Creare le condizioni quadro atte a introdurre le zone ambientali
10.3826 · Interpellanza · 2010-10-01
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La Confederazione ha recentemente elaborato delle modifiche di ordinanze volte ad introdurre delle zone ambientali nelle città. Chiedo al Consiglio federale di voler precisare le seguenti questioni:
1. Su quali basi legali si possono appoggiare i cantoni al fine di poter emanare un divieto di circolazione duraturo?
2. La Confederazione ha già calcolato preventivamente i costi amministrativi sul piano nazionale e i costi di messa in opera e d'esercizio di tali zone a livello locale? Se ciò non è ancora stato fatto, pensa di rilevarli prima dell'entrata in vigore di queste ordinanze?
3. La Confederazione ha già determinato nel dettaglio le ripercussioni di tali zone sul turismo e l'economia locale in generale (commercio ed artigianato)? Se ciò non è ancora stato fatto, pensa di determinarle prima dell'entrata in vigore di queste ordinanze?
4. Quali vantaggi concreti (in cifre) per l'ambiente e la salute si possono attendere da un divieto di circolazione in un'area limitata per una piccola minoranza di veicoli, soprattutto per i veicoli a motore diesel senza filtro?
5. Fino ad oggi la Confederazione ha sempre messo in discussione le misure locali nell'ambito della gestione del traffico volte a migliorare la qualità dell'aria. Per quali motivi cambia ora la sua strategia?
6. Sulla base di quali criteri e con quali mezzi giuridici la Confederazione intende far valere i principi della necessarietà e della proporzionalità per le città che intendono introdurre le zone ambientali?
Begründung
Le zone ambientali mirano a far sì che sulla nostra rete stradale siano introdotti divieti di circolazione limitati a determinati tipi di veicolo, ma duraturi nel tempo. Considerata l'importanza di questo progetto nell'ambito della politica dei trasporti e le sue ripercussioni sul turismo e l'economia locale (85 milioni di veicoli stranieri che - secondo l'Ufficio federale di statistica - circolano ogni anno in Svizzera), diverse spiegazioni sembrano ineludibili, in particolare perché queste zone dovrebbero essere introdotte tramite un'ordinanza.
Stellungnahme des Bundesrates
Le basi legali in materia di zone ambientali sono state elaborate dando seguito alle richieste dei cantoni di Ginevra e del Ticino, i quali si sono rivolti al DATEC per sollecitarne il sostegno nell'attuazione di tali zone. I progetti di ordinanza elaborati conferiscono ai cantoni gli strumenti legali necessari all'istituzione delle zone ambientali. In merito alle singole domande, il Consiglio federale prende posizione come segue:
1. Al fine di emanare divieti di circolazione duraturi, i cantoni possono basarsi sull'articolo 3 della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01). Il 27 agosto 2010 il DATEC ha avviato un'indagine conoscitiva sulle disposizioni esecutive concernenti l'introduzione di zone ambientali che si concluderà il 26 novembre 2010. Le disposizioni esecutive poste in consultazione sono da un lato la nuova ordinanza sul contrassegno ambientale (OCAm), dall'altro la modifica dell'ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21) e dell'ordinanza del 4 marzo 1996 concernente le multe disciplinari (OMD; RS 741.031). L'OCAm prevede l'introduzione di un sistema di contrassegni che, sulla base dei valori di emissione (categorie di emissioni), definisce quali veicoli possono transitare all'interno di una zona ambientale. La modifica dell'ordinanza sulla segnaletica stradale introduce il segnale "zona ambientale" che fissa un divieto parziale di circolazione. La modifica dell'ordinanza concernente le multe disciplinari prevede che venga inflitta una multa disciplinare ai conducenti che transitano in una zona ambientale senza che il loro veicolo sia munito dell'apposito contrassegno.
2. Secondo i progetti di ordinanza, l'istituzione di zone ambientali rientra nella sfera di competenza dei cantoni. Attualmente non è possibile prevedere se in un determinato cantone verranno istituite una o più zone ambientali, né come si presenterà la loro concreta attuazione, in particolare per quanto riguarda le dimensioni o l'ammissione delle singole categorie di emissioni. Secondo le proposte sottoposte a indagine conoscitiva, sono infatti i cantoni a stabilire quali sono i veicoli che possono accedere alle zone ambientali e che devono pertanto essere muniti dell'apposito contrassegno. È inoltre compito dei cantoni determinare se le vignette possono essere richieste presso le autorità di immatricolazione o presso enti da queste designati. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva si attende tuttavia un chiaro responso da parte degli enti interessati sugli oneri previsti per l'istituzione delle zone ambientali e l'attuazione delle disposizioni legali, come pure sulla disponibilità a assumere tali oneri. Nella decisione sull'emanazione delle nuove disposizioni, i risultati relativi agli aspetti summenzionati scaturiti dall'indagine conoscitiva verranno presi in considerazione in base alla loro importanza.
3. Le ripercussioni sul turismo e sull'economia locale dipendono in larga misura dall'attuazione concreta delle zone ambientali. Secondo i progetti di ordinanza, quest'ultima è di competenza dei cantoni. Nell'esercizio di tale competenza, essi sono tenuti a osservare il principio della proporzionalità e in tal senso a tenere anche in debita considerazione l'impatto delle zone ambientali sull'economia e sul turismo.
4. Le concrete ripercussioni in ambito locale di una zona ambientale sull'ambiente e sulla salute dipendono da diversi fattori: dall'attuazione concreta (quali categorie di emissioni vi vengono ammesse?), dalla quota delle emissioni provocate dal traffico motorizzato in rapporto al carico inquinante a livello locale e, infine, dalla composizione del parco veicoli prima e dopo l'introduzione della zona ambientale. Secondo i progetti di ordinanza, la Confederazione creerebbe unicamente le condizioni quadro, mentre l'attuazione concreta rientrerebbe nella sfera di competenza dei cantoni.
5. I dubbi espressi dal Consiglio federale non riguardano le misure locali contro l'inquinamento atmosferico nel loro insieme, quanto piuttosto le misure a breve termine adottate per combattere l'elevato carico di ozono. Dal punto di vista ambientale, a soluzioni a breve termine quali ad esempio la riduzione della velocità in caso di un'elevata concentrazione di inquinanti atmosferici, sono preferibili soluzioni durature quali l'introduzione di zone ambientali, poiché queste ultime permettono di ottenere effetti più sostenibili, in particolare per quanto riguarda l'eccessivo inquinamento dovuto agli ossidi d'azoto e alla fuliggine. Le misure locali adottate dai cantoni possono indubbiamente costituire un utile complemento alle prescrizioni in materia di inquinamento atmosferico emanate dalla Confederazione. La legge sulla protezione dell'ambiente prevede infatti che in caso di eccessivo inquinamento atmosferico i cantoni elaborino un piano di provvedimenti. Conformemente alla legislazione federale sulla circolazione stradale, i cantoni hanno la facoltà di emanare regolamentazioni del traffico, nella misura in cui esse siano adeguate e necessarie alla protezione delle persone interessate, ad esempio in caso di eccessivo inquinamento atmosferico. L'istituzione di una zona ambientale rappresenta in tal senso un possibile provvedimento di competenza dei cantoni.
6. Una zona ambientale potrebbe essere istituita unicamente se prevista da un piano di provvedimenti in caso di inquinamenti atmosferici ai sensi dell'articolo 44a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01). Il piano di provvedimenti permette di garantire che le varie fonti di emissione di agenti inquinanti in una determinata zona siano soggette agli stessi oneri e che le misure adottate siano proporzionali. L'articolo 32 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1) definisce le modalità per il rispetto dei criteri di necessità e di proporzionalità. Un mezzo giuridico con cui la Confederazione può far eventualmente valere i principi di necessità e di proporzionalità per l'istituzione di una zona ambientale è fornito dall'articolo 89 capoverso 2 lettera a, congiuntamente all'articolo 111 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Risposta del Consiglio federale.