10.3809 · Mozione · 2010-10-01
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare quanto prima i presupposti affinché l'interoperabilità (art. 21a della legge sulle telecomunicazioni) sia garantita anche a livello di servizi a valore aggiunto mobili e la libertà di commercio e d'industria non riguardi più solo i servizi a valore aggiunto su rete fissa bensì anche quelli proposti agli utenti mobili.
Begründung
Nel settore delle telecomunicazioni i servizi a valore aggiunto indicano quelle offerte o prestazioni a pagamento che affiancano i servizi di telecomunicazione più classici e figurano sulla stessa fattura.
Tra i servizi a valore aggiunto più apprezzati dai clienti figurano le notizie, lo sport, le previsioni meteo, la finanza e gli orari dei trasporti pubblici. Concepita, realizzata e proposta dai vari fornitori di servizi a valore aggiunto, quest'offerta riguarda sia la rete fissa che la rete mobile. Gli operatori (come Swisscom, Sunrise e Orange) si preoccupano dal canto loro di fare in modo che i clienti finali possano usufruire di questi servizi nonché della fatturazione (billing) delle prestazioni fornite (Internet mobile, SMS, MMS, streaming video, telefonia). Sono infatti gli unici ad intrattenere una relazione contrattuale con i clienti finali.
Sul mercato della telefonia di rete fissa, il fornitore di servizi a valore aggiunto è libero di scegliere l'operatore che farà da tramite nella fornitura dei servizi. Dal 1998 l'operatore prescelto ha infatti l'obbligo di garantire che il servizio a valore aggiunto in questione sia disponibile e quindi trasferibile su tutte le reti (criterio della cosiddetta interoperabilità, articolo 21a della legge sulle telecomunicazioni).
La mancanza di interoperabilità nel settore dei servizi mobili a valore aggiunto comporta svantaggi considerevoli sia per i fornitori di servizi di telecomunicazione che per i consumatori che vi ricorrono, riconducibili al comportamento degli operatori:
- Richieste esagerate per l'attività legata all'instradamento dei contenuti, al billing e alla gestione del delcredere: gli operatori reclamano tra 30 e il 50 per cento della somma incassata, sebbene sul libero mercato tali prestazioni corrispondano a una quota che varia tra l'1 e il 5 per cento;
- Applicazione scoordinata ed eterogenea delle prescrizioni in materia di tutela della gioventù;
- interpretazione differenziata dei vincoli regolatori;
- assenza di standard tecnici comuni;
- posticipo delle innovazioni tecniche;
- aumento delle spese amministrative per i fornitori di servizi a valore aggiunto (ad es. IVA);
- situazione di incertezza per i consumatori riconducibile alle differenze riscontrate sul piano degli standard tecnici applicati dai singoli operatori.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il concetto di interoperabilità si riferisce alla possibilità per tutti gli utenti di un servizio di telecomunicazione di comunicare reciprocamente, ovvero la possibilità di interazione tra clienti di operatori differenti. Oggigiorno l'obbligo di interoperabilità riguarda esclusivamente le prestazioni del servizio universale, di cui i servizi a valore aggiunto non fanno parte.
In virtù dell'articolo 21a capoverso 2 LTC, il Consiglio federale può tuttavia estendere quest'obbligo ad altri servizi, purché siano accessibili al pubblico e rispondano a un bisogno diffuso. Il riferimento è innanzitutto ai normali SMS, anche se l'interoperabilità di questi servizi è ormai garantita dal mercato e quindi non si impone più l'applicazione di questa disposizione. Oggi i servizi di SMS e MMS a valore aggiunto - pur sottoposti a restrizioni che rispondono a motivi d'interesse generale (tutela dei giovani, disposizioni sull'indicazione dei prezzi) - sono accessibili allo stesso numero presso tutti gli operatori. L'UFCOM ha inoltre delegato agli operatori di rete mobile l'attività di attribuzione e gestione dei numeri brevi cui fanno capo i servizi di SMS e MMS. Essi sono tenuti a predisporre procedure trasparenti e non discriminatorie in linea con quelle proposte dagli altri operatori preposti all'attribuzione di numeri brevi per servizi a valore aggiunto. Un obbligo di questo tipo mira non da ultimo a garantire l'accesso ai servizi a valore aggiunto attraverso un numero unico a prescindere dall'operatore utilizzato.
Attualmente l'interoperabilità di questi servizi, auspicata dall'autore della mozione, esiste già; l'introduzione di un relativo obbligo legale non avrebbe quindi nessuna utilità pratica. Gli inconvenienti per i fornitori di servizi a valore aggiunto e i consumatori preventivati dall'autore della mozione non sono determinati dall'assenza di un obbligo di interoperabilità, bensì piuttosto da aspetti legati alla legislazione sulla concorrenza, come ad esempio la questione dell'indennizzo degli operatori di telefonia mobile. Non risulta nemmeno chiaro come l'istituzione di un obbligo di interoperabilità per i servizi mobili a valore aggiunto possa permettere un'attuazione coordinata delle prescrizioni a tutela della gioventù o un'interpretazione più uniforme dei vincoli regolatori; in ultima analisi, infatti, il rispetto delle disposizioni legali incombe a ogni singolo operatore.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.