Che cosa fa il Consiglio federale contro i premi di cassa malati non conformi alla legge e i sovvenzionamenti trasversali intercantonali?
10.3794 · Interpellanza · 2010-09-30
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
- Che cosa fa contro i premi di cassa malati che non rispecchiano le differenze comprovate dei costi in una regione o in un cantone e non sono quindi sufficienti a coprire tali costi?
- Quali successi o insuccessi ha registrato in quest'ambito negli ultimi cinque anni?
- Negli ultimi cinque anni, quali sono state le ripercussioni di questi successi o insuccessi sulle riserve calcolatorie cantonali delle casse?
- In caso di modifica delle disposizioni in materia di riserve (passaggio a un sistema di calcolo basato sui rischi), come pensa di impedire che gli assicurati di alcuni cantoni si ritrovino di fatto ad aver sovvenzionato o a dover sovvenzionare trasversalmente a posteriori gli assicurati di altri cantoni?
- Se non intende impedire che le casse procedano, di fatto, a sovvenzionamenti trasversali, su quale base legale e costituzionale fonda questa sua scelta?
Begründung
La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) prevede che ogni cassa malati riscuota dai suoi assicurati un premio uguale in tutta la Svizzera (art. 61 cpv. 1 LAMal). Il premio può però essere graduato "se è provato che i costi differiscono secondo i cantoni e le regioni" (art. 61 cpv. 2 LAMal). A quanto pare, finora, tutte le casse malati hanno fatto uso di questa disposizione straordinaria. Nel cantone di Berna, tuttavia, i premi stabiliti in questo modo non hanno permesso di coprire i costi per otto anni su dieci. Ciò significa che sono stati fissati a un livello troppo basso, con il benestare delle autorità. Nel cantone di Obvaldo i premi sono addirittura sempre stati troppo bassi (ultimi dati disponibili al momento del deposito della presente interpellanza: fine 2008). Il disavanzo ha dunque dovuto essere coperto dagli assicurati di altri cantoni, che, invece, hanno pagato premi superiori ai loro costi comprovati. Questa situazione si è tradotta in differenze enormi tra le percentuali delle riserve calcolatorie di alcuni cantoni, con un divario che è arrivato a superare i 60 punti percentuali (Ginevra: più 41,4 per cento; Obvaldo: meno 22 per cento).
Alla fine del 2005, l'ex capo del DFI ha incaricato l'ufficio federale competente di ridurre le differenze tra le riserve cantonali. Negli anni successivi, lo scarto è però ulteriormente aumentato (con un record negativo assoluto del meno 22 per cento a OW). A quel punto, il Parlamento ha ribadito la richiesta di livellare le percentuali delle riserve calcolatorie cantonali e ha incaricato il Consiglio federale di correggere la situazione (mozione 08.4046). Visto il contenuto del rapporto del Controllo federale delle finanze del luglio 2010 concernente la valutazione dell'autorizzazione dei premi e la vigilanza sugli assicuratori malattie, il Consiglio federale potrebbe essere tentato di rivedere le disposizioni sulle riserve calcolatorie cantonali prima ancora che queste siano state allineate e decidere l'introduzione di riserve basate sui rischi. L'eventuale cambiamento di sistema non deve però far sì che gli assicurati di alcuni cantoni si ritrovino di fatto ad aver sovvenzionato o a dover sovvenzionare trasversalmente, senza una corrispondente base costituzionale, i premi troppo bassi rispetto a quanto previsto dalla legge approvati dalle autorità per gli assicurati di altri cantoni.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La procedura di approvazione dei premi serve a garantire da un lato che i premi coprano i costi e dall'altro la sicurezza finanziaria dell'assicuratore malattie. Nel quadro di questa procedura, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) esamina a livello cantonale se i premi sono sufficienti a coprire i costi del relativo cantone. La verifica avviene sulla base del conto economico cantonale presentato dall'assicuratore per un periodo di tre anni: valori effettivi dell'anno precedente, stime per l'anno in corso, previsioni per l'anno successivo, al quale sono applicabili i premi sottoposti ad approvazione. Le stime e le previsioni, tuttavia, sono sempre legate a incertezze. Nel momento del calcolo e dell'approvazione dei premi, non si può quindi prevedere con certezza l'evoluzione dei costi e delle riserve nel corso dell'anno successivo.
Poiché si fondano su previsioni, è possibile stabilire in modo definitivo soltanto l'anno successivo se i premi proposti hanno permesso di coprire i costi. Se, in base ai valori effettivi presentati, constata che nell'anno precedente i premi non sono stati sufficienti a coprire i costi, l'UFSP provvede affinché l'assicuratore, fondandosi su preventivi plausibili, aumenti i premi per l'anno successivo in una misura tale da riuscire a coprire nuovamente i costi.
2./3. Dopo che nel 2006 e nel 2007 i premi si sono rivelati sufficientemente elevati in tutto il Paese, negli anni successivi il loro aumento è stato minore a causa delle previsioni sui costi eccessivamente ottimiste da parte degli assicuratori, con il risultato che nel periodo 2008-2010 i premi non hanno permesso di coprire i costi. Il Consiglio federale parte dal presupposto che, dal 2011, i premi consentiranno nuovamente di coprire i costi, anche a livello dei singoli cantoni.
Fino al 2007 si è registrato a livello nazionale un incremento del tasso di riserva degli assicuratori malattie, mentre dal 2008 esso è diminuito poiché i premi non sono stati sufficienti a coprire i costi. Per il 2011 è previsto un nuovo aumento del tasso di riserva nazionale degli assicuratori.
Le riserve cantonali calcolatorie, che non esistono né nella legge né nella contabilità degli assicuratori malattie, sono un valore contabile risultante dalla differenza tra il totale delle entrate generate dai premi e il totale dei costi di un cantone a partire dall'introduzione della LAMal. In virtù di una decisione del Tribunale amministrativo federale del 2009, l'UFSP non tiene più conto di queste riserve cantonali nella valutazione dei premi proposti dagli assicuratori.
Riequilibrare le riserve calcolatorie cantonali attraverso l'approvazione dei premi non è possibile perché mancano le basi legali. Inoltre, in questo modo si dovrebbero approvare premi insufficienti a coprire i costi.
4./5. Poiché di norma gli assicuratori sono aziende attive in tutta la Svizzera e possono dichiarare il fallimento soltanto sull'insieme del loro raggio d'attività territoriale, ma non in singoli cantoni, il concetto di riserve cantonali è estraneo al vigente sistema della LAMal. Per questa ragione il Consiglio federale si è detto contrario a una cantonalizzazione delle riserve. Quest'ultima comporterebbe un aumento dei premi, dato che le riserve dovrebbero essere più elevate in virtù di effettivi cantonali più bassi.
Come precedentemente illustrato, i premi devono sempre coprire i costi. Questa condizione consente di evitare deficit o eccedenze in un cantone. In una prima fase è quindi prevista l'introduzione, il 1° luglio 2011 mediante una modifica d'ordinanza, di un meccanismo correttivo in base al quale, in futuro, la differenza fra premi e prestazioni - ossia fra premi pagati in eccesso, che contribuiscono alla costituzione delle riserve, e premi insufficienti - dovrà essere riequilibrata a intervalli regolari.
Per riequilibrare le differenze emerse in passato fra l'eccedenza e l'insufficienza di premi, il Consiglio federale ha inoltre avviato un dibattito sulla possibilità di ottenere una compensazione fra cantoni per mezzo di un adeguamento della ripartizione dei sussidi federali destinati alla riduzione individuale dei premi. In seguito al rigetto di questa soluzione da parte dei cantoni, si stanno valutando altre soluzioni. Da parte sua, anche il Parlamento, nel quadro dell'attuazione dell'iniziativa cantonale 09.319 del cantone di Ginevra, sta esaminando altre possibili soluzioni.
Risposta del Consiglio federale.