Disposizioni concernenti il parcheggio di veicoli. Non discriminare le persone con difficoltà motorie
10.3891 · Mozione · 2010-11-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di completare l'articolo 20a dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale in modo tale che i cantoni, sul proprio territorio, possano garantire facilitazioni di parcheggio supplementari alle persone disabili.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Prima dell'entrata in vigore, il 1° marzo 2006, dell'articolo 20a dell'ordinanza del 13 novembre 1963 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11), le facilitazioni di parcheggio per le persone disabili erano disciplinate da direttive della Commissione intercantonale per la circolazione stradale. Siccome queste direttive non erano vincolanti, alcuni cantoni e comuni avevano deciso di ampliarne il contenuto garantendo ulteriori agevolazioni di parcheggio. Il 1° marzo 2006, con l'entrata in vigore dell'articolo 20a ONC, sono stati definiti a livello svizzero gli standard minimi concernenti le facilitazioni di parcheggio per le persone disabili. Tuttavia, nulla impedisce di accordare ai cantoni la competenza di concedere ulteriori facilitazioni e di completare in questo senso l'articolo 20a ONC, come richiesto dalla mozione.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.