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10.3842 · Interpellanza · 2010-10-01

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nel suo comunicato del 12 dicembre 2008 l'OMC punta il dito contro l'incompatibilità dei diritti di regalia dei cantoni svizzeri e in particolare contro il monopolio del sale rispetto al diritto dell'OMC.

Le regalie e i monopoli cantonali devono essere conformi al diritto federale, soprattutto in materia di concorrenza.

Nell'ambito del loro monopolio sul sale e in base alla convenzione intercantonale sulla vendita del sale, i cantoni hanno previsto un cartello dei prezzi e tollerato una concorrenza totale per il sale e le miscele di sali contenenti meno del 30 per cento di cloruro di sodio.

In pratica, le saline del Reno e di Bex sono abilitate a rilasciare il permesso di importare in Svizzera sale di origine estera. Di fatto, decidono quindi quale importatore svizzero farà loro concorrenza importando sale di origine estera.

Si pongono le domande seguenti:

1. Tale convenzione intercantonale è attualmente conforme all'articolo 48 capoverso 3 della Costituzione secondo cui "i trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri cantoni"?

2. Anche se l'articolo 94 capoverso 4 della Costituzione autorizza deroghe al principio della concorrenza, un cartello dei prezzi è ancora giustificato da un interesse pubblico preponderante?

3. Di frequente le saline di Bex e del Reno negano il rilascio di un permesso di importare sale di origine estera. Una forma di boicottaggio di determinati sali di origine estera è ancora compatibile con il principio della proporzionalità?

4. Quali sono, in definitiva, le misure che minacciano la concorrenza conformi alla Costituzione e al diritto federale?

5. È ancora accettabile che società private come le saline di Bex e del Reno siano giudici e parti interessate nel rilascio di permessi di importare sale di origine estera?

6. È giustificato che queste società private possano scegliere i loro concorrenti?

7. È conforme al diritto federale che una società privata come le saline del Reno possa, secondo i propri desideri, revocare un permesso di importare sale di origine estera accordato per vari anni, e quindi approfittare degli investimenti di marketing di un importatore svizzero di sale di origine estera, rilevando il contratto con il produttore straniero che fino ad allora era legato a tale?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Saline svizzere del Reno SA esercitano per tutti i cantoni, tranne il cantone di Vaud, le regalie del sale sul territorio cantonale. Le Saline di Bex SA fanno lo stesso per il territorio del cantone di Vaud. Queste due imprese non sono in concorrenza tra loro, bensì hanno ognuna un ambito di esclusività.

1./4. Secondo l'articolo 48 capoverso 3 della Costituzione federale i trattati intercantonali non devono essere in contrasto con il diritto e gli interessi della Confederazione né i diritti di altri cantoni. Il diritto federale comprende la Costituzione federale, tutta la legislazione federale e il diritto in materia di trattati internazionali. Pertanto, non è possibile dire se, nel complesso, tutte le disposizioni della Convenzione intercantonale del 22 novembre 1973 sulla vendita di sale in Svizzera siano compatibili con l'integralità delle disposizioni del diritto federale. Emergono tuttavia tre aspetti.

Il primo luogo, il monopolio cantonale in materia di sale si attiene all'articolo 94 della Costituzione federale (principio della libertà economica), poiché il capoverso 4 di tale disposizione consente espressamente ai cantoni di derogare al principio della libertà economica in virtù di regalie cantonali.

In secondo luogo, l'esistenza di regalie cantonali non è una questione che riguarda il diritto in materia di concorrenza; quest'ultimo non vieta agli enti pubblici di esercitare i loro monopoli ammessi.

In terzo luogo, di principio il diritto dell'OMC non vieta alla Svizzera di sottoporre a monopolio un bene quale il sale. Il Consiglio federale non è a conoscenza di pareri dell'OMC che sostengano il contrario; nel 2008, nell'ultimo ciclo di verifica dei Paesi, la Svizzera è stata interpellata e ha risposto soltanto a domande sulla regalia del sale (documento Trade Policy Review, 15 and 17 December 2008, Report by the Secretariat, Answers to advanced written questions, disponibile su www.wto.org). Secondo l'articolo XVII dell'Accordo GATT del 1947 (General Agreement on Tariffs and Trade, RS 0.632.21) in occasione dell'esercizio del monopolio vanno tuttavia osservate determinate regole. In tale contesto taluni attori economici pare abbiano criticato che le Saline svizzere del Reno SA e le Saline di Bex SA hanno violato il principio della non discriminazione. Non è possibile approfondire le relative controversie nella risposta a un'interpellanza. Il Consiglio federale rileva tuttavia che sono in primo luogo i cantoni a dover provvedere affinché le loro imprese applichino il monopolio in maniera conforme al diritto.

2./3. Il Consiglio federale ha già sostenuto nella sua risposta all'interpellanza Ineichen 05.3033, "Monopolio del sale. Deroga al principio della libertà economica?"; numeri 1 e 5, che oggigiorno il monopolio del sale non è più giustificato. Va tuttavia osservato che la posizione particolare delle Saline svizzere del Reno SA e delle Saline di Bex SA non si basa su un cartello (privato), bensì su un monopolio cantonale fondato su un principio giuridico e, nel caso delle Saline del Reno, sulla citata convenzione intercantonale. In merito all'articolo 94 capoverso 4 della Costituzione. si veda la risposta alle domande 1 e 4.

5./6. Le Saline svizzere del Reno SA non sono semplicemente un'impresa privata, sebbene siano organizzate come società anonima secondo il Codice delle obbligazioni. Nella loro funzione e posizione giuridica equivalgono piuttosto a un organo intercantonale, che consente ai cantoni di esercitare il loro monopolio sul sale. La situazione è analoga nel caso delle Saline di Bex SA nel cantone di Vaud. Ciò nondimeno il Consiglio federale non ritiene attualmente più necessario che un'impresa - privata o statale - possa controllare il commercio di sale e che occorra rilasciare autorizzazioni per l'importazione.

7. Il Consiglio federale condanna qualsiasi comportamento di imprese statali o quasi statali che violi il principio della buona fede. Tuttavia non si esprime in merito al singolo caso esplicitamente citato dall'autore dell'interpellanza.

Risposta del Consiglio federale.