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10.3859 · Mozione · 2010-10-01

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le direttive, i regolamenti e i messaggi dell'amministrazione, dei dipartimenti e delle aziende vicine alla Confederazione in modo che in occasione di ogni acquisto o investimento si debba pubblicare un elenco o una stima dei costi e delle commesse che ne conseguono. Si tratta di provvedere all'allestimento di una statistica completa sugli acquisti pubblici già annunciata e promessa (cfr. risposta del Consiglio federale all'interpellanza 09.3675).

Occorre inoltre creare trasparenza su quante, rispettivamente quali di queste commesse successive possono essere aggiudicate mediante trattativa privata.

Begründung

Al Consiglio federale il mantenimento della concorrenza come presupposto per un'economia sana sembra stare particolarmente a cuore. In qualità di committenti su vasta scala, la Confederazione stessa e le sue autorità svolgono una funzione particolarmente importante di modello per l'economia e hanno una notevole responsabilità nei confronti della popolazione, che paga questi progetti. Inoltre si ribadisce continuamente che le commesse, gli acquisti e gli investimenti della Confederazione hanno un effetto positivo sull'economia e sui consumi del Paese. In tal senso si accettano persino disavanzi e debiti che le generazioni future dovranno ammortizzare. Le misure richieste con questa mozione sono perciò molto importanti al fine di creare trasparenza e una concorrenza equa.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Non è necessario adeguare le istruzioni, i regolamenti e i messaggi dell'amministrazione, dei dipartimenti e delle aziende vicine alla Confederazione in modo che per tutti gli acquisti o investimenti si debba pubblicare un elenco o una stima dei costi successivi e delle commesse successive che ne conseguono, poiché già la legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) e la relativa ordinanza (OAPub; RS 172.056.11) contengono possibilità per ridurre o indicare in maniera trasparente i costi successivi di un acquisto. Nella stima del valore della commessa, i servizi degli acquisti sono tenuti a calcolare in modo previdente il valore della commessa. Nel caso di commesse periodiche, essi devono stimare il valore delle commesse aggiudicate nel corso dei 12 mesi che seguono l'assegnazione della prima commessa (art. 7 cpv. 3 lett. b LAPub). Per i contratti di durata indeterminata è determinante il canone mensile moltiplicato per 48 (art. 15 cpv. 1 lett. b OAPub). Per evitare contratti di durata eccessiva, quelli per prestazioni periodiche devono essere limitati in linea di massima a 5 anni (art. 15a OAPub). Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, oltre ai costi di acquisto ("prezzo") i servizi degli acquisti possono tenere in considerazione anche i costi complessivi (costi attesi sull'intera durata di vita) che insorgono nell'esercizio, nella manutenzione, nell'eventuale sviluppo ulteriore e nello smaltimento (art. 27 cpv. 2 OAPub). Se tali costi si possono prevedere già all'inizio di commesse successive, queste possono essere incluse come opzioni nel "primo acquisto". L'oggetto e l'entità di queste opzioni devono essere pubblicate già nel bando di concorso (allegato 4 cpv. 1 n. 3 lett. b OAPub) e la loro entità deve essere inclusa nella stima del valore dell'acquisto (art. 7 cpv. 4 LAPub).

L'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici obbliga la Svizzera a elaborare annualmente una statistica sugli acquisti che sottostanno a tale accordo (art. 25 LAPub). L'elaborazione di una statistica globale, derivante dall'ambito di applicazione dell'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici, non trova riscontro nelle competenze decentralizzate per gli acquisti. È stata effettuata una razionalizzazione dell'organizzazione degli acquisti: dal 2007 la Confederazione ha centralizzato gli acquisti di beni. Gli oltre quaranta servizi degli acquisti sono stati ridotti a tre servizi centrali. La conseguente centralizzazione degli acquisti di beni non consente unicamente una loro gestione strategica, ma anche un controllo professionale all'atto degli stessi acquisti. L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, in qualità di servizio centrale degli acquisti, ha ad esempio elaborato e introdotto lo strumento per il controllo "Statistica dei pagamenti degli acquisti". Tuttavia, contrariamente ai beni, la maggior parte delle prestazioni di servizi, in particolare le consulenze e gli studi scientifici, continua ad essere acquisita in maniera decentralizzata dai dipartimenti e dagli uffici (art. 11 dell'ordinanza del 22 novembre 2006 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione, Org-OAPub; RS 172.056.15). Gli acquisti destinati allo sviluppo e alla collaborazione internazionale e con i Paesi dell'Est, all'aiuto umanitario e a coprire il fabbisogno delle rappresentanze svizzere all'estero sono stati delegati in maniera permanente ai competenti servizi degli acquisti (art. 7 cpv. 5 Org-OAPub).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.