Lexipedia

10.3736 · Interpellanza · 2010-09-29

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

All'agricoltura si rimprovera spesso di rincarare i prezzi delle derrate alimentari in Svizzera. Tale affermazione è un pretesto del Consiglio federale per abbassare gradualmente i prezzi dei prodotti agricoli elvetici. La riduzione di 12 franchi il quintale del dazio sulla farina con effetto al 1° luglio 2010, ad esempio, ha inciso sui prezzi dei cereali panificabili all'inizio del raccolto 2010.

Nel 1995 il prezzo medio al quintale dei cereali panificabili era di 102 franchi contro i 48 franchi attuali (meno 53 per cento). Nello stesso periodo, il prezzo medio di un chilo di pane è aumentato del 10 per cento.

Questo esempio palesa che il calo del prezzo della materia prima non influisce, o lo fa solo in maniera marginale, sul prezzo del prodotto finito.

- Tale constatazione fornisce uno spunto di riflessione al Consiglio federale riguardo alle diminuzioni di prezzo previste con l'ALSA?

- Per quale motivo il Consiglio federale ha ridotto il dazio sulla farina proprio alla vigilia del raccolto 2010 di cereali panificabili?

- Il prezzo del pane è costituito per il 92 per cento dai costi di trasformazione e dal margine commerciale calcolati ai prezzi svizzeri (metodo peraltro non contestato); ma allora perché con l'ALSA il produttore di cereali dovrebbe produrre il rimanente 8 per cento al prezzo europeo?

Stellungnahme des Bundesrates

Le condizioni quadro della politica agricola vigenti fino agli anni Novanta hanno determinato un calo della competitività della cerealicoltura indigena e dei settori a valle rispetto ai Paesi confinanti. Fino all'abrogazione, nel 2001, della legge sui cereali, nell'ambito della garanzia di prezzo e di ritiro la Confederazione pagava effettivamente più di 100 franchi il quintale per un quantitativo limitato di cereali panificabili. L'allora sistema alieno dal mercato era tuttavia complesso. La Confederazione cedeva i cereali ai mugnai a un prezzo inferiore a quello di produzione. Questi potevano altresì importare il 15 per cento del quantitativo totale da destinare alla molitura a condizioni più favorevoli, effettuando quindi un conteggio misto. Per poter confrontare in maniera eloquente l'evoluzione dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti prima e dopo il cambiamento del disciplinamento del mercato, occorrerebbe comparare il prezzo di costo medio a livello di mulino con il rispettivo prezzo del pane, tenendo conto dell'andamento delle altre voci di costo.

Nonostante la modifica, nel 2001, del disciplinamento del mercato dei cereali panificabili e la graduale riduzione della protezione doganale per i cereali grezzi, l'elevato dazio applicato sulle importazioni di farina per l'alimentazione umana era rimasto invariato. Questa protezione, a livelli proibitivi, della trasformazione ha ostacolato lo sviluppo di un'industria molitoria competitiva pur considerando la liberalizzazione del traffico di perfezionamento e la tendenza a contenere i dazi. Nel maggio 2007 il Consiglio federale ha deciso di ridurre l'aliquota di dazio sulla farina di grano tenero da 143 a 65 franchi il quintale con effetto al 1° luglio 2008, preannunciando un ulteriore aggiustamento. Nel giugno 2008 ha deciso di abbinare, a partire dal 1° luglio 2009, l'imposizione doganale sui cereali trasformati destinati all'alimentazione umana alla materia prima, limitando la protezione aggiuntiva su quest'ultima (dazio supplementare) a 20 franchi il quintale e autorizzando il DFE a stabilire le aliquote di dazio. Dopo un colloquio preliminare, nel dicembre 2009 il DFE ha comunicato al settore cerealicolo che l'applicazione della formula stabilita dal Consiglio federale sarebbe stata oggetto di una verifica trimestrale. Siccome il DFE non può rimandare a piacimento l'attuazione di una decisione del Consiglio federale, la modifica delle aliquote di dazio è stata effettuata al 1° luglio 2010.

La protezione doganale vigente in Svizzera per i mercati agricoli è sottoposta a una crescente pressione da più parti. Il comportamento in materia di acquisti dei consumatori mostra, ad esempio, che la disponibilità a pagare un prezzo maggiore per i prodotti indigeni ha dei limiti nonostante il potere d'acquisto relativamente elevato rispetto alla media. A seconda del prodotto, i costi della materia prima rappresentano soltanto una quota esigua del prezzo al consumo; ciononostante i prezzi alla produzione svizzeri sono tuttora decisamente più elevati rispetto a quelli nell'UE. Qualora si giungesse a un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare (ALSA) con l'UE sarebbe quindi opportuno considerare l'intera filiera del valore aggiunto. In tal modo gli effetti della concorrenza non si concentrerebbero unicamente sulla produzione primaria, bensì lungo l'intera filiera del valore aggiunto fino al commercio al dettaglio. L'elemento fondamentale dell'ALSA è il libero accesso al mercato europeo. Ciò consente al settore agroalimentare di esportare i suoi prodotti di alta qualità e di mantenere i volumi di produzione in un contesto sempre più competitivo. Il Consiglio federale ha peraltro già illustrato a più riprese i presupposti e gli obiettivi di un ALSA con l'UE, segnatamente nelle risposte all'interpellanza Kunz 08.3098, "Libero scambio in ambito agricolo con l'UE", all'interpellanza del gruppo UDC 08.3857, "Accordo di libero scambio nel settore agricolo", o alla mozione del gruppo UDC 09.3888, "Interruzione immediata dei negoziati per un accordo di libero scambio con l'UE".

Risposta del Consiglio federale.