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10.3851 · Interpellanza · 2010-10-01

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

1. Secondo quali criteri Postfinance effettua gli investimenti di capitale, in particolare all'estero (criteri d'investimento, rischi/sicurezza, ripartizione secondo i Paesi)? Da quali direttive sono disciplinati gli investimenti?

2. Secondo la legge sull'organizzazione delle poste, di quale garanzia dello Stato (esplicita o implicita) beneficia oggi Postfinance? Come viene indennizzata?

3. Il Consiglio federale come valuta i rischi derivanti dal mancato rispetto dell'articolo 37b della legge sulle banche (LBCR) per gli investitori, la Posta e i contribuenti?

4. In che modo gli investimenti finanziari all'estero (in mancanza della licenza bancaria per Postfinance) potrebbero essere messi a disposizione dell'economia svizzera?

5. Quali modelli (p. es. cooperazioni, privatizzazione totale) sono ipotizzabili e sono all'esame affinché Postfinance possa in futuro concentrarsi sulla propria competenza distintiva nel traffico dei pagamenti, senza incorrere in rischi bancari che gravano infine sul contribuente?

Begründung

Postfinance svolge un compito fondamentale nel traffico dei pagamenti in Svizzera. A Postfinance affluiscono però anche importanti depositi della clientela in parte per via degli interessi comparativamente più alti che possono essere corrisposti grazie alla garanzia dello Stato (sostanziali vantaggi nel rifinanziamento). Secondo dati forniti da Postfinance, nel 2009 più della metà dei depositi della clientela (73,2 miliardi di franchi) è stata investita all'estero. I rischi connessi a questi investimenti sono difficilmente stimabili. Anche con la nuova legge sull'organizzazione della Posta, Postfinance resta l'unico istituto finanziario a non essere assoggettato all'articolo 37b LBCR in base al quale i depositi privilegiati devono consistere in ragione del 125 per cento in attivi situati in Svizzera. Inoltre, questi capitali vengono sottratti all'economia svizzera. Sarebbe auspicabile che gli importi miliardari che Postfinance investe all'estero venissero impiegati a favore dell'economia svizzera.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La base giuridica che disciplina i depositi della clientela è data dagli articoli 11a e 11c della legge del 30 aprile 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione (LOP; RS 783.1), secondo i quali la Posta gestisce la propria tesoreria e i capitali che superano i relativi bisogni sono investiti in modo da garantire la loro integrità e un rendimento conforme al mercato. Inoltre, dal 2004, gli investimenti di capitale avvengono in base a direttive interne alla Posta in materia di politica degli investimenti e dei rischi, emanate dal consiglio di amministrazione.

Buona parte del patrimonio della clientela di Postfinance viene investita sul mercato finanziario, soprattutto in obbligazioni. Vista la mancanza di tali possibilità di investimento sul mercato interno, queste operazioni sono effettuate sempre più spesso all'estero. Esistono criteri precisi sulla qualità degli investimenti, a seconda del loro rating. Per questo motivo, la qualità degli investimenti effettuati dalla Posta è molto elevata (vedasi ad es. il portafoglio del 30 settembre 2010: 72,7 per cento in investimenti AAA, 19,3 per cento in investimenti AA, 7,3 per cento in investimenti A).

La politica degli investimenti e dei rischi della Posta definisce i possibili strumenti in materia di operazioni finanziarie, ma non pone restrizioni fisse per quanto concerne la suddivisione tra mercato interno e mercato estero per tali operazioni. La Posta stabilisce invece limiti massimi per i Paesi, poiché non intende correre alcun rischio valutario. Gli investimenti finanziari presso controparti estere sono effettuati soprattutto in franchi svizzeri. I maggiori impegni finanziari esteri della Posta riguardano la Germania, la Francia e l'Austria.

2. Attualmente la Posta, in qualità di ente, beneficia di una garanzia di Stato sussidiaria ma completa da parte della Confederazione. In caso di insolvibilità da parte dell'azienda, la Confederazione garantisce a titolo sussidiario gli impegni dei clienti, in particolare la restituzione dei crediti nei confronti della Posta nell'ambito del traffico dei pagamenti. Questa garanzia statale implicita non viene indennizzata dall'azienda.

In relazione alla garanzia dello Stato in base alla nuova LOP, secondo la quale Postfinance viene scorporata in una società anonima di diritto privato, si rimanda alle relative considerazioni nel messaggio del 20 maggio 2009: "... Viste le considerazioni di cui sopra, la garanzia dello Stato sarà soppressa progressivamente. Finora la garanzia era determinante prioritariamente per gli impegni nel settore delle prestazioni finanziarie. In previsione della costituzione di mezzi propri conformemente agli usi del settore e dell'assoggettamento alla vigilanza ordinaria sui mercati finanziari, detta garanzia potrà essere soppressa a medio termine, tenendo conto degli interessi della clientela. In tal modo la Posta, in particolare la sua società affiliata, e gli istituti finanziari che non dispongono di garanzie dello Stato beneficeranno delle stesse condizioni." (FF 2009 4573 pag. 4596)

3. L'articolo 37b capoverso 5 della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR; RS 952.0) sancisce che le banche devono detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 per cento dei loro depositi privilegiati. Le recenti discussioni in merito ad una possibile subordinazione di Postfinance alla FINMA confermano quanto constatato nel citato messaggio sulla LOP e cioè che Postfinance è costretta ad investire buona parte dei fondi della clientela all'estero, a causa della mancata profondità di mercato degli investimenti finanziari nazionali. La maggior parte dei titoli detenuti da Postfinance sono tuttavia custoditi in Svizzera (SIX SIS AG) e pertanto "situati nel nostro Paese". Si può quindi partire dal principio che attualmente Postfinance rispetti quanto stabilito dall'articolo 37b capoverso 5 LBCR.

Dopo aver ricevuto la domanda di autorizzazione, la FINMA dovrà esaminare se Postfinance adempie effettivamente il requisito del suddetto articolo a garanzia dei depositi privilegiati.

4. Per quanto possibile, già oggi Postfinance investe denaro in Svizzera ed è anche una delle maggiori acquirenti di investimenti finanziari sul mercato nazionale. Tuttavia, poiché la legge non le permette di estendere i suoi investimenti anche al settore delle ipoteche dei crediti, Postfinance non può impiegare una parte sostanziale dei fondi in Svizzera e quindi metterla a disposizione dell'economia del nostro Paese. Nell'ambito delle deliberazioni sulla nuova LOP, Consiglio federale e Parlamento hanno escluso chiaramente l'estensione delle possibilità di investimento di Postfinance ai settori citati.

5. L'articolo realtivo allo scopo dell'azienda della nuova LOP (art. 3 disegno LOP; FF 2009 4615) stabilisce quali prestazioni finanziarie la Posta può fornire in futuro. Si tratta di prestazioni nell'ambito del traffico dei pagamenti, di accettazione di fondi della clientela, di gestione di conti e di attività connesse nonché di investimenti in nome proprio. Inoltre, nell'ambito dell'impiego ordinario della propria infrastruttura, la Posta può fornire prestazioni su incarico di terzi. I buoni risultati conseguiti negli ultimi anni mostrano che l'azienda può agire con successo in questi settori. Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono inoltre adeguato e orientato alle esigenze future il suddetto articolo 3 per quanto concerne le prestazioni finanziarie.

Risposta del Consiglio federale.