne che l'autore ha subito negli ultimi cinque anni per un reato sessuale secondo gli articoli 187-193 CP (ma non necessariamente per la medesima fattispecie):
Tabella
L'Ufficio federale di statistica dispone di ulteriori dati anche in merito a questa domanda.
4./5. Il rapporto esplicativo sull'avamprogetto di armonizzazione delle pene (cfr. http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1935/Bericht.pdf), che il Consiglio federale ha posto in consultazione l'8 settembre 2010, illustra i motivi per cui il governo propone di eliminare la possibilità di comminare pene pecuniarie in caso di reati sessuali e per cui non ritiene necessari ulteriori inasprimenti. Inoltre, il Consiglio federale si è già espresso in maniera particolareggiata in merito a questi temi rispondendo alle mozioni 09.3417, "Punire più severamente la violenza sessuale" e 09.3418, "Punire più severamente la violenza sessuale nei confronti dei bambini al di sotto dei 12 anni" nonché al postulato 10.3094, "Inasprire le pene per atti sessuali con minori" depositati dall'autrice dell'interpellanza.
Il Consiglio federale non ritiene nemmeno necessario introdurre una fattispecie penale qualificata o inasprire le pene comminate in caso di recidiva grave. Una pena minima per i recidivi costituirebbe una novità per il Codice penale. Al momento della commisurazione della pena (art. 47 CP) il giudice tiene conto della recidiva aumentando la sanzione inflitta. Se il condannato commette un delitto o un crimine durante il periodo di prova, il giudice deve inoltre decidere se revocare la sospensione condizionale o la sospensione condizionale parziale (art. 46 CP). Può dunque succedere che un recidivo condannato a una pena con la condizionale per il nuovo reato si trovi a dover scontare una pena detentiva, poiché una pena precedente è stata revocata. Peraltro le cifre indicate al numero 3 mostrano che un numero relativamente limitato di criminali sessuali è già stato condannato o risulta recidivo per il medesimo reato. Tali cifre coincidono con corrispondenti studi effettuati in Germania e in Francia.
6. Una volta conclusa la consultazione sull'avamprogetto di armonizzazione delle pene, i pareri pervenuti saranno analizzati e il Consiglio federale deciderà sull'ulteriore modo di procedere. A seconda dell'esito della consultazione è possibile che il governo proponga di inasprire ulteriormente le pene comminate per reati sessuali.
Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.
Risposta del Consiglio federale.