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10.3744 · Mozione · 2010-09-29

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di reintrodurre misure a sostegno delle regioni particolarmente colpite dalla disoccupazione, soppresse dalla revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), tramite la revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro al disoccupazione (OADI) o, quanto meno, di istituire nel quadro della politica regionale misure di solidarietà - mirate e temporanee - in favore di queste regioni svantaggiate.

Begründung

Il voto del 26 settembre 2010 ha evidenziato l'esistenza di una netta divisione tra le regioni particolarmente colpite dalla disoccupazione, che per la maggior parte hanno rifiutato la revisione della LADI, e le altre, che l'hanno approvata. Per evitare un frattura fra queste regioni - che oltre alla disoccupazione elevata dovranno subire un forte trasferimento di oneri, soprattutto a carico dell'assistenza sociale - e il resto della Svizzera, occorre mettere in atto misure adeguate, sia tramite l'OADI sia nel quadro della politica regionale.

Peraltro durante la campagna a favore della revisione della LADI la presidente della Confederazione Doris Leuthard - allora capo del DFE - ha sempre sostenuto che il Consiglio federale avrebbe dimostrato solidarietà nei confronti di queste regioni. In particolare, in un'intervista ai quotidiani "L'Express/L'Impartial" ha dichiarato che "siamo pronti a dimostrare solidarietà nei confronti delle regioni svantaggiate sotto il profilo strutturale o geografico. Si tratta, fra l'altro, del ruolo della politica regionale."

Del resto, ci sembra logico sostenere le regioni che, per ragioni strutturali e geografiche, sono maggiormente colpite dalla disoccupazione rispetto al resto della Svizzera. L'ideale sarebbe consentire un prolungamento delle indennità giornaliere; tuttavia si potrebbero prevedere anche altre soluzioni innovative - alle quali il DFE sembra avere già pensato - intervenendo in modo puntuale e mirato con il sostegno finanziario della politica regionale della Confederazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La possibilità, per il Consiglio federale, di prolungare la durata massima del diritto alle indennità nei cantoni fortemente colpiti dalla disoccupazione ai sensi dell'articolo 27 capoverso 5 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) è stata soppressa in seguito alla modifica della LADI del 19 marzo 2010, approvata dal popolo il 26 settembre 2010. Fissando la data dell'entrata in vigore di questa modifica al 1° aprile 2011, invece del 1° gennaio 2011, il Consiglio federale ha tenuto conto della particolare situazione dei cantoni fortemente colpiti dalla disoccupazione, che fino ad allora potranno beneficiare della misura in questione.

Nel quadro della terza tappa delle misure di stabilizzazione congiunturale la Svizzera ha messo in atto misure di lotta alla disoccupazione, come il prolungamento fino a 24 mesi della durata massima dell'indennità per lavoro ridotto, allo scopo di salvaguardare i posti di lavoro. Esse saranno in vigore fino al 31 dicembre 2011.

D'altro canto dal 2008 è in corso la nuova politica regionale (NPR), attuata anche con finalità di sostegno all'economia delle regioni e secondo modalità stabilite per periodi di programmazione. Le attività della Confederazione nel periodo 2008-2015 si basano perciò su un programma strategico pluriennale. La realizzazione della NPR compete ai cantoni, che sottopongono alla Confederazione programmi attuativi pluriennali di quattro anni. Il primo quadriennio, attualmente in corso, va dal 2008 al 2011. Il prossimo programma riguarderà quello dal 2012 al 2015. Così, alla luce di un'analisi dei punti di forza e delle carenze, ogni cantone può proporre misure di sostegno all'economia inserendole nel proprio programma attuativo. I fondi a disposizione di questo settore della NPR corrispondono a poco più di 320 milioni di franchi, vale a dire a più di 80 milioni di franchi all'anno. Tale importo è oggetto di una messa a concorso e l'importo concesso ad ogni cantone è stabilito principalmente in base alla qualità delle proposte avanzate nel programma. Una parte dell'importo disponibile costituisce una riserva per progetti di livello intercantonale. In merito alla ripartizione dei fondi occorre notare che la quota di questi ultimi destinata ai cantoni latini corrisponde all'incirca al 50 per cento.

Per ovviare ai problemi economici regionali, i cantoni possono così ricorrere sia agli strumenti della NPR sia a quelli della perequazione finanziaria. D'altro canto, un approccio intercantonale potrebbe consentire finanziamenti ulteriori. I programmi attuativi sono volti a rafforzare l'economia sul piano regionale; i singoli cantoni sono perciò chiamati a riflettere approfonditamente sulle loro strategie economiche e sugli aspetti che intendono migliorare.

Da ultimo, nel settore della formazione professionale è possibile l'ottenimento di contributi federali per prestazioni di interesse pubblico, come i provvedimenti per integrare nella formazione professionale i giovani con difficoltà o quelli per promuovere la permanenza nella vita attiva e il reinserimento professionale (art. 54 e 55 lett. f e g LFPr; RS 412.10). Mediante questi contributi è possibile garantire alla formazione professionale la possibilità di evolversi costantemente, adeguandosi alle situazioni problematiche che si presentano attualmente. Per il 2009 i contributi della Confederazione al finanziamento di progetti per l'integrazione dei giovani corrispondono a 10,5 milioni di franchi.

Il Consiglio federale ritiene che le misure adottate e gli strumenti a disposizione per il momento siano sufficienti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.