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10.3753 · Postulato · 2010-09-29

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sullo stato di attuazione degli elenchi cantonali degli ospedali. È inoltre invitato a proporre misure che garantiscano l'attuazione coerente e uniforme dell'articolo 39 LAMal, nonché a definire il numero minimo di casi per ciascun medico ospedaliero e il numero di posti di formazione e perfezionamento. Se necessario, dovrà presentare una modifica della legge.

Begründung

In base al nuovo finanziamento ospedaliero, le cure prestate negli ospedali che figurano negli elenchi cantonali sono rimborsate dall'assicurazione malattie del paziente e dal cantone di domicilio. L'inserimento in un elenco comporta per gli ospedali gli stessi diritti e gli stessi obblighi, a prescindere dall'ente che gestisce la struttura. Secondo l'articolo 39 capoverso 2ter, il Consiglio federale emana criteri di pianificazione uniformi in base alla qualità e all'economicità. Poiché manca trasparenza soprattutto per quanto riguarda la qualità e poiché le pertinenti disposizioni dell'ordinanza non sono vincolanti, si ha l'impressione che la pianificazione ospedaliera sia soggetta all'arbitrarietà dello Stato. Per gli ospedali le condizioni da soddisfare per essere iscritti negli elenchi ospedalieri dovrebbero essere più concrete e quantificabili. Si potrebbero tra l'altro definire i seguenti criteri:

1. Numero minimo di casi per medico ospedaliero: nell'articolo 58b capoverso 5 lettera c OAMal il Consiglio federale delega ai cantoni il compito di stabilire il numero minimo di casi. Questo valore non dovrebbe essere stabilito a livello cantonale, bensì diventare un criterio di qualità valido a livello nazionale. Secondo l'articolo 39 capoverso 2ter LAMal il Consiglio federale ha infatti la competenza di definire il numero minimo di casi.

2. Dal 1996 la garanzia della qualità è un obbligo sancito dalla LAMal. Le valutazioni della qualità e la pubblicazione di un rapporto sulla qualità possono quindi senz'altro diventare un presupposto per l'inserimento nell'elenco ospedaliero cantonale.

3. Numero vincolante di posti di formazione in funzione degli ambiti specialistici coperti da mandati di prestazione: il problema ampiamente discusso del finanziamento dei posti di formazione e di perfezionamento, in particolare per i medici assistenti, può essere risolto vincolando l'ammissione degli ospedali nell'elenco ospedaliero all'obbligo di formazione. In tal modo tutti gli ospedali devono soddisfare gli stessi requisiti per ottenere l'indennizzo delle prestazioni in base al sistema dei forfait per caso (DRG).

4. Quali altre misure prevede di adottare il Consiglio federale per garantire criteri trasparenti e uniformi nell'attuazione delle pianificazioni ospedaliere cantonali ed evitare l'arbitrarietà a livello cantonale?

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La revisione della legge federale del 21 dicembre 2007 sull'assicurazione malattie relativa al finanziamento ospedaliero, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, assicura la continuità della competenza dei cantoni nella pianificazione ospedaliera. Con l'adeguamento dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 sull'assicurazione malattie, il Consiglio federale ha sancito i principi ai quali i cantoni devono attenersi. Ha anche stabilito un quadro entro il quale i cantoni sono tenuti ad adempiere il loro mandato di assistenza sanitaria. Il Consiglio federale è convinto che i cantoni, con le informazioni di cui dispongono, siano in grado di effettuare un'analisi comparativa e di adeguare la loro pianificazione ospedaliera puntando sulla qualità e l'economicità. Per far ciò hanno tempo sino alla fine del 2014. Secondo il Consiglio federale non è indicato elaborare nuove norme senza prima disporre di comprovate conoscenze.

Il Consiglio federale considera che al momento sarebbe prematuro e inopportuno presentare un rapporto sulla situazione prima dell'attuazione della pianificazione da parte dei cantoni. Tuttavia è disposto a tener conto per quanto possibile la richiesta del presente postulato nell'allestimento del rapporto in adempimento al postulato Stahl 09.4239. È inoltre previsto che, a conclusione dell'attuazione del finanziamento ospedaliero, i risultati siano sottoposti a valutazione.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.